Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1585 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1585 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEPURI GIULIANO N. IL 25/07/1973
avverso l’ordinanza n. 27/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

:4!

RITENUTO IN Farro

Con decreto deliberato il 24 novembre 2011 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in
prova al servizio sociale in casi particolari, avanzata da Lepuri Giuliano, per
averne già beneficiato due volte.

dichiarato di proporre ricorso per cassazione, riservando il deposito dei motivi al
proprio difensore, il quale non li ha presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, stesso
codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
cinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2012.

Avverso il predetto decreto il Lepuri, in data 1° dicembre 2011, ha

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