Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15848 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15848 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TURTURO MARIO nato il 28/01/1978 a RUVO DI PUGLIA

avverso l’ordinanza del 02/08/2017 del TRIBUNALE LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di
dichiarare il ricorso inammissibile.
udito il difensore del ricorrente Avv. ANTONIO ROSSI, che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 agosto 2017, il Tribunale di Milano, provvedendo
ai sensi dell’art. 309, cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta
da Mario Turturo avverso l’ordinanza con la quale gli era stata applicata la
misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentato omicidio
aggravato ex art. 61 nn. 1 e 11, cod. pen, in pregiudizio di Giuseppe Quinci,
commesso lanciandogli contro della benzina e poi appiccando il fuoco, così da

Il Tribunale rilevava in primo luogo che infondata risultava l’eccezione di
nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 292, cod. proc. pen.,
poiché la semplice lettura della stessa evidenziava come il Giudice delle indagini
preliminari avesse autonomamente valutato gli elementi esposti dall’accusa, sia
sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza anche vagliando espressamente
elementi astrattamente rilevanti a favore della posizione dell’indagato, sia in
relazione ai presupposti cautelari, soffermandosi su profili relativi alla personalità
dell’indagato e al movente neppure specificatamente considerati nella richiesta.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, i Giudici del riesame, dato atto di
aderire alle conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato, rilevavano che,
pur non potendosi ancora ottenere dirette informazioni dalla vittima, le risultanze
acquisite consentivano di ritenere inverosimile la versione a discolpa del Turturo,
secondo cui lo stesso non si sarebbe recato nell’abitazione del Quinci proprio con
l’intento di dargli fuoco servendosi della benzina nell’occasione portata con sé.
Secondo l’indagato, invece, la sera del fatto lo stesso, già infastidito per le
frequentazioni di quel suo vicino di casa, in stato di scarsa lucidità si sarebbe
limitato a dare intenzionalmente fuoco – servendosi di una tanica di benzina e di
un accendino – esclusivamente allo zerbino e alla porta di casa del Quinci, che
solo dopo avrebbe incontrato nelle parti condominiali; di modo che nel corso di
una colluttazione la benzina nella tanica accidentalmente sarebbe finita addosso
al predetto e altrettanto accidentalmente sarebbe di nuovo divampato il fuoco.
I Giudici milanesi confutavano ciascuno dei rilievi addotti davanti a loro dalla
difesa al fine di avvalorare la ricostruzione del Turturo, evidenziando non solo le
indicazioni in senso contrario tratte da quanto riferito dalle persone allora
presenti nello stabile (le conviventi del Quinci e del Turturo e un vicino di casa),
ma anche l’inverosimiglianza dell’intera dinamica rassegnata dall’indagato, in
diversi momenti in modo discordante e confuso e neppure idonea a spiegare la
sproporzione degli effetti riportati dai protagonisti dell’asserita colluttazione.
Inoltre, nel provvedimento si rilevava che le mere ipotesi formulate dalla
difesa circa il propagarsi dal basso delle fiamme non erano supportate da dati

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cagionare al predetto ustioni che determinavorii ricovero in prognosi riservata.

obiettivi e che allo stato neppure l’accusa aveva sostenuto che le fiamme fossero
state appiccate proprio tramite il lancio dell’accendino trovato sui luoghi,
trattandosi comunque di un risvolto non dirimente che parimenti avrebbe potuto
essere meglio approfondito una volta avutasi la possibilità di sentire il Quinci
A proposito dei presupposti cautelari giustificativi della custodia in carcere, il
Tribunale evidenziava l’elevato pericolo di recidiva, desunto, oltre che dalle
modalità della condotta, dai numerosi precedenti (per lo più per reati con

