Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1584 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1584 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURINI DANIELE N. IL 07/05/1973
avverso la sentenza n. 545/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16666/2013
Motivi della decisione
Venturini Daniele ricorre personalmente avverso la sentenza
13.12.2012 della Corte d’appello di Ancona, che lo ha condannato
per indebito utilizzo di carte di credito continuato, denunciando 1)
vizio di motivazione per l’errata interpretazione degli elementi
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e
generico.
Il ricorso si articola in una assertiva e genericissima critica alla
motivazione della sentenza, priva di precisa indicazione dei punti
motivazionali che sarebbero carenti o trascurati nella sentenza
impugnata; quest’ultima , invece, è correttamente articolata sulla
congruità ed idoneità della prova dichiarativa a fondare
l’affermazione di responsabilità.
L’inammissibilità del ricorso , dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.
proc. pen. in particolare la prescrizione dei reati, maturata
successivamente alla pronuncia di secondo grado. (SS.UU n.32
del 2000 rv 217266)
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
probatori ; 2) l’intervenuta prescrizione
2
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 1’08.10.201 .