Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15839 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15839 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI
nel procedimento a carico di:
TARTARI RUDMIR nato il 26/07/1976

avverso l’ordinanza del 15/12/2016 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 24/10/2017

Letta la requisitoria scritta del P.M. dott. Giovanni Di Leo, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata.

1. Il Tribunale di Bari con ordinanza in data 15/12/2016, in funzione di giudice dell’esecuzione,
accoglieva la richiesta di applicazione del regime della continuazione nell’interesse di Tartari
Rudmir tra i fatti che il medesimo giudice aveva già ritenuto avvinti nel medesimo disegno
criminoso (con ordinanza in data 2/10/2014) e quelli giudicati con la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale
di Brindisi il 29/12/2000. Si trattava di condotte commesse tra il 2000 e il 2002 e che
afferivano tutte alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e deduce
l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. A fronte di una generica richiesta di
applicazione della continuazione il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto l’indicato vincolo
unificante tra i fatti, evidenziandosi uno stile di vita, piuttosto che un concreto programma
delittuoso unitario e deliberato ab origine nei termini anzidetti. Ancora, il giudice aveva errato
nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Annota il ricorrente che il Giudice avrebbe
dovuto sciogliere il cumulo giuridico e provvedere alla determinazione della pena per il reato
più grave, così procedendo agli aumenti secondo il rito con cui erano stati giudicati i singoli
reati.
3. Il ricorso è fondato. L’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente
rappresentato e abbia unitariamente deliberato almeno nelle linee generali una serie di
condotte criminose. Esiste, pertanto, una differenza strutturale tra l’istituto in esame e un
generico programma di vita delinquenziale del reo, che dà conto di una pura propensione alla
devianza e della reiterazione indiscriminata di delitti, frutto di stimoli estemporanei. L’essenza
del medesimo disegno criminoso sta nell’individuazione del fine ultimo, cui protende ab initio
l’agente, e nella genert4 programmazione dei singoli fatti strumentali al suo conseguimento.
Contrariamente, l’azione non connotata dai crismi anzidetti risulta suscettibile di essere
\ripetuta in occasioni indefinite ed a prescindere dal conseguimento del fine ultimo prefigurato.
Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha richiamato le modalità commissive dei fatti, senza
esplicitarle e senza considerare che i delitti oggetto della presente unificazione precedessero
temporalmente l’inizio della stessa attività associativa, per la quale vi era stata condanna e
unificazione in continuazione. Si tratta di rilievi con cui la motivazione si deve confrontare
specie alla luce della esatta delimitazione concettuale dell’istituto in esame, che erroneamente
nel provvedimento impugnato è assimilato ad un generico “vivere stabilmente dei proventi dei
reati in materia di stupefacenti”, categoria antitetica rispetto a quella che fonda l’istituto di cui
all’art. 81 cpv. cod. pen.
Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Bari, diverso Giudice.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

DP IA

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

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