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Turturo.
2.1. Con un primo motivo, con riferimento all’art. 606 comma 1, lett. c) ed
e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 292,, cod. proc. pen, ribadisce che dalla
lettura della richiesta del pubblico ministero e dell’ordinanza custodiale risultava
invece che il contenuto della prima era stato letteralmente trasposto nella
seconda, così non cogliendosi alcunìvalutazione autonoma da parte del giudice.
2.2. Con un secondo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),
denunzia mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi,
non essendosi tenuto conto degli elementi invece obiettivi (localizzazione delle
ustioni riportate dai protagonisti e tracce sul pavimento) che contraddicevano la
ricostruzione accusatoria, dello stato in cui si trovava la vittima al momento in
cui forniva le sue indicazioni nell’immediatezza, dell’assenza di elementi a
conferma della tesi che il Turturo si sarebbe recato a casa del Quinci suonando il
campanello, del fatto che il pezzo di carta trovato sui luoghi non poteva essere
stato adoperato per appiccare il fuoco trattandosi di carta di credito combusta.
Di modo che immotivatamente non si era assegnata credibilità alla
ricostruzione secondo cui l’indagato non aveva mai inteso dare fuoco al Quinci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si illustrano.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed infatti, per sostenere la
violazione dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si ribadiscono rilievi
che non si misurano minimamente con le precise risposte a tal riguardo già
fornite dal Tribunale, facendo preciso riferimento a specifici passaggi valutativi
del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari in quanto dimostrativi
dell’autonomo apprezzamento sia dell’acquisizione dei gravi indizi, sia della
sussistenza dei presupposti cautelari. A fronte di ciò, da quanto può rilevarsi
dalla lettura del motivo in considerazione, si continuano a lamentare da parte

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violenza alla persona) e dal verificarsi dei fatti durante l’affidamento in prova.

della difesa trasposizioni e richiami della richiesta del pubblico ministero, riferibili
però solo alle parti semplicemente espositive del contenuto delle risultanze. Cioè
ci si rivolge a mere modalità della redazione che, ai fini dell’osservanza dell’art.
292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono in sé irrilevanti (Sez. 2, n. 13838
del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970 Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Rv.
268113; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 265951).

3. Il secondo motivo è anch’esso con evidenza inammissibile, poiché, come

motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si
ripropongono invece quegli alternativi apprezzamenti del significato delle
risultanze che sono stati già disattesi dalle valutazioni rassegnate dal Tribunale.
Ci si muove, pertanto, sempre sul piano delle critiche verso ragionamenti di
merito insindacabili in questa sede. La difesa così procedendo, in buona
sostanza, viene da un lato ad attribuire maggior peso indicativo a taluni elementi
per di più di dettaglio ai fini della ricostruzione della precisa dinamica dei fatti,
dall’altro ad esporre proprie letture in forza delle quali mostra di non condividere
quelle offerte dal provvedimento impugnato. E in tal modo formula in definitiva
mere ipotesi, a fronte di riposte dei giudici di merito che hanno ben
rappresentato che alcuni ulteriori chiarimenti per come sollecitati potranno in
seguito essere meglio focalizzati tramite l’audizione della persona offesa. Ciò
fermo restando che, secondo quanto pure si dà conto attraverso le altre
valutazioni compiutamente esposte dal Tribunale, gli elementi già acquisiti si
prestavano, fin dall’immediatezza dei fatti, a rendere del tutto inverosimili le
discolpe addotte dal Turturo e nella sostanza seguite dalle tesi difensive, le quali
dovrebbero invece ricondurre i gravi sviluppi della condotta posta in essere
dall’indagato in danno del Quinci solo ad imprevisti fattori meramente
accidentali. E sotto tale ultimo aspetto rimangono ugualmente del tutto ignorati i
rilievi del Tribunale che in più parti del provvedimento illustrano i significativi
profili di intrinseca inattendibilità afferenti a detta versione, in ragione delle
contraddittorie e per di più confuse modalità dell’esposizione di un rocambolesco
succedersi di eventi. Tanto più in presenza di specifici elementi di segno
contrario tratti dalle deposizioni citate e dalle stesse caratteristiche delle diverse
lesioni riportate dal Turturo, seppure lo stesso, secondo quanto riferito, proprio
mentre ingaggiava un corpo a corpo con il Quinci, sarebbe stato del pari
sorpreso dall’improvviso divampare delle fiamme.

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risulta già dalla stessa esposizione che precede, non prospetta affatto il vizio di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

1 0 APR. 2018

n
.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, della
somma determinata in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Non conseguendo dal provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente
detenuto, ne va trasmessa copia al direttore dell’istituto penitenziario affinché
provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod proc. pen.
Così deciso il 18 dicembre 2017

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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