Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15831 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15831 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1.

Milella Domenico, nato a Bari il 24/08/1980

2.

Borracci Donato, nato a Noicattaro il 19/09/1952

3.

Calzolaio Francesco, nato a Bari il 28/02/1969

4.

Grassi Giovanni, nato a Alberobello il 06/01/1949

5.

Mignozzi Stefano, nato a Monopoli il 17/12/1975

6.

Ranieri Michele, nato a Bari il 16/10/1970

7. Tinelli Mario, nato a Noci il 15/05/1959
8.

Pasculli Giuseppe, nato a Andria il 28/02/1956

avverso la sentenza del 07/04/2017 della Corte d’appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Marilia Di
Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per l’imputato Pasculli l’avv. G. Poerio in sost. avv. De Pascalis che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 aprile 2017, la Corte d’appello di Bari, in
parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale
di Bari, appellata da Milella Domenico, Borracci Donato, Calzolaio Francesco,
Grassi Giovanni, Mignozzi Stefano, Ranieri Michele, Tinelli Mario e Pasculli
Giuseppe, rideterminava la pena nei termini seguenti:
– nei confronti di Milella Domenico, concesse le circostanze attenuanti generiche

– nei confronti di Borracci Donato, concesse le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, in anni quattro di reclusione e C 24.000,00 di multa,

nei confronti di Calzolaio Francesco, concesse le circostanze attenuanti

generiche equivalenti alle aggravanti e recidiva, in anni sei di reclusione e C
46.000,00 di multa,
– nei confronti di Grassi Giovanni, ritenute le circostanze attenuanti generiche
prevalenti alle aggravanti, in anni tre e mesi quattro di reclusione e C 14.000,00
di multa,
– nei confronti di Mignozzi Stefano, ritenute le circostanze attenuanti generiche
prevalenti alle aggravanti, in anni quattro di reclusione e C 20.000,00 di multa,
– nei confronti di Ranieri Michele, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni due e mesi sei di reclusione e C 3.000,00
di multa
– nei confronti di Tinelli Mario, concesse le circostanze attenuanti generiche
prevalenti alle aggravanti, in anni tre e mesi dieci di reclusione e C 24.000,00 di
multa,
– nei confronti di Pasculli Giuseppe in anni cinque e mesi quattro di reclusione e C
32.000,00 di multa.

1.1. Gli imputati ricorrenti sono stati condannati, alle pene sopra indicate,
rispettivamente:
– il Calzolaio per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
in concorso con altri, relativo all’importazione di due chilogrammi di cocaina dalla
Spagna, fatto commesso il 15 agosto 2011 (capo A) e per il reato di cui all’art.
73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con Borracci, Mignozzi,
Tonelli e Grassi e con altri, in relazione all’importazione di Kg. 1,320 di cocaina
dalla Spagna (capo B), fatto commesso nell’agosto 2011;

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equivalenti alla recidiva, in anni cinque di reclusione e C 24.000,00 di multa,

- il Borracci, Mignozzi, Tonelli e Grassi per il reato di cui all’art. 73 comma 1
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso tra loro e con Calzolaio e altri, in
relazione all’importazione di Kg. 1,320 di cocaina dalla Spagna (capo B), fatto
commesso nell’agosto 2011;
– il Ranieri per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con Ranieri Umberto (non ricorrente), in
relazione alla detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti tipo
cocaina e hashish (capo D), fatti commessi dal maggio all’agosto 2011;

limitatamente alla detenzione di due chilogrammi di sostanza stupefacente di cui
ne cedeva uno al Pasculli per la successiva vendita, di cui al capo E), e del reato
di cui all’art. 75 del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, perché sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel
Comune di Bari, ne violava le prescrizioni in quanto violava la legge e si
associava con pregiudicati;
– il Pasculli per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in
relazione alla cessione, in concorso con Milella, di un chilogrammo di cocaina e
della detenzione a fini di spaccio di 1 Kg di hashish di cui al capo E), fatti
commessi il Bari il 24 e 25 aprile 2011.
Con la medesima sentenza la Corte d’appello ha revocato la pena accessoria a
Ranieri Michele, sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua in
temporanea dagli pubblici uffici nei confronti di Milella Domenico, Borracci
Donato, Calzolaio Francesco, Grassi Giovanni, Mignozzi Stefano, Tinelli Mario ed
ha confermato la pena accessoria, ex art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del
divieto di espatrio ed il ritiro della patente per la durata di anni due.

