Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15834 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15834 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO SALVATORE nato il 14/08/1942 a CATANIA

avverso la sentenza del 07/01/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

H Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 18/10/2017

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 7 gennaio 2016 la Corte di appello di Catania
riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania resa 1’11
novembre 2014 e, per l’effetto, assolveva l’imputato Gaetano Pagano dai reati
ascrittigli di detenzione e porto illegali, nonché di ricettazione di una pistola cal. 38
con matricola parzialmente abrasa e di resistenza a pubblico ufficiale per non taver
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commesso il fatto; assolveva altresì l’imputato Salvatore Pagano dal reato di tpurrq

^

rideterminava nei suoi confronti in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di
1,0 d’O

multa la pena per i restanti reati di

detenzione e ricettazione dell’arma e di

resistenza a pubblico ufficiale, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Salvatore Pagano a mezzo del
difensore il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di Appello risolto in
maniera difforme le due posizioni dei coimputati Pagano pur analoghe ed assolto il
solo Gaetano Pagano. A tal fine ha considerato le dichiarazioni rese dal ricorrente, il
quale nell’immediatezza dei fatti si era proclamato responsabile del reato di porto di
arma da fuoco, fatto di cui si è attribuito la responsabilità esclusiva il coimputato
Guido Acciarito con dichiarazione ritenuta liberatoria per il solo Gaetano e non
anche per il padre Salvatore, il quale aveva cercato di preservare il figlio dal
pericolo dell’arresto, sapendolo innocente. La disposizione di cui all’art. 384 cod.
pen. esenta da responsabilità chi renda false dichiarazioni all’A.G. “per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un
grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore”; deve ritenersi la norma
applicabile anche alla posizione dell’imputato. A suo carico non è configurabile il
concorso nel porto illegale di arma da fuoco per avere egli tentato di disfarsi della
pistola una volta sceso dalla vettura, poiché tale condotta potrebbe al massimo
integrare il tentato favoreggiamento personale, difettando l’elemento psicologico
della consapevolezza dell’esistenza dell’arma in capo all’Acciarito, il quale aveva
ammesso di essere il solo a sapere dell’arma all’interno della vettura, ricevuta dal
ricorrente soltanto a conclusione della corsa della vettura. In base a queste
premesse avrebbe dovuto escludersi anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale,
atteso che il Pagano non aveva motivo di istigare l’Acciarito a sottrarsi al fermo del
veicolo, non essendo stato a conoscenza della presenza al suo interno dell’arma,
circostanza appresa, per come emerge in atti, solo nel momento in cui la vettura
aveva arrestato la corsa e l’Acciarito gliel’aveva consegnata. Va ricordato che anche
la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di
conferma di quella applicativa della misura custodiale per insussistenza della gravità

illegale della predetta arma clandestina per non aver commesso il fatto e

indiziaria relativa al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Anche in riferimento al delitto di ricettazione la motivazione della sentenza è errata
e contraddittoria rispetto alla disposta assoluzione dal delitto di illecita detenzione
della stessa arma da fuoco che ha fatto venir meno il reato presupposto.
E’ assolutamente carente la motivazione quanto alla conferma del giudizio di
responsabilità per il delitto di cui al capo c) della rubrica, la cui sussistenza è stata
dedotta dalla condotta di ricezione e porto dell’arma, seppur per il minimo tempo

configurabile alla luce dell’assoluzione dal reato presupposto di cui al capo b) della
rubrica.
b) Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
dei benefici della non menzione nel certificato del casellario giudiziale e della
sospensione condizionale della pena, giustificato in base alle sole dichiarazioni non
veritiere rese dal ricorrente senza tener conto del suo complessivo comportamento
processuale, caratterizzato dalla mancata resistenza all’arresto, dalla presenza alle
udienze e dalle risposte rese al G.i.p. in sede di udienza di convalida. Lo stesso,
inoltre, è incensurato ed ultrasettantenne, privo di altre pendenze.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.La sentenza impugnata presenta motivazione confusa ed effettivamente
contraddittoria nelle sue proposizioni. La Corte di appello ha ritenuto di assolvere il
Pagano dal delitto di cui al capo b) della rubrica di detenzione e porto di arma
comune da sparo clandestina sul presupposto che difettasse “la prova a carico dello
stesso Pagano Salvatore della codetenzione contestatagli” senza avere
correttamente considerato come formulata la relativa imputazione, che riguarda la
condotta, sia di detenzione, che di porto in luogo pubblico della pistola a tamburo
cal. 38 con matricola sola parziale, posta in essere in concorso con il coimputato
Acciarito. Non ha poi minimamente affrontato il tema dell’elemento soggettivo del
reato in riferimento alla pregressa o contestuale consapevolezza in capo
all’imputato della clandestinità dell’arma e della sua provenienza illecita.
Ha quindi confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui al
capi a) e c) di porto illegale di arma comune da sparo e di ricettazione, contestati
sempre in riferimento alla medesima pistola, con un tortuoso e talvolta illogico
percorso esplicativo: dopo avere premesso di non condividere la motivazione della
prima sentenza nella parte in cui dal complessivo comportamento tenuto dal
Pagano ha dedotto “la sua piena compartecipazione, fin dall’inizio, alla condotta di
detenzione dell’arma” addebitabile al correo Acciarito, ha ritenuto che la prova della
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necessario a porre in essere il tentativo di disfarsene: la fattispecie è però non

