Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15845 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15845 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ROSE SABATO nato il 08/12/1970 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

avverso l’ordinanza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto concesso ai sensi della
legge 241 del 2006 (nella misura di anni due e mesi otto di reclusione) a Sabato
De Rose con provvedimento emesso dalla medesima Corte il 7 luglio 2015,
avendo il predetto subito altra condanna, con sentenza del 7 luglio 2008,
irrevocabile il 2 ottobre 2008, a pena detentiva superiore a due anni per un
delitto commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Ricorre per cassazione Sabato Le Rose, tramite il difensore, lamentando
violazione dell’art. 649, cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, per

Data Udienza: 18/12/2017

avere il provvedimento impugnato riformato una decisione definitiva, quella che
aveva concesso l’indulto, contravvenendo senza alcuna spiegazione al principio
generale del ne bis idem, nella specie operante in assenza di elementi di fatto
sopravenuti e conseguentemente diversi da quelli (la precedente condanna) già
esistenti al momento in cui era stata deliberata la concessione del beneficio.
Si rileva inoltre che era stato altresì fatto presente che la Procura Generale
aveva emesso già il 15 dicembre 2015 un provvedimento di cumulo illegittimo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Il principio generale dell’ordinamento di cui è espressione il «ne bis in
idem» vige anche nel procedimento di esecuzione, determinando però in tal caso
una preclusione «debole» in quanto copre il «dedotto» ma non anche il
«deducibile». Pertanto, una siffatta preclusione non opera rispetto alla deduzione
di elementi nuovi, in fatto o in diritto, non solo cronologicamente sopravvenuti
ma anche coevi o pregressi, purché in sede di decisione essi non abbiano
formato oggetto di considerazione neppure implicita. Tali principi sono stati
ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide e si
intende ribadire, anche in tema di revoca dell’indulto e proprio con particolare
riguardo all’ipotesi di cui si discute relativa alla condanna ostativa per altro
delitto (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del
21/01/2015, Rv. 7877; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Rv. 260358; Sez. 1, n.
30496 del 03/06/2010, Rv. 248319; Sez. 1, n. 11647 del 30/01/2008, Rv.
239712). Revoca che, ancorché appositamente disposta certificandosene le
condizioni, viene qualificata «di diritto» dall’art. 1, comma 3, legge 241/2006.

3. Le doglianze che, secondo quanto è dato evincere dai motivi, sono state
mosse in opposizione alla revoca dell’indulto non assumevano e non assumono
alcuna decisività, posto che non si prospetta in termini di apprezzabile specificità
la considerazione sia pure implicita, da parte del Collegio che aveva prima
concesso il beneficio, dell’elemento ostativo preesistente – ossia quello dell’altra
condanna – che ha poi portato al provvedimento di revoca. ila, invece, si nega a
priori, in aperto contrasto con l’insegnamento di cui sopra in tema di efficacia del
ne bis in idem in sede esecutiva, che un elemento del genere, giacché non
cronologicamente sopravvenuto, possa determinare l’adozione della revoca.

2

(notificato il 20 luglio 2016), avendo revocato con effetti immediati detto indulto.

Omessa considerazione anche implicita della precedente condanna per nulla
ipotetica, potendo anche essersi verificato che quel precedente ostativo neppure
fosse conoscibile dalla Corte che ha concesso l’indulto, per essere il certificato
del casellario giudiziale allora non correttamente formato o addirittura non
presente fra gli atti a disposizione ai fini della decisione. Né va omesso di
considerare che non si discute, a prescindere dagli effetti verificabili nella specie,
di un vero e proprio presupposto genetico del beneficio; tanto da essere
catalogata l’ipotesi della condanna ostativa quale condizione determinante la

dalla stessa struttura delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 2006, ciò
che al momento della concessione dell’indulto rimane di regola preso in
considerazione dal giudice (ed anche solo implicitamente) riguarda piuttosto gli
originari ed ordinari presupposti richiesti per l’ammissione del beneficio attinenti
invece al titolo e all’epoca del reato in relazione alla cui pena esso viene
concesso. Sicché, al di fuori di tali ipotesi, e pertanto avuto riguardo al caso di
revoca di cui qui si discute, non può configurarsi, in assenza di appropriati e
pertinenti rilievi, uno specifico onere in capo al giudice della revoca che comporti
l’approfondimento del tema della pregressa conoscenza e considerazione della
condanna ostativa che, una volta riscontrata, deve condurre alla obbligata
decisione di legge. Dunque, neppure con riguardo all’aspetto in questione
oggetto di attenzione nel ricorso sotto il profilo del vizio della motivazione, le
doglianze colgono nel segno.
Dalle considerazioni che precedono deriva pertanto che i rilievi mossi dal
ricorrente né sotto il profilo della violazione del principio del «ne bis in idem», né
sotto quello dell’addotto vizio di motivazione, possono trovare accoglimento.

4. Occorre solo aggiungere che le affermazioni del ricorrente in ordine
all’illegittimità dell’operato del pubblico ministero nel provvedere al cumulo non
hanno attinenza con il contenuto del provvedimento impugnato e pertanto con
l’oggetto del ricorso su cui qui si decide. Fermo restando comunque che la
revoca dell’indulto tramite l’anzidetto provvedimento è stata disposta dal giudice
dell’esecuzione secondo le attribuzioni conferitegli dall’art. 674, cod. proc. pen.

5. Da tutto quanto sopra discende il rigetto del ricorso, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

revoca «di diritto». Si vuol così rilevare che, alla stregua di quanto configurato

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 18 dicembre 2017

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