1.2. La vicenda per come accertata nelle conformi sentenze di merito, trae
origine da investigazioni svolte attraverso indagini tecniche (intercettazioni
telefoniche e ambientali) corroborate da sequestri (cocaina/ capo B) che aveva
disvelato un’attività illecita svolta nel distretto di Bari e aveva accertato
l’importazione dalla Spagna in due occasioni di rilevanti quantitativi di sostanza
stupefacente tipo cocaina da destinare al territorio pugliese (capi A e B) e il
coinvolgimento nella importazione degli imputati Calzolaio, Borracci, Mignozzi,
Tonelli e Grassi e il coinvolgimento nell’attività illecita di detenzione a fini di
spaccio e cessione del Ranieri, Pasculli e Milella a cui sono contestati gli episodi
delittuosi rispettivamente sopra indicati.
La sentenza impugnata dà atto che vi era stata rinuncia ai motivi di appello
sulla responsabilità da parte di tutti gli imputati, con esclusione del solo Milella, i

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– il Milella per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

quali insistevano solo sui motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, motivi
che venivano accolti nei termini di cui al dispositivo.
Il ricorso di Milella Domenico veniva parzialmente accolto, con riguardo ai
motivi sul trattamento sanzionatorio e veniva rigettato nel resto, con riguardo ai
motivi sull’affermazione della responsabilità penale.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi Milella Domenico, Borracci
Donato, Grassi Giovanni, Tinelli Mario e Pasculli Giuseppe, a mezzo dei loro

Michele, personalmente, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi,
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Il ricorso di Domenico Milella deduce tre motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., in relazione all’art. 521 e 178 cod.proc.pen., per
avere la corte territoriale condannato per una condotta ontologicamente e
giuridicamente diversa da quella oggetto di contestazione.
In particolare, la Corte d’appello avrebbe ritenuto integrata la condotta di
offerta in vendita senza che vi fosse la prova della effettiva disponibilità, non
potendo questa essere tratta dalle conversazioni registrate, da cui anche
l’insussistenza del fatto in assenza di ulteriori indagini. La corte territoriale
avrebbe ipotizzato integrata la condotta di offerta in vendita, senza riscontro
probatorio della disponibilità dello stupefacente in capo al Milella, condotta
peraltro non contestata nel capo di imputazione, avrebbe ritenuto poi integrata
la condotta di cessione di un chilogrammo di cocaina al Pasculli, in difetto di
prova dell’accordo, non ritenendo necessaria la

traditi°

dello stupefacente

(neppure in piccola parte quale assaggio) e ritenendo provato che l’accordo si
fosse perfezionato indipendentemente dalla verifica della disponibilità dello
stupefacente o anche solo della capacità di procurarselo in capo al venditore
Milella.
In definitiva i giudici del merito avrebbero violato il principio di correlazione
tra accusa e sentenza e il diritto della difesa, in occasione della riqualificazione in
assenza di contraddittorio, sarebbe stato violato come imposto dalla nota
sentenza della Corte Edu Drassich/Italia.
2.1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui allt-t. 606 comma 1
lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’interpretazione delle conversazioni
ambientali dalle quali i giudici del merito avrebbero tratto la prova dell’accordo

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rispettivi difensori di fiducia, Calzolaio Francesco Mignozzi Stefano, Ranieri

tra il Pasculli e il Milella per la cessione del chilogrammo di cocaina del 25 aprile
2011.
2.1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. b), c) ed e) cod.proc.pen in relazione alla carenza di motivazione in ordine
al trattamento sanzionatorio non avendo offerto la corte territoriale alcuna
motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in risposta ai
motivi di appello, avendo immotivatamente ritenuto la recidiva risalente nel
tempo senza motivazione alcuna sulla potenzialità criminogena e il giudizio di

2.2. I separati ricorsi di Borracci Donato, Ranieri Michele e Pasculli Giuseppe
deducono, con un unico e comune motivo di ricorso, la nullità della sentenza in
relazione agli artt. 546, 589 e 129 cod.proc.pen. Pur in presenza di rinuncia ai
motivi sulla responsabilità, con eccezione di quelli relativi all’entità della pena, la
corte territoriale non avrebbe accertato, con congrua motivazione, la sussistenza
di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

2.3. Il ricorso di Calzolaio Francesco deduce, con un unico motivo di ricorso,
la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione in termini di mera
equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti e all’entità della pena
ritenuta abnorme e frutto di calcoli errati.

