Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15855 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15855 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
GRANCINI RODOLFO nato il 14/02/1940 a ORVIETO
avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG.
Udito il difensore, avv. FALVO D’URSO Francesco che si associa alla richiesta del
Proc.Gen.

Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Rodolfo Grancini, all’esito del processo celebrato con rito abbreviato, è
stato condannato il 5 maggio 2010 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Palermo per concorso aggravato nei reati di corruzione in atti
giudiziari in favore di Calogero Russello (capo A), Alberto Sorrentino (capo B) e
Giovanbattista Agate (capo C); millantato credito (capo D) e concorso esterno in

Grancini (faccendiere romano) avrebbe provveduto a corrispondere
all’impiegato Peparaio (ausiliario Al in servizio presso la Sezione seconda di
questa Corte) e, tramite lui, a pubblici ufficiali in servizio presso la Corte di
cassazione non identificati, somme di denaro volta per volta ricevute dagli
interessati (anche a mezzo intermediari) per il compimento o l’assunzione del
relativo impegno, di atti contrari ai doveri d’ufficio, in particolare: rivelare
informazioni sullo stato dei procedimenti e il contenuto dei fascicoli,
procrastinare la trattazione dei ricorsi verso la prescrizione dei reati e, nel caso
di Russello, differire la comunicazione relativa al passaggio in giudicato di
sentenza che, definendo in senso lui sfavorevole una pronuncia di riesame,
avrebbe comportato la cessazione degli arresti domiciliari e l’ingresso in carcere.
1.1 Con sentenza del 13/04/2011, la Corte d’appello di Palermo assolveva
l’imputato dal reato associativo e confermava l’affermazione di penale
responsabilità per gli altri quattro reati, escludendo per il capo C) l’aggravante di
cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991.
1.2. Avverso tale sentenza Grancini ricorreva in cassazione e questa Corte,
con sentenza del 6/11/2012, annullava il provvedimento impugnato nella parte
relativa ai capi di imputazione A), B) e C) ove si attribuiva rilevanza penale a
parte di condotte che non la avevano (il riferimento era all’acquisizione del
documento definito “visualizzazione sintetica del procedimento” e, comunque,
alle informazioni sullo stato del procedimento).
1.3 Con sentenza del 10/07/2014, la Corte di appello di Palermo, decidendo
in sede di rinvio, confermava la penale responsabilità di Grancini per i reati di cui
al capo D) e ai capi A), B) e C) limitatamente al punto 2) e cioè per tre episodi di
corruzione in atti giudiziari commessi del suddetto imputato in concorso con
Peparaio consistiti: quanto al capo A), nell’omettere di comunicare al Tribunale
del riesame di Palermo il rigetto del ricorso presentato da Russello; quanto al
capo B) nell’impegnarsi a porre in essere condotte illecite finalizzate a
procrastinare la trattazione del ricorso relativo a Sorrentino Alberto (allo scopo di
fare decorrere il termine di prescrizione); quanto al capo C) nel
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in essere

associazione mafiosa (capo F).

condotte finalizzate a procrastinare la trattazione del ricorso avverso la sentenza
pronunciata nei confronti di Agate Giovanbattista (allo scopo di fare decorrere il
termine di prescrizione).
1.4. Avverso la sentenza ricorreva in cassazione Grancini e questa Corte
annullava il provvedimento impugnato disponendo trasmettersi gli atti ad altra
Sezione della Corte di appello di Palermo, evidenziando che la Corte territoriale
non aveva preso in considerazione l’esito dei processi dei concorrenti del
Grancini sostenendo che la sentenza non era ancora passata in giudicato e che,