ricezione e del porto della stessa nel momento in cui la vettura condotta dal
coimputato era stata fermata dalla pattuglia della Polizia di Stato fosse desumibile
dalla condotta “confabulatoria (notata dagli operanti) durante la fuga”, dal
“comportamento (sinergico rispetto a quello dell’Acciarito) tenuto nel momento in
cui, mentre il Pagano si allontanava per cercare di disfarsi dell’arma, l’Acciarito
medesimo impegnava gli operanti in una colluttazione”, dall’incoerenza delle
spiegazioni rese sulle ragioni del loro incontro, tutti aspetti che hanno un’unica

Pagano, il quale ha dato un contributo, anche solo morale, al tentativo di fuga che
realizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
1.2 In tali proposizioni non è però dato rinvenire alcuna giustificazione in
ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente circa la clandestinità dell’arma e
la sua ricezione in quanto provento di un presupposto reato: se si esclude che egli
abbia condiviso con l’Acciarito la detenzione della pistola prima del loro incontro e di
avere intrapreso il viaggio per averla ricevuta soltanto all’atto dell’arresto della
corsa del veicolo a bordo del quale stava viaggiando, non si comprende in base a
quali elementi probatori si sia ricavata la necessaria dimostrazione che egli fosse
stato informato previamente, o ne avesse acquisito notizia all’atto di riceverla, della
condizione della pistola e l’avesse trattenuta e portata in luogo pubblico con tale
consapevolezza. Poiché specificamente contestato dalla difesa, avrebbe dovuto
essere investigato dai giudici di appello il profilo soggettivo del reato di ricettazione
nella forma del dolo specifico, che non può dirsi implicitamente accertato nella
ricostruzione della condotta materiale: l’esigenza per l’Acciarito di occultare la
pistola ed impedirne il rinvenimento da parte degli agenti di polizia, rappresentata
nel momento di farne consegna al Pagano, poteva altrettanto plausibilmente
scaturire dal solo porto in assenza della prescritta licenza, a prescindere dalla
clandestinità e dall’intento di conservarne la disponibilità materiale. Inoltre, non è
stata prestata alcuna attenzione anche alla possibilità concreta per il ricorrente, al
momento di riceverla e trattenerla per disfarsene, di avvedersi della presenza solo
parziale del numero di matricola impresso sulla pistola e quindi di comprenderne la
provenienza di precedente reato.
1.3 Altrettanto censurabile è la motivazione con la quale si è confermato il
giudizio di responsabilità in ordine al concorso nella condotta di resistenza a
pubblico ufficiale: la sentenza allude ad un contributo, almeno di natura morale,
prestato dal Pagano al tentativo del correo di eludere il controllo da parte delle
forze dell’ordine mediante una condotta di guida spericolata per la forte velocità
tenuta, che aveva esposto a pericolo l’altrui incolumità e quella degli inseguitori,
ravvisandovi la condotta integratrice della fattispecie contestata. Difetta però
l’esplicitazione delle ragioni per le quali il Pagano quale passeggero, collocato sul
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logica spiegazione nella conoscenza della presenza dell’arma anche in capo al

sedile posteriore di veicolo condotto da altri, come emerge dalla sentenza di primo
grado, estraneo alla detenzione della pistola, perché ritenuta dagli stessi giudici di
appello essere appartenuta al solo Acciarito, abbia incitato o rafforzato il proposito
di quest’ultimo e non abbia piuttosto subito passivamente l’altrui iniziativa
nell’impossibilità di tenere una condotta inibitrice. Le carenze argomentative della
sentenza sul punto sono tali da rendere apodittica la sua motivazione, risultata
quasi incomprensibile e manifestamente illogica, come denunciato anche dalla

quanto al giudizio di responsabilità formulato in ordine ai reati di ricettazione e di
resistenza a pubblico ufficiale con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Catania per nuovo giudizio sui predetti punti.
1.4 Infine, quanto alla doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti
generiche e dei benefici di legge, pure invocati dalla difesa, la stessa resta assorbita
dalle superiori statuizioni e dovrà essere rivalutata nel giudizio di rinvio.
Pertanto, il ricorso va respinto quanto al delitto di porto di arma clandestina
che, alla stregua del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite, n. 41588 del 22/6/2017, La Marca, non massimata, assorbe il meno grave
reato di cui agli artt. 2)„ 4 e 7 della legge n. 895/67, perché diretth ad incriminare la
medesima condotta materiale con la conseguente applicazione soltanto della
ento
fattispecie di maggiore gravità, ossia quella di deleilLiuile di arma clandestina.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione e di
resistenza a pubblico ufficiale e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra
sezione della Corte di appello di Catania; rigetta il ricorso con riguardo al reato di
porto di arma clandestina, in esso assorbito quello di porto di arma comune.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

difesa nel ricorso. Ne discende l’annullamento parziale della sentenza impugnata

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