2.4. Il ricorso di Grassi Giovanni deduce, con un unico motivo di ricorso, il
vizio di motivazione in relazione al difetto di motivazione in ordine alla verifica
dell’assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. con riguardo ai
motivi rinunciati sulla responsabilità penale, e l’omessa motivazione in relazione
alla valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen., con riferimento alla
determinazione del trattamento sanzionatorio e all’omessa pronuncia sulla
richiesta di esclusione della pena accessoria di cui all’art. 85 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, trattandosi di pena accessoria facoltativa, oggetto di motivi non
rinunciati.

2.5. Il ricorso di Mignozzi Stefano deduce, con un unico motivo di ricorso, la
violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa pronuncia
sulla richiesta di esclusione della pena accessoria di cui all’art. 85 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, trattandosi di pena accessoria facoltativa, oggetto di
motivi non rinunciati.

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comparazione in termini di mera equivalenza.

2.6. Il ricorso di Tinelli Mario deduce, con un unico motivo di ricorso, il vizio
di motivazione in relazione al difetto di motivazione in ordine determinazione del
trattamento sanzionatorio, oggetto di motivo non rinunciato ritenuto eccessivo in
presenza di soggetto incensurato avendo la corte territoriale commisurato la
pena base in misura superiore al limite minimo edittale.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

I ricorsi sono tutti inammissibili per la proposizione di motivi

manifestamente infondati/generici in forza delle ragioni esposte.

5. Il ricorso di Milella Domenico è manifestamente infondato.
Deve, in via preliminare, rilevarsi che non è oggetto di impugnazione da
parte del Milella il capo della sentenza di pronuncia di condanna per il reato di cui
all’art. 75 del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, reato per il quale la sentenza è
divenuta irrevocabile.
5.1. Tutto ciò premesso, manifestamente infondato é il primo motivo,
peraltro un pò confuso, con cui il ricorrente deduce la violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza e la violazione del diritto di difesa, secondo la
nota sentenza Drassich, sotto il profilo della condanna per fatto diverso e non
contestato di offerta in vendita in luogo di cessione, senza alcun avviso per
difendersi.
Deve rilevarsi, per una corretta valutazione della censura, che il Giudice
dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bari, aveva ritenuto responsabile e
condannato l’imputato per detenzione di due chilogrammi di cocaina e la
cessione di un chilo per effetto dell’accordo tra Milella e Pascucci, avvenuto in
data 25 aprile al prezzo di C 54.000 (capo E), non essendo viceversa provata la
detenzione dell’ulteriore quantitativo di cocaina, e riteneva provato l’ulteriore
accordo per la cessione dell’hashish giusto accordo del 24 aprile 2011. La prova
veniva desunta dal contenuto delle conversazioni del Pasculli, in quel torno di
tempo, sulla scorta delle quale il G.U.P. riteneva integrato l’accordo tra
acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della
sostanza, non essendo necessaria la materiale consegna dello stupefacente (Sez.
5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781
del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284).
In via generale, va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra
sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto

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inammissibili.

occorre verificare che l’imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua
difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji,
Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Inoltre,
come è stato affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, (Sez. U,
n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di
Francesco, Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una
trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta sì
da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione con conseguente

volta ad accertare la violazione del principio suddetto e non può esaurirsi nel
raffronto tra contestazione e sentenza, poiché si verte in materia di garanzia dei
diritti di difesa. Inoltre poiché il “fatto” va definito come l’accadimento di ordine
naturale, che viene trasfuso nell’imputazione che ne descrive le circostanze
soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da
cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la
violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso
un’alterazione radicale della fattispecie ritenuta in sentenza, nel senso di una
radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quella contestata.
Solo qualora non si rivenga nella fattispecie ritenuta in sentenza un nucleo
comune, identificativo della condotta capace di determinare uno stravolgimento
dei termini dell’accusa, sì da determinare un reale pregiudizio della difesa, si
determina la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la
conseguente nullità della sentenza.
Di certo un siffatto radicale mutamento del fatto non è dato ravvisare nel
caso di specie, laddove il Milella è stato condannato per la detenzione e cessione
(perfezionatasi con l’accordo tra venditore e acquirente) della sostanza
stupefacente, secondo la contestazione mossa nel capo E), nella quale si
contestava, appunto, la detenzione di più di due chilogrammi e la cessione di un
chilogrammo al Pasculli.
Ciò in linea, peraltro, con gli arresti di questa corte di legittimità, in suddetta
materia, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria
correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all’imputato la condotta
di illecita detenzione di una determinata quantità di sostanza stupefacente, si
affermi la responsabilità penale per la cessione e viceversa, in quanto, in tema di
delitti relativi a sostanze stupefacenti, nelle molteplici fattispecie di condotte
criminose punite dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90, il legislatore ha previsto l’ipotesi di
una condotta omnicomprensiva di ogni altra, quale è quella della
“detenzione illecita”, che si pone perciò come previsione “di chiusura”,
implicitamente comprensiva di tutte le altre condotte elencate, sicchè non viola il
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reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine deve essere

principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza il
giudice che della addebitata detenzione specifichi la sussistenza di una o più
delle condotte previste e punite come reato dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90, quando
l’imputato concretamente sia stato posto in condizioni di difendersi con
riferimento a tutte quelle integrazioni di addebito fatte nel corso del giudizio
(peraltro nel caso di specie mette conto di rilevare che la condotta di cessione
era altresì contestata) (Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Barone e altri
Rv. 268052; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 248103; Sez. 6, n. 9388
del 13/04/1994, Manfrin, Rv 199519).

della nota sentenza Drassich non essendo stata operata alcuna riqualificazione
giuridica a sorpresa, essendo le condotte chiaramente contestate nel capo di
imputazione, e sulle quali l’imputato ha esercitato pienamente il diritto di difesa
(SU. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E’ principio di diritto quello secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche,
costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di
merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui
apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti
della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono
recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 6,
n. 46301 del 30/10/2013, P.G. in proc. Corso, Rv. 258164).
Tale manifesta illogicità non è ravvisabile nel caso in esame. La sentenza
impugnata ha evidenziato richiamando quella di primo grado, le conversazioni
più significativi dalle quali ha tratto il convincimento della detenzione di
stupefacente in concorso con Gelao e dell’accordo per la cessione del
chilogrammo al Pasculli ed ha disatteso la censura in punto di fatto derivante dal
fatto che il Pasculli non ritirò la merce, questione oggi nuovamente riproposta
peraltro in termini generici

5.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo alla violazione
di legge in relazione all’art. 99 cod.pen., in quanto non devoluta nei motivi di
appello, e manifestamente infondato quanto al profilo di vizio di motivazione sul
trattamento sanzionatorio peraltro mitigato dalla corte d’appello.
Va ricordato che, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, la
determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i
poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena
sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel
8

Consegue la manifesta infondatezza anche con riguardo all’ulteriore profilo

caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di
equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 4,
n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013,
Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv.
255153), parimenti in relazione al giudizio ex art. 69 cod.pen. delle riconosciute
circostanze attenuanti generiche con la recidiva (Sez, 3, n. 42910 del
29/09/2009, P.G. in proc. Gallicchio, Rv. 245209).
Va peraltro evidenziato che nel caso in esame la pena base inflitta al Milella di

reclusione per effetto dell’applicazione della legge più favorevole) e che la corte
ha espressamente ritenuto “equa” la pena, sicchè appare manifestamente
infondata la doglianza in quanto sulla corte territoriale non gravava l’onere di
una motivazione più puntuale in punto di pena essendosi assai lontani dal “medio
edittale”.

6. I ricorsi di Borracci Donato, Ranieri Michele e Pasculli Giuseppe che
presentano motivi comuni con cui deducono la nullità della sentenza per omessa
motivazione in relazione alla sussistenza di causa di non punibilità ex art. 129
cod.proc.pen. in presenza di rinuncia ai motivi con esclusione di quelli sull’entità
della pena, sono inammissibili per genericità.
Questa corte di legittimità, con affermazione del tutto condivisibilej ha
ritenuto inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che,
prospettando la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di
non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice
d’appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato
aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 3, n.
19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418; Sez. 6, n. 46280de1 12/11/2009,
Liemonte, Rv. 245495).
Nel caso di specie i ricorrenti Borracci Donato, Ranieri Michele e Pasculli
Giuseppe, nel giudizio di appello, avevano rinunciato a tutti i motivi in tema di
responsabilità, e la censura da loro proposta in questa sede è priva di qualunque
riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe
dovuto adottare la pronuncia liberatoria.
Peraltro, la sentenza impugnata dà atto dell’insussistenza delle cause ex
art. 129 cod.proc.pen. e prità aveva riportato le argomentazioni svolte dal
giudice di primo grado per ciascuna singola posizione condividendo la
ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.

