Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15852 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15852 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HILA GENTIAN, nato il 22/09/1972 in Albania

avverso la sentenza del 30/06/2017 del G.I.P. del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Presidente MARIASTEFANIA DI TOMASSI;
lette le conclusioni del P.G.
l’inammissibilità del ricorso

Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi

Data Udienza: 20/03/2018

I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Genova applicava a HILA GENTIAN, a norma degli artt. 444 e 448 cod.
proc. pen., la pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa in
ordine al reato continuato di lesioni aggravate, detenzione e porto di arma
clandestina, ricettazione, commessi in Genova il 6 e 7 marzo 2017, esclusa la

all’aggravante per il reato di lesioni.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e
comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti. E la
motivazione con cui ha richiamato la determinazione della pena sollecitata
ritenendola congrua, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento e della
decisione in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. U, 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. U, 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U, 25 novembre 1998,
Messina).
Né il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, è incorso in alcuna violazione
della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. U, c.c. 24 marzo 1990,
Borzaghini), conformandosi del resto, anche con riferimento al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, interamente al trattamento sanzionatorio
condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la adeguatezza.
Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della sanzione da lui stesso sollecitata né della complessiva
adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non
suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro 2.000,00.

recidiva e ritenuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno equivalente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

ammende.

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