Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15833 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15833 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Polisini Daniele, nato a Neviges, Germania, il
13.11.1968,
avverso l’ordinanza in data 21.3.2017 del Tribunale del riesame di Benevento,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso con le pronunce conseguenziali

RITENUTO IN FATTO

1. In data 21.3.2017 il Tribunale del riesame di Benevento ha dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame formulata dal Polisini Daniele, perché non
risultava agli atti la diversa data, rispetto a quella di esecuzione del
provvedimento impugnato, in cui aveva avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro e perché il richiedente non aveva assolto l’onere probatorio al fine
della verifica del rispetto del termine perentorio di 10 giorni ex art. 524 cod.
proc. pen.

2. Con un unico motivo, il ricorrente si duole dell’inosservanza dell’art.
324, comma 1, cod. proc. pen. Espone che in data 3.3.2017 il suo difensore
aveva proposto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal

Data Udienza: 11/10/2017

Giudice per le indagini preliminari di Benevento in data 26.8.2016, mai
notificatogli personalmente ed avente ad oggetto le autovetture della società
Millennium Cars GMBH di cui era amministratore delegato, e che, solo qualche
giorno prima della presentazione del ricorso per cassazione, era venuto a
conoscenza del suddetto provvedimento nell’ambito del procedimento penale a
carico di Caporaso Eliseo.
Contesta la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui i Giudici avevano
ritenuto a suo carico l’onere di provare il momento dell’effettiva conoscenza della

Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con ogni
conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Sezione,
di recente espresso con sentenza 20.4.2011, n. 20005, Luberto, Rv 250386, che
richiama il precedente della Sezione 2, sentenza 6.7.2006, Marchesi, Rv 234872,
secondo cui il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del
provvedimento, ritenga tardiva l’impugnazione proposta, ha l’onere di accertare,
alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all’allegazione
dell’interessato, in cui l’effettiva conoscenza si sarebbe verificata; fattispecie in
tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile
per non aver l’indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi dell’art. 324,
comma primo, cod. proc. pen., nella quale aveva avuto effettiva conoscenza
della misura. Tale orientamento supera motivatamente il precedente, risalente,
sempre di questa Sezione 25.11.2003, n. 2021, Simeone, Rv 228602.
3.1. Ed invero, la parte, che assume di non aver ricevuto la notifica del
provvedimento, non può offrire la prova negativa, ma compulsa il giudice, per
ciò solo, alla verifica d’ufficio.
3.2. D’altro canto, se pure la parte non avesse allegato il fatto della
tempestività dell’impugnazione – circostanza per vero smentita nella narrativa
del ricorso per cassazione che riporta uno stralcio dell’atto di riesame e
comunque non contestata nel provvedimento impugnato che si limita
apoditticamente ad onerare l’interessato della prova e non dell’allegazione – è
certo che nel caso in esame non potrebbe ragionevolmente desumersi che
l’interessato abbia potuto conoscere del decreto alla data della sua esecuzione,
giacché si tratta di un terzo rispetto al procedimento penale nel contesto del
quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo, mentre i beni attinti
dalla misura, par d’intendere, si trovano nella disponibilità del diverso soggetto a
carico del quale è in corso il procedimento penale. Si veda sul tema, Sez. 6,

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misura cautelare reale.

16.9.2004, n. 40807, Pacifico e altri, Rv 229926, secondo cui il termine per la
proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro (nella
specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si
debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza
dell’esecuzione della misura cautelare. Nel caso appena indicato era stata
ritenuta ragionevole la conoscenza del sequestro delle somme sui conti correnti
in Liechtestein perché riconducibili allo stesso ricorrente.
Nel caso in esame, invece, non v’è nessun elemento che indiziariamente

non è stato accertato il rapporto tra il presunto proprietario dei veicoli (la società
tedesca) e l’indagato, né il Tribunale ha affrontato tale profilo, avendo ritenuto,
sbrigativamente, inadempiuto l’onere della prova della conoscenza in una data
diversa, senza confrontarsi con la giurisprudenza più recente citata ed alla quale
si ritiene di aderire.
3.3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata affinché il Tribunale di
Benevento proceda a nuovo esame

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Benevento
Così deciso, l’11 ottobre 2017.

consenta di individuare la data della conoscenza effettiva del sequestro perché

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