9

anni sette di reclusione è di poco superiore al limite minimo edittale (anni 6 di

7.

Il ricorso di Grassi Giovanni è inammissibile per genericità (primo

motivo), manifesta infondatezza (il secondo), non conoscibile da questa Corte
perché non devoluto nei motivi di appello (terzo motivo).
Anche Grassi Giovanni aveva rinunciato a tutti i motivi in tema di
responsabilità, e la censura da loro proposta in questa sede è priva di qualunque
riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe
dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Per le stesse ragioni enunciate nel par.
6 il motivo dedotto è inammissibile. Di carattere generico è, altresì, la censura di

intercettazioni male interpretate”.
Manifestamente infondata è la censura sul trattamento sanzionatorio e
sulla commisurazione della pena.
Va richiamato quanto detto al par. 5.3. e segnatamente il principio per cui
la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i
poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena
sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel
caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di
equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
Nella specie, va rilevato che la pena base inflitta al Grassi di anni sette di
reclusione è di poco superiore al limite minimo edittale (anni 6 di reclusione per
effetto dell’applicazione della legge più favorevole) e che la corte ha
espressamente ritenuto “equa” la pena, sicchè appare manifestamente infondata
la doglianza in quanto sulla corte territoriale non gravava l’onere di una
motivazione più puntuale in punto di pena essendosi assai lontani dal “medio
edittale”.
Infine, non è scrutinabile in questa sede la violazione di legge in relazione
all’erronea applicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto
questione nuova devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
8. Al pari del ricorso di Mignozzi Stefano, che deduce unicamente la
violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 85 cit., parimenti
devoluta per la prima volta in questa sede, i ricorsi sono inammissibili.
L’art. 606 comma 3 cod.proc.pen. nel sanzionare con l’inammissibilità i
motivi di ricorso oltre che per i motivi non consentiti, quelli manifestamente
infondati o fuori dai casi di cui agli artt. 569 e 609 comma 2 cod.proc.pen.,
anche 4 quelli non dedotti con i motivi di appello, deve necessariamente essere
interpretato nel senso che la sanzione consegue laddove il motivo non sia stato
espressamente dedotto nell’appello, non potendo assumere rilievo la deduzione
implicita in altri e diversi motivi (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, Palmas, Rv.

10

merito laddove contesta la pronuncia di condanna sulla scorta di “poche

258553).
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi di Grassi Giovanni e Mignozzi
Stefano.

9. Quanto al ricorso di Tinelli Mario con cui deduce il vizio di motivazione
in relazione al trattamento sanzionatorio va richiamato quanto detto al par. 5.3.
e segnatamente il principio per cui la determinazione della pena tra il minimo ed
il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è

prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare
criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
Nella specie, va rilevato che la pena base inflitta al Tinelli di anni sette e mesi sei
di reclusione è di poco superiore al limite minimo edittale (anni 6 di reclusione
per effetto dell’applicazione della legge più favorevole) e che la corte ha
espressamente ritenuto “equa” la pena, motivazione che non appare per nulla
illogica tenuto conto che l’imputato rispondeva dell’importazione di un rilevante
quantitativo di cocaina dalla Spagna (capo B), sicchè appare manifestamente
infondata la doglianza in quanto sulla corte territoriale non gravava l’onere di
una motivazione più puntuale in punto di pena essendosi assai lontani dal “medio
edittale”.

10. Infine, manifestamente infondato, e in parte generico, è il ricorso di
Calzolaio Francesco che si duole del bilanciamento in termini di mera equivalenza
tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti generiche con conseguente
più favorevole trattamento sanzionatorio.
Va nuovamente richiamato quanto affermato nel par. 3.5. Per tale motivo, deve
considerarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3,
n. 1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851).
Peraltro, rileva il Collegio che il motivo appare anche generico laddove neppure
indica le ragioni in forza della quali il giudice del merito avrebbe dovuto valutare
in termini di prevalenze le circostanze attenuanti generiche.
Infine, la pena irrogata, contrariamente all’assunto difensivo, non è “abnorme” e
non è frutto di errori di calcolo.

11. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente
11

insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se

deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i
ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle speseré
ciascuno al versamento di C 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/02/2018

P.Q.M.

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