Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15847 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15847 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udienza: 18/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARA NICOLA nato il 28/06/1955 a CESA

avverso l’ordinanza del 05/07/2017 del TRIBUNALE LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il difensore del ricorrente Avv. MAURIZIO GIANNONE, in sostituzione
dell’Avv. ALFREDO GAITO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
,4

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2017, il Tribunale di Napoli, provvedendo ai
sensi dell’art. 310, cod. proc. pen., rigettava l’appello, proposto da Nicola
Mazzara, avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva
disposto, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare applicata al predetto, durante il periodo
della proroga di giorni novanta dell’originario termine di deposito della sentenza
di appello come disposta ex art. 154, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Mazzara.
Lamenta violazione di legge sul rilievo che, essendo stato egli arrestato il 20
giugno 2011, per effetto del provvedimento di sospensione risultava superato il
«tetto massimo» di durata fissato in anni sei, maturando questo il 20 giugno
2017, mentre per effetto della proroga lo si era postergato al 20 marzo 2018.

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, in tal senso va rilevato che, mentre in sede di appello si era
lamentata la carenza del presupposto della complessità della motivazione tramite
cui era stata giustificata la proroga del termine di deposito e pertanto l’ulteriore
sospensione di quello della custodia cautelare, con il ricorso per cassazione,
personalmente proposto dal Mazzara, sono state poste per la prima volta ben
diverse questioni che parrebbero volere prospettare il superamento del termine
di durata massima della custodia cautelare previsto dall’art. 303, comma 4, cod.
proc. pen., o del diverso limite previsto dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Questioni tuttavia non proponibili con il presente ricorso, tramite cui è
possibile esclusivamente invocare la verifica della legittimità della decisione del
giudice di appello in relazione a quanto davanti allo stesso ritualmente dedotto.
Inoltre, è appena il caso di aggiungere che il controllo della permanenza
dell’efficacia della custodia cautelare in ragione dell’osservanza dei termini della
sua durata secondo le previsioni di legge e pertanto anche della possibile
incidenza su tali termini delle sospensioni come via via disposte, costituisce
materia riservata alle decisioni del competente giudice procedente, le quali, una
volta richieste e intervenute, potranno poi essere oggetto di impugnazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, in
favore della cassa delle ammende della somma determinata in euro duemila.
Non conseguendo dal provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente
detenuto, ne va trasmessa copia al direttore dell’istituto penitenziario affinché
provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, n

Q APR. 2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 dicembre 2017

obertb Binenti

Il Presidente
Angela Tardio

Il Consigliere estensore

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