Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15842 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15842 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASALI FRANCESCA nato il 30/07/1980 a CASORATE PRIMO

avverso l’ordinanza del 21/11/2016 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 24/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero dott. Giovanni Di Leo, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 21/11/2016 il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell’esecuzione,
riconosceva in favore di Casali Francesca il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con
diverse sentenze e individuava il delitto più grave nella ricettazione giudicata con la sentenza

stata inflitta alla medesima Casali la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600
di multa. Eseguiva indi gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p. quantificati in mesi otto di reclusione ed
euro 200 di multa. Era, dunque, aumentata la pena per ciascuno dei reati giudicati con altra
sentenza, emessa dal Tribunale di Asti il 22/2/2016, nella misura di anni due di reclusione ed
euro 600 di multa. L’aumento, si legge nel provvedimento impugnato, era stato eseguito
applicando la pena base,per il reato di cui al capo Z, in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro
600 di multa, ridotta ex art. 89 cod. pen. ad anni uno di reclusione ed euro 400 di multa,
aumentata ad anni tre di reclusione e ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 600 di
multa. La pena finale era, pertanto, determinata in quella di anni quattro, mesi otto di
reclusione ed euro 1400 di multa.
2. Ricorre per cassazione Casali Francesca a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto
segue.
2.1. Lamenta, in sostanza ed in estrema sintesi, la violazione di legge affermando l’erroneità
del procedimento seguito per determinare la pena complessiva per il reato continuato. A fronte
della iniziale indicazione di una pena base (Corte d’appello di Milano del 26/11/2013,
irrevocabile il 30/9/2014, con cui era stata inflitta alla medesima Casali la condanna alla pena
di anni due di reclusione ed euro 600 di multa) risultava una nuova e successiva fissazione di
pena per il delitto di cui al capo Z (egualmente indicato e ritenuto come più grave) giudicato
con la sentenza dei tribunaledi Asti, sopra richiamata. Si trattava, contrariamente, di un reato
satellite, afferma la ricorrente, che si sarebbe dovuto unificare attraverso un aumento ulteriore
sulla pena base iniziale e già determinata.
3. Il ricorso è fondato con le precisazioni che si passa ad esporre.
3.1. Il provvedimento impugnato non determina correttamente la pena all’esito
dell’intervenuto riconoscimento della continuazione e, in particolare, finisce, alla luce della
motivazione resa, per contenere una erronea fissazione della sanzione base, per il reato più
grave, sanzione determinata sia richiamando il delitto di ricettazione sia quello di cui al capo Z,
giudicato con la sentenza del Tribunale di Asti del 22/2/2016.

2

emessa dalla Corte d’appello di Milano il 26/11/2013, irrevocabile il 30/9/2014, con cui era

Né vale l’adozione e il richiamo al provvedimento di “interpretazione autentica” e correzione
materiale della motivazione, emesso in data 2/1/2017, con cui lo stesso giudice dell’esecuzione
ha, in definitiva, rettificato il contenuto dell’iter esplicativo dei motivi e ha spiegato che si
dovesse intendere nel provvedimento impugnato il riferimento alla pena per il “reato più
grave” come un semplice refuso, di guisa che l’aumento di pena eseguito, di anni uno, mesi sei
di reclusione ed euro 600 di multa, era da ascrivere a un incremento ex art. 81 cpv. cod. pen.,
in ragione del concorso di un reato satellite. Ciò non persuade poiché si tratta di un

soprattutto, di una statuizione che avviene successivamente al deposito e alla formulazione del
ricorso per cassazione. Essa finisce per realizzare un’integrazione della decisione già assunta in
executivis, che produce una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del
contenuto della stessa statuizione emessa. Infatti, con la rettifica della “causale” di
imputazione della pena, ricondotta all’aumento per il reato satellite, richiamando la correzione
dell’errore materiale, si trasforma in realtà la struttura della decisione e il significato che alla
pena stessa era stato, comunque, ascritto nell’iter decisorio del provvedimento originario ove
essa sanzione figurava come pena base per il reato più grave.
3.2. Per altro verso, la motivazione resa sul relativo aumento di pena per il delitto di cui al
capo Z non risulta adeguatamente esplicitata e non sono indicate le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena nei termini indicati (di anni uno, mesi sei di reclusione) soglia
decisamente superiore agli aumenti di pena per i reati satellite residui.
Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere nuovamente e correttamente
individuato tra tutti i reati da unificare in continuazione. Occorrerà fissare la pena base per il
reato più grave e su detta pena si dovrà, poi, procedere ad applicare gli aumenti per
continuazione in ragione dei diversi reati satellite, dando conto della relativa gravità, secondo i
principi già tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Segue annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata per nuovo esame al Tribunale di Asti, diverso giudice, relativamente
alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per
nuovo esame al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2017.

provvedimento influente sulla decisione iniziale con cui si modifica la motivazione stessa e,

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