Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15853 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15853 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Munafò Antonino, nato il 19/04/1954 a Barcellona Pozzo di Gotto

avverso la sentenza del 12/12/2016 della Corte d’appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Guglielmo D’Anna, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Messina ha
confermato la sentenza del 17 dicembre 2015, con la quale il Tribunale di
Barcellona P.G. ha condannato Munafò Antonino per il reato di cui agli artt. 81,
comma secondo, e 314 cod. pen., perché, quale gestore di vendita di beni di
monopolio e di titolare di tabaccheria, avendo per ragioni del suo servizio il
possesso o, comunque, la disponibilità della somma complessiva di euro
7.407,00 di proprietà dell’Erario, derivante dalla rivendita di valori bollati, se ne

2. Munafò ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia Avv.
Guglielmo D’Anna, e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell’art. 47 cod. pen..
Il ricorrente è incorso in errore sulla qualificazione del contratto concluso
con l’amministrazione finanziaria, sull’altruità dei valori bollati e sulla natura
pubblica degli incassi conseguiti dalla rivendita.
2.2 Vizio di motivazione sul punto relativo alla mancanza di dolo in
relazione al reato contestato.
La condotta dell’imputato è consistita unicamente nel non controllare il saldo
del conto corrente dal quale la somma avrebbe dovuto essere prelevata. Né può
ritenersi sussistente l’elemento psicologico in considerazione della condotta
successiva dell’imputato, il quale non ha provveduto a pagare personalmente il
dovuto nel termine di 15 giorni che gli è stato assegnato dall’Agenzia delle
Entrate. Quest’ultima si è limitata a rappresentare al ricorrente che se non
avesse pagato sarebbe stata escussa la polizza fideiussoria senza l’avvertimento
che l’inadempimento avrebbe potuto integrare gli estremi del delitto di peculato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen..
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 n. 6
cod. pen..
Il danno è stato risarcito prima del giudizio, in parte attraverso la
riscossione della polizza fideiussoria, in parte direttamente dall’imputato.
Ai fini della sussistenza dell’attenuante citata, il risarcimento, ancorché
eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato dall’imputato tutte
le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 323 bis
cod. pen..
Il fatto è di particolare tenuità, non essendo stato produttivo di effetti
pregiudizievoli per l’Erario, il cui credito era garantito dalla polizza fideiussoria.
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appropriava.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 163 e
164 cod. pen..
Applicando le riduzioni di pena scaturenti dal riconoscimento delle
circostanze invocate ai punti precedenti, la pena sarebbe stata contenuta al di
sotto dei due anni di reclusione e ciò avrebbe consentito l’attribuzione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

1. Occorre rilevare come tutte le doglianze mosse dal ricorrente non
sfuggano ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità.
Il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle
deduzioni già mosse già poste a base del gravame e non si confronta con le
risposte date dai giudici di merito nelle sentenze di condanna di primo e di
secondo grado, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una
rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a
questa Corte di legittimità

(ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,

Petrella, Rv. 226074).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione congrua e immune da vizi logici i decidenti di merito
hanno evidenziato, in relazione all’asserito errore in cui sarebbe incorso
l’imputato, che lo stesso, così come descritto nel ricorso (errore sugli obblighi
nascenti dal contratto con l’Amministrazione finanziaria), si configura come
errore di diritto e non di fatto e, quindi, privo di efficacia scriminante.

3. Il secondo ed il quarto motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente,
ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai
giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi,
meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica
puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità dei
motivi, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a
norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

256 del 18/9/1997, Rv. 210157; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708;
Sez. 5, n. 3608 del 12/12/1996, P.m. in proc. Tizzani e altri, Rv. 207389).
3.1. In ogni caso, appare immune da vizi logici il compendio argomentativo
sviluppato dal Collegio del gravame in ordine all’elemento soggettivo del reato
(integrato dal dolo generico e dunque dalla coscienza e volontà di appropriarsi di
denaro o cosa mobile altrui a prescindere dal fine di trarne profitto), là dove ha
congruamente evidenziato come il denaro risultava entrato nella disponibilità
dell’imputato e, alla scadenza, lo stesso non era più presente sul conto corrente