molto più ampia e duttile.
Questa Corte, quanto al primo punto, rilevava che la sentenza di assoluzione
nei confronti dei concorrenti era poi divenuta irrevocabile. Quanto al secondo
punto rilevava che la Corte d’appello non aveva spiegato quali fossero gli
elementi differenti ed ulteriori che facevano ritenere Grancini colpevole a
differenza dei concorrenti.
Altro punto critico rilevato dalla Suprema Corte era la mancata
individuazione dei pubblici ufficiali corrotti. La Corte d’appello, infatti, aveva
fatto leva su intercettazioni, relative al versamento di somme di denaro al
Peparaio che non era certamente un pubblico ufficiale, nonchè su una pretesa
confessione del Grancini. In realtà, le intercettazioni erano sempre fra Grancini e
Peparaio e mai fra il primo e i pubblici ufficiali. Il denaro era versato al Peparaio
e Grancini aveva confessato solo quello che gli constava e cioè che aveva cercato
di tramare per ottenere i benefici descritti da vari capi d’imputazione e che, a tal
fine, aveva contattato Peparaio al quale aveva versato denaro. Tale situazione
non era da questa Corte ritenuta sintomatica di fatti corruttivi perché ben
avrebbe potuto essere indice del diverso reato di millantato credito. La Corte
territoriale non aveva, del resto, indicato alcuna prova che Peparaio avesse
davvero corrotto pubblici ufficiali; da qui la necessità di approfondire tale punto
decisivo.
Altro punto carente veniva ritenuta l’analisi dei fatti addebitati al ricorrente.
La Corte territoriale aveva posto la sua attenzione solo sul dato oggettivo della
fissazione delle udienze avvenute a distanza di alcuni anni dalla presentazione
dei ricorsi, mentre non si era premurata di accertare e di verificare il motivo per
cui i processi, che, peraltro, non si erano prescritti, furono fissati a distanza di
alcuni anni e soprattutto chi fosse il pubblico ufficiale che aveva il potere di
fissare le udienze (tenuto conto che l’unico pubblico ufficiale che può fissare i
procedimenti è il Presidente di Sezione).
Quanto al capo A), la Suprema Corte rilevava che l’unico pubblico ufficiale
individuato, cioè Indelicato Vincenzo, era stato assolto perché il fatto non
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avendo questi scelto il rito abbreviato, la piattaforma probatoria disponibile era

sussiste; non si capiva allora come fosse possibile assolvere il corrotto e
condannare il corruttore. Del resto, la sentenza della Corte d’appello escludeva
che, oltre l’Indelicato vi fossero altri pubblici ufficiali che avessero competenza
sull’atto incriminato. Anche su tale punto la Corte d’Appello era invitata a fornire
chiarimenti.
1.5. Con sentenza del 12 dicembre 2016 la Corte d’appello di Palermo,
decidendo, appunto, sul rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della
sentenza del G.u.p. di Palermo – preso atto della già intervenuta formazione

ascrittogli al capo F; all’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 7 della legge
numero 203 del 1991 di cui ai capi A) e C); alla declaratoria di responsabilità
relativamente al reato di millantato credito di cui al capo D) – riqualificati i fatti
originariamente contestati ai capi A), B) e C) come delitti di millantato credito,
dichiarava non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione.
La Corte d’appello sottolineava, in particolare, di non avere rinvenuto in atti
quegli ulteriori elementi richiesti dalla Suprema Corte e che, conseguentemente,
seppure appariva possibile in linea teorica che il Grancini si fosse avvalso della
complicità di qualche cancelliere in servizio presso le sezioni Seconda e Quarta
della Corte di Cassazione, ciò non risultava provato, tenendo conto che i correi
del Grancini – Accomando, De Gregorio, Licata, Sorrentino e lo stesso Peparaio erano stati tutti assolti perché il fatto non sussiste con sentenza passata in
giudicato.
La Corte territoriale concludeva sottolineando che la condotta di Grancini
ben poteva, invece, integrare i reati di millantato credito i quali, però, erano
oramai prescritti.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Palermo deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento agli articoli 192 cod. proc. pen. e 319-ter cod. pen..
La Sezione Seconda di questa Corte avrebbe contraddetto quanto enunciato
nel 2012 dalla Sezione Sesta che, con riferimento alla posizione dell’imputato,
aveva affermato che le condotte erano sufficienti per la conferma sia della
responsabilità penale per ciascuno dei tre capi di imputazione, sia della
qualificazione giuridica in termini di corruzione in atti giudiziari.
Il passaggio in giudicato delle due sentenze assolutorie nei confronti dei
correi corruttori e nei riguardi del cancelliere Indelicato Vincenzo, nulla toglie alla
solidità delle accuse mosse a Grancini. Il giudizio nei confronti dei predetti è
stato espresso all’esito di una complessa istruzione dibattimentale, a cui

