Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15840 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15840 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEKA MAKSIM nato il 11/04/1982

avverso l’ordinanza del 04/10/2016 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 24/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero dott. Ciro Angelillis, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte i che ha chiesto il rigetto dell’ordinanza impugnata.

1. Con ordinanza in data 4/10/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Civitavecchia rigettava la richiesta di applicazione del regime della continuazione avanzata
nell’interesse di Leka Maksim. Escludeva l’esistenza del medesimo disegno criminoso e,
piuttosto, collegava la spinta a delinquere ad un comportamento di abitualità criminosa del
medesimo istante, valorizzando la distanza tra i luoghi di commissione dei fatti (Perugia e
Civitavecchia) e, soprattutto, la diversa epoca (essendo stati commessi il 20/11/2012 i delitti
di cui alla prima sentenza, e quelli di cui alla seconda sentenza, il 31/7/2013) e la diversità
delle modalità commissive.
2. Ricorre per cassazione Leka Maksim a mezzo del suo difensore di fiducia e deduce quanto
segue.
Lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. I fatti di rapina aggravata, rappresenta,
erano stati commessi l’uno in Todi e l’altro in Ladispoli rispettivamente il 20 novembre 2012 e
il 31 luglio 2013. Nonostante il modesto spazio temporale e la distanza di appena 96 Km in
linea d’aria, il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta e non aveva, tuttavia,
considerato che lo spazio temporale si risolveva in appena otto mesi di distanza, aspetto che
abbinato al dato geografico, al pari, orientava nell’unificazione dei delitti. Anche le modalità
esecutive inducevano a postulare il medesimo disegno criminoso, essendo stata tra l’altro già
riconosciuta la continuazione cd. interna tra i delitti.
3. Il ricorso è inammissibile. Esso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato
da sottoporre a censura giurisdizionale e tende a provocare una nuova e non consentita
valutazione di merito sulle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Giudice
dell’esecuzione. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha valutato il contenuto delle condotte illecite
presupposte, escludendo che i reati si connotassero per l’unitarietà del programma sottostante.
Né il ricorrente esplicita la ragione in virtù della quale, eseguito il primo delitto il 20/11/2012, si
potesse ritenere certo cheifirg2r
.Hrenté avesse già programmato di commettere la rapina in
Fregene, posta in essere il 31 luglio 2013, secondo uno schema che il giudice a quo ha
correttamente ricondotto ad uno stimolo estemporaneo e non alla deliberazione unitaria di cui
all’art. 81 cpv. cod. pen. In questa logica risulta immune dalle censure sviluppate il
ragionamento svolto con cui si è esclusa la preordinazione criminosa.
Per queste ragioni il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000
alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2017.
Il Presidente
Il Conigliere estensore
A ngela Tardi°
,
Anton Cairo , ejcs\i

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

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