denaro pubblico con il proprio, quanto la destinazione di esso al soddisfacimento
di esigenze diverse da quelle pubbliche.
Deve evidenziarsi che, secondo i principi consolidati di questa Corte di
legittimità, nel delitto di peculato il concetto di «appropriazione» comprende
anche la condotta di «distrazione» in quanto imprimere alla cosa una
destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa
esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene
(Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
Nel caso di specie, Munafò non solo non aveva versato le somme entro il
termine convenzionalmente stabilito, ma, anche dopo la sollecitazione ad
adempiere, non era stato in grado di provvedere.
3.2. Ineccepibile è anche il passaggio della motivazione nel quale i Giudici
della cognizione hanno rilevato l’irrilevanza, ai fini della integrazione del delitto,
del fatto che Munafò avesse acceso una fideiussione attivatasi non appena si era
verificato il mancato versamento delle tasse riscosse.
La fideiussione costituisce una garanzia legale di pagamento posto a tutela
della pubblica amministrazione per il servizio di riscossione delle somme
derivanti dalla rivendita di valori bollati. L’istituto assume rilevanza soltanto sul
piano civile ed amministrativo – tenendo indenne l’ente creditore in caso di
mancato versamento del dovuto da parte del pubblico ufficiale – e non assume
nessun rilievo sul piano penale, là dove, per un verso, siffatta garanzia si attiva
una volta che il versamento non sia stato compiuto dal pubblico ufficiale e,
dunque, una volta che il reato di peculato – in quanto istantaneo – si sia già
perfezionato; per altro verso, la stipula di tale contratto non è tale da conferire al
pubblico ufficiale stipulante una sorta di patente ad appropriarsi impunemente
delle somme «altrui».
3.3. Quanto al quarto motivo di ricorso, da trattasi unitamente al secondo,
deve evidenziarsi che la riscossione della polizza fideiussoria non integra gli
estremi per il riconoscimento del risarcimento del danno, come correttamente
ritenuto dalla Corte territoriale.
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dedicato. Risultano provate tanto la volontarietà della condotta di confusione del

L’attenuante della riparazione del danno (art. 62 n. 6, cod. pen.) non è,
infatti, applicabile nel caso in cui il risarcimento del danno sia l’effetto, in tutto o
in parte, non già della libera determinazione degli imputati, bensì dell’opera di
terzi (Sez. 4, n. 13870 del 6/02/2009, Abbagnato, Rv. 246428).
Corretta è la motivazione spesa, sul punto, dalla Corte di appello che ha
escluso l’attenuante del risarcimento del danno sottolineando che il risarcimento
curato da società terza, di assicurazione, in forza di un meccanismo di
attivazione della correlata polizza fideiussoria esclude il concorso della volontà

squisitamente soggettiva in quanto correlata al profilo psicologico e
volontaristico, espressivo dell’intervenuto ravvedimento del reo (vedi anche Sez.
6, n. 9958 del 2016, non mass.).
In ogni caso, va rilevato come, comunque, le allegazioni della difesa non
dimostrino l’integrale risarcimento del danno (non è stata, ad esempio, allegata
ad esempio alcuna quietanza del danno).

4.

Manifestamente infondato è il terzo motivo in ordina alla mancata

assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
Il ricorso, in particolare, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed
illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su
scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha
adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei
rispettivi temi d’accusa. In tal senso, la Corte territoriale ha proceduto ad un
vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalle difese, pervenendo
alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali.
Il Collegio di appello dà conto adeguatamente delle ragioni della propria
decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta,
sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di
apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di
legittimità.

5.

Generica è la doglianza relativa alla mancata concessione della

attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. limitandosi a far leva su una valutazione di
fatto.

6. Generico è il motivo sulla mancata concessione della pena sospesa. I
Giudici hanno ben motivato in ordina alla mancata concessione della attenuante
del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 c.p. e dell’attenuante del fatto di
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del prevenuto, avendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. natura

particolare tenuità di cui all’art. 323-bis c.p. Dalla mancata concessione di tali
attenuanti è conseguita la applicazione di una pena ostativa alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al
pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1 febbraio 2018

determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il

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