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progressiva del giudicato quanto alla assoluzione dell’imputato dal reato

l’imputato ha consapevolmente rinunciato con la scelta del rito abbreviato così
accettando di essere giudicato allo stato degli atti.
Anche la assoluzione del pubblico ufficiale corrotto, Indelicato, non fa venir
meno la molteplicità dei gravi univoci indizi sull’esistenza di altri pubblici
funzionari non identificati.
La condotta posta in essere dall’imputato non può essere considerata frutto
di una mera vanteria mirante a lucrare denaro ai danni soggetti appartenenti a
«Cosa Nostra». L’imputato nei due interrogatori resi al Pubblico ministero non

ufficiali coinvolti e i nominativi riferiti trovano corrispondenza nei pubblici ufficiali
all’epoca in servizio alla Sezione Seconda penale.
Non va sottaciuta la irrevocabilità della sentenza di applicazione pena nei
confronti di Peparaio, quale mediatore nei riguardi dei pubblici ufficiali coinvolti;
tale statuizione comporta l’implicita ammissione di responsabilità da parte del
predetto in tale veste per il delitto di corruzione in atti giudiziari.
La sentenza impugnata non fa cenno della approfondita conoscenza del
contenuto dei fascicoli «segnalati» manifestata dal semplice commesso, in
particolare mediante il costante monitoraggio degli esiti delle notifiche ai
difensori unitamente alla esplicitata possibilità di occultare le relate di notifica di
ritorno in Corte di Cassazione. Non c’è dubbio che il compito istituzionale di
verificare gli atti presenti nel fascicolo e di verificare la regolarità delle notifiche
spetti esclusivamente ai pubblici ufficiali funzionari. Né, al contrario, si può
asserire — come invece fatto — che in qualsiasi ufficio giudiziario un semplice
addetto alle mansioni esecutive possa avere libero accesso ai fascicoli, peraltro
riposti in un armadio nella stanza di un cancelliere.
Errata si rivela poi la motivazione della sentenza quando riqualifica i fatti
come millantato credito aggravato argomentando alla stessa stregua di quanto
ritenuto in precedenza per i fatti di cui al capo D) oramai coperti dal giudicato:
trattasi di vicende diverse per tempi e contesti operativi.
Rilevante il contenuto delle agende sequestrate al Grancini e dell’agenda del
Peparaio, costituenti prove documentali a carico: se Peparaio fosse stato l’unico
tramite del Grancini all’interno della Corte di Cassazione, non si comprende il
motivo per il quale un semplice ausiliario si sarebbe preoccupato di annotare le
somme ricevute per gli atti corruttivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Palermo è inammissibile perché manifestamente infondato.
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solo ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha fatto i nomi degli altri pubblici

2. Con motivazione ineccepibile la Corte d’appello di Palermo ha sottolineato
di non potere disattendere le indicazioni in punto di diritto fornite da questa
Corte nella sentenza di annullamento con rinvio ed ha ritenuto,
conseguentemente, privo di rilevanza l’asserito contrasto tra tale sentenza e
quella che in precedenza aveva annullato la sentenza della Corte distrettuale.
Alla luce delle direttive fornite da questa Corte, i giudici di appello hanno
correttamente ritenuto di non potere escludere con certezza che Grancini,

