Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15837 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15837 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARROZZA MASSIMO nato il 28/10/1968 a ROCCELLA IONICA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il P.G. conc. u e hiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato POLLIFROVE CARMEN del foro di ROMA in qualità di sostituto
processuale dell’avvocato SPADARO GIUSEPPE del foro di LOCRI ? nomina
depositata all’odierna udienza, in difesa di CARROZZA MASSIMO conclude
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 24/10/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 15/9/2016, in riforma
della sentenza emessa il 15/7/2014 dal Tribunale di Locri, nei confronti di Carrozza
Massimo ; riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e confermi\Wel resto la
sentenza impugnata.
Il Carrozza era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 9, comma 2, I.

avevano sorpreso, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, a circa 30-40 metri dall’ingresso dell’abitazione mentre
spingeva un’auto unitamente ad altri due soggetti. Ciò pur in presenza del divieto
impostogli di non fare rientro presso la stessa abitazione oltre le ore 19:00 e di non
uscire prima delle ore 6:00.
2. Ricorre per cassazione Carrozza Massimo, a mezzo del suo difensore di fiducia ! e
lamenta quanto segue.
Era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione nonostante non si
fosse allontanato dalla sua abitazione. Egli era nei pressi del domicilio ed era stato
notato dagli operanti nell’atto di aiutare un automobilista che era rimasto in panne con
la sua auto. Si trattava di una condotta determinata da una situazione emergenziale e
che non avrebbe radicato responsabilità penale. Si trattava di un fatto che in concreto
risultava inoffensivo e che non aveva determinato l’effettivo allontanamento dalla
abitazione del sorvegliato speciale.
3. Il ricorso è inammissibile. Non ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a
quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione, sorretta da
motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta
entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo,
Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto,
sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i
rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente si sviluppano tutte nell’orbita
delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla
legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell’articolo 606,
comma 3, cod. proc. pen.

Ciò vale tz, per le deduzioni inerenti l’omesso

allontanamento dedl’abitazione e per l’inquadramento in fatto della situazione
necessitata che avrebbe indotto il ricorrente stesso a prestare aiuto all’automobilista
“in panne” con la sua vettura. Discorso non diverso concerne l’affermata assenza di
lesività della condotta, là dove, contrariamente a quanto dedotto, la violazione della
prescrizione ha determinato, appunto, la lesione del bene protetto dall’incriminazione

2

1423/1956; poiché il 19/11/2007 intorno alle ore 22,00 i militari delegati al controllo lo

e ogni diversa valutazione sul punto apre a un giudizio di fatto precluso in sede di
legittimità.
3.1 Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutato il contenuto dei
motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la
Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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