Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15855 del 05/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15855 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEJTJA TAULANT N. IL 25/04/1968
METANI ENEJDA N. IL 12/09/1984
BEJTJA SOKOL N. IL 25/11/1961
avverso l’ordinanza n. 15/2012 TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO, del
19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
W/sentite le conclusioni del PG Dott. C, SI- Pir CS 1.£ C3 Q
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/02/2013

RITENUTO IN FATTO
1.11 ricorso proposto personalmente, con unico atto, da Taulant BEJTIA, Enejda METANI e
Sokol BEJTIA ha ad oggetto l’ordinanza in data 19-4-2012 del Tribunale di Livorno che ha
respinto la richiesta di riesame proposta dai predetti avverso il decreto di sequestro preventivo
del Gip di quel tribunale.
2.L’incolpazione provvisoria a carico di Taulant BEJTIA, amministratore unico della Landi srl
unipersonale, dichiarata fallita nel marzo 2010, riguarda i reati bancarotta fraudolenta

distrazione in favore della Landi Immobiliare srl, di cui è amministratore unico Io stesso
Taulant, nonché le quote di quest’ultima società (beni il sequestro dei quali non è investito dal
ricorso) ed altresì le quote -il cui sequestro è oggetto del ricorso- di una terza società, la Landi
Costruzioni srl, costituita il 17-9-2010, di cui sono rispettivamente amministratore unico Sokol
BEJTIA, fratello dell’indagato e socia di maggioranza la Enejda METAN, convivente del Taulant.
3.La Landi Costruzioni srl è stata ritenuta dal tribunale riferibile al Taulant per molteplici
ragioni di ordine logico di univoco significato probatorio, quali la sua costituzione poco dopo il
fallimento della Landi unipersonale, l’esercizio della stessa attività, l’identità di sede con la
fallita, gli stretti vincoli con l’indagato dei soci e dell’amministratore, i quali risultano alla prima
esperienza imprenditoriale.
4.11 tribunale concludeva quindi, quanto al sequestro delle quote di quest’ultima società, che,
anche a prescindere dalla ipotizzata distrazione dell’avviamento della fallita in favore della
Landi Costruzioni srl, il sequestro delle quote di quest’ultima società era giustificato tanto
dall’esigenza di impedirne passaggi di titolarità, essendo astrattamente acquisibili alla
procedura fallimentare, quanto dalla necessità di prevenire l’utilizzo della Landi Costruzioni,
non diversamente da quanto già avvenuto per la Landi Immobiliare, per commettere ulteriori
fatti distrattivi.
5.11 ricorso, che, come già evidenziato, investe esclusivamente il sequestro delle quote della
Landi Costruzioni, è articolato in quattro motivi, tutti formalmente relativi al vizio ex lett. e)
dell’art. 606 cod. proc. pen.
5.111 primo addebita all’ordinanza mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente
in punto di sussistenza del reato di bancarotta con riferimento per l’appunto alle quote della
Landi Costruzioni dal momento che, mentre il decreto del Gip faceva perno sulla distrazione
dell’avviamento della fallita, l’ordinanza del tribunale, prendendo atto che, secondo
giurisprudenza di questa corte, l’avviamento non può essere oggetto di distrazione, non aveva
poi indicato in cosa si concretizzerebbe la condotta contestata.
5.2La seconda censura è di mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente in
ordine al riconoscimento di un contributo causale del Taulant, quale socio di fatto, nella Landi
Costruzioni, non essendo stata precisata la natura dell’apporto dell’indagato in tale società.
5.3Terzo motivo: mancato esame delle s.i.t. di Enejda Metani che escludevano ogni
coinvolgimento del Taulant nella Landi Costruzioni e davano conto della pluriennale esperienza
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documentale e patrimoniale e la misura investe i macchinari della fallita ritenuti oggetto di

maturata da lei stessa nel settore dell’edilizia quale collaboratrice del convivente, mentre
nell’ordinanza si sosteneva il contrario senza che nulla risultasse dagli atti del procedimento.
5.4 Quarto motivo: mancanza assoluta di motivazione in punto di conclusioni del curatore
fallimentare il quale aveva dichiarato che, pur presumendo la riconducibilità al Taulant della
Landi Costruzioni, non era in possesso degli strumenti per dimostrarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Quelli dei terzi interessati Enejda Metani e Sokol Bejtia, perché costoro, secondo
tradizionale giurisprudenza di questa corte alla quale si ritiene di dare continuità, non
sono abilitati a ricorrere personalmente, facoltà riservata dalla legge al solo
indagato/imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la
interposizione del predetto gravame, dell’intervento di un difensore iscritto nello
speciale albo della corte di cessazione (Cass. 711/1999), il quale, poiché non difende
l’indagato/imputato ma un terzo, deve anche essere munito di procura speciale (Cass.
16974/2008). Condizioni nella specie carenti essendo il gravame a firma degli
interessati.
3. Il ricorso di Taulant Bejtia è inammissibile per mancanza di interesse.
4. Invero, secondo indirizzo giurisprudenziale di questa corte, perché sia configurabile un
interesse all’impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che l’indagato o
Imputato prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione
del vincolo e il diritto alla restituzione (Cass. 13037/2009), mentre nelle specie si tratta
di quote di società (la Landi Costruzioni srl) alla quale l’indagato è formalmente
estraneo e nella quale lo stesso sostiene di non essere in alcun modo coinvolto. In tale
ottica non fa quindi capo al ricorrente Taulant Bejtia -ma soltanto ai terzi interessati, i
cui ricorsi sono stati ritenuti inammissibili per i motivi procedurali di cui sopra- alcuna
posizione alla quale è astrattamente riconducibile un interesse al ricorso.
5. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. determinandosi in C 1000, in ragione dei motivi della pronuncia, la somma da
corrispondersi da ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 5.2.2013

DEPOSITAT

CANCELLERIA

1. I ricorsi sono inammissibili.

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