di alcuni anni dalla presentazione dei ricorsi, determinatosi per ragioni
indipendenti dalla sua volontà, abbia colto l’occasione per lucrare un ulteriore
consistente profitto economico, millantando con gli imputati agrigentini la
possibilità di incidere attivamente nella fase esecutiva mediante le sue complicità
all’interno del palazzo della Corte di cassazione; ne può escludersi che ciò sia
avvenuto d’intesa con il Peparaio, o ancora che la millanteria si sia originata
proprio dal Peparaio il quale, essendo interessato ad alzare il prezzo della sua
collaborazione al progetto criminoso, ben avrebbe potuto fare intravedere al
predetto la possibilità di ritardare la comunicazione del provvedimento per un
tempo indefinito. Né, infine, può ritenersi implausibile la tesi secondo la quale
potrebbero esistere entrambi i millantati crediti.
2.1. Puntualmente la Corte d’appello rimarca

come nella sentenza di

assoluzione emessa nei confronti di Indelicato si evidenzia il persistente dubbio
sul fatto che la mancata comunicazione tempestiva della pronuncia di rigetto del
ricorso sia in realtà riconducibile ad un’erronea lettura del dispositivo annotato
sul ruolo d’udienza scaturita dall’errore casuale compiuto dall’operatore addetto
alla cancelleria centrale.
2.2. La Corte d’appello ha poi motivato in maniera congrua e immune da vizi
logici sindacabili in questa sede sull’inattendibilità di Grancini (il quale, ad
esempio, discuteva ancora con Licata del mancato rientro degli avvisi di
ricevimento delle notifiche per l’udienza del 29 marzo 2007, mentre Agate aveva
già appreso per altre vie che il procedimento era stato rinviato 5 giugno),
sostenendo che il suo esame dibattimentale era stato costellato da lacune,
imprecisioni e numerosissimi «non ricordo».
2.3. Non presta il fianco a censure di ordine logico-giuridico la ritenuta
mancanza di prova circa la presunta complicità di pubblici ufficiali corrotti – la cui
presenza costituisce invece un presupposto necessario per la configurabilità del
reato di corruzione in atti giudiziari.
Correttamente viene evidenziato che le intercettazioni avevano come
interlocutori, per lo più, Grancini e Peparaio, che non era pubblico ufficiale; lo
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approfittando subdolamente del ritardo nella fissazione delle udienze a distanza

stesso dicasi per il versamento delle somme di denaro da parte del primo al
secondo, con l’indicazione del Grancini stesso che il Peparaio gli aveva riferito
che le somme di denaro ricevute sarebbero state divise con alcuni cancellieri in
servizio presso la Sezione Seconda di questa Corte.
Né Grancini né Peparaio hanno fornito indicazioni univoche sui nomi dei
cancellieri con i quali si sarebbe interfacciato quest’ultimo. Non può condividersi
quanto osservato, sul punto, dal Procuratore Generale il quale ha rimarcato che
Grancini aveva riferito che Peparaio aveva fatto i nomi di tali “Vincenzo”,

una indicazione generica che doveva essere approfondita in sede di indagini.
I giudici di secondo grado hanno poi correttamente sottolineato come, a
seguito di annullamento pronunciato dalla Suprema Corte, competa ai giudici di
appello, chiamati ad un nuovo esame nel merito, tenere conto anche delle
sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti dei correi del Grancini perché il
fatto non sussiste e della sentenza di assoluzione con la stessa formula
pronunciata nei confronti del cancelliere della Sezione Seconda penale di questa
Corte Vincenzo Indelicato.
L’unico dato certo emergente dai processi a carico di Grancini è che il punto
di riferimento dello stesso era solo il Peparaio che, si ribadisce, non era pubblico
ufficiale e, quindi, non risulta provato che Grancini abbia corrotto altri pubblici
ufficiali (diversi da Indelicato), ai quali Peparaio avrebbe versato le somme di
denaro ricevute per ricompensarli delle prestazioni illecite effettuate.
Tali conclusioni – ad avviso del Collegio – sono state correttamente e
logicamente tratte dai giudici di appello.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso del Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Palermo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 9 febbraio 2018

“Santina” e “Cinzia”, in servizio presso la Sezione Seconda. Si tratta, infatti, di

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