Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1583 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1583 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC DRENKO N. IL 08/07/1981
avverso la sentenza n. 431/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
09/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
A
R.G 17012/2013
FATTO E DIRITTO
1.-Halilovic Drenko
ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Velletri che gli ha applicato la pena concordata in ordine ai reati
di tentata rapina e resistenza lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine
all’assenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto
del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza
versare
in
colpa
nella
determinazione
della
causa
di
inammissibilità”.(CorteCost.N.186/ 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in R a, a e a di consiglio del 08 .10.2013
2.-