Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15844 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15844 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udienza: 18/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIOIA GIUSEPPE nato il 14/10/1982 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto di dichiarare il ricorso
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, provvedendo
ai sensi dell’art. 671, cod. proc. pen., rigettava l’istanza nell’interesse di
Giuseppe Gioia diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte con diverse sentenze del
medesimo Tribunale, per reati contro iitù patrimonio commessi nel 2001 e 2002.
A ragione, rilevava che dall’esame delle sentenze non emergeva alcunché
che potesse consentire di individuare l’unicità del disegno criminoso ex art. 81,
cod. pen., mancando l’identità dei correi e la similitudine delle modalità
esecutive, sicché il semplice fine di lucro e la contiguità cronologica risultavano
insufficienti in assenza di altri elementi nel senso dell’unitarietà del programma.

/A .

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Gioia, tramite il difensore, lamentando
violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, cod. proc. pen., sul rilievo che era stata
negata l’identità del medesimo disegno criminoso in assenza di una dovuta
motivazione che desse conto dell’analisi delle condotte e del loro confronto, in
modo da potersi apprezzare i rappresentati indici che, pur non necessariamente
tutti compresenti, rimangono idonei a configurare, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la manifestazione dell’unicità del programma ex art. 81 cod. pen.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

della disciplina del reato continuato si era insufficientemente assolto l’onere di
allegare gli elementi da cui poter desumere l’esistenza del medesimo disegno
criminoso, ivi facendosi riferimento solo genericamente alla tipologia dei reati,
alla localizzazione territoriale e all’arco di tempo della commissione. A fronte di
tali sole allegazioni, il Tribunale ha fornito adeguate risposte motivazionali, non
mancando di dare conto di avere apprezzato ai fini richiesti le concrete modalità
dei fatti. Ha così mostrato di considerare, in senso contrario rispetto alle pur
insufficienti prospettazioni, le non omogenee caratteristiche di quelle condotte di
ricettazione e di furto per cui era intervenuta condanna, nonché l’assenza di una
loro comune concertazione desumendo ciò dalla diversità dei correi via via
coinvolti. Nel ricorso, deducendosi il vizio della motivazione, non ci si confronta
con tale apparato argomentativo certamente non apparente. Invece, si continua
ad invocare l’applicazione di citati principi giurisprudenziali in materia, elencando
i relativi indici di valutazione senza apprezzabilmente rapportarli al caso trattato,
ed in particolare alla coerenza e sufficienza discorsiva dei motivi del rigetto. Da
ciò discende l’evidente infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità, del ricorso.
Al rigetto dello stesso segue la condanna al pagamento spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18 dicembre 2017

Come si rileva nel provvedimento impugnato, già nell’istanza di applicazione

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