Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15826 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15826 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Giachetta Nicola, nato a Trinitapoli, il 9.11.1958,
avverso la sentenza in data 14.3.2017 della Corte d’appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano con sentenza in data 14.3.2017, in parziale
riforma della sentenza in data 27.1.2016 del Tribunale di Milano che aveva
condannato Giachetta Nicola con le attenuanti generiche alla pena di mesi 4 di
reclusione per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 2, commi 1 e 3, d. Lgs.
74/2000, perché aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione
annuale 2008, ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della
pena.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 2, comma 1, d. Lgs.
74/2000, perché la motivazione sulla falsità delle operazioni descritte nelle
fatture censurate era del tutto svincolata da ogni riferimento logico concreto. I
rapporti artatamente ipotizzati tra la cooperativa fornitrice delle prestazioni di
manodopera e la Focanziti S.r.l. non erano stati ricostruiti nel corso
dell’istruttoria dibattimentale neppure in minima parte e, al tempo stesso,
l’ipotizzato collegamento tra le stesse ed il sodalizio creatosi tra Giachetta e

Data Udienza: 11/10/2017

Maiolo non aveva trovato alcun elemento di riscontro concreto al di fuori del dato
presuntivo.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen. in relazione all’emissione e/o contabilizzazione delle fatture
relative all’anno 2008. I Giudici di secondo grado avevano considerato le fatture
relative all’annualità 2008 non corrispondenti ad alcuna operazione e pertanto
riconducibili al disegno criminoso tra le aziende facenti capo a Maiolo e
Giachetta. L’imputazione oggetto del procedimento riguardava l’emissione di
fatture false al fine di frodare l’Erario da parte della Focanziti S.r.l., poi inserite

in questione avevano una provenienza del tutto differente da quelle deducibili dal
capo d’imputazione nei suoi confronti.
Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., perché nell’anno 2008, nessuna fattura emessa direttamente
dalla ditta Maiolo Cosimo era stata inserita nelle dichiarazioni fiscali della GN di
Giachetta Nicola. Le tre fatture provenivano da una terza società fornitrice di
manodopera i cui rapporti con Maiolo e Giachetta dovevano essere provati.
Evidenzia che la sentenza impugnata era carente nella motivazione della
strutturazione dei passaggi logici insiti nel ragionamento del Giudicante,
necessari per argomentare in maniera logica il passaggio da una premessa ad
una conclusione: nello specifico non v’era il collegamento tra le fatture emesse
da altra società nel 2008 e l’affermazione della loro riconducibilità al sodalizio tra
Giachetta e Maiolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
I Giudici di merito hanno accertato ; a) che, nel corso dell’attività
investigativa della Guardia di Finanza negli anni 2012-2013, presso la Focanziti
Pallets di Maiolo Cosimo, erano emerse una serie di fatture per operazioni
inesistenti emesse nei confronti di vari soggetti, tra cui la ditta dell’imputato; b)
che la Focanziti era un evasore totale perché non aveva mai presentato le
dichiarazioni al fisco, c) che la poca documentazione contabile rinvenuta si
trovava a terra, piena di polvere; d) che la logistica era inidonea rispetto al
numero di pallets indicato nelle fatture, e) che vi era un numero eccessivo e
sproporzionato di forniture rispetto alle dimensioni dell’impresa dell’imputato e
che i pagamenti non erano congrui, f) che non v’era corrispondenza tra i costi
aziendali sostenuti dal Maiolo dal 2006 al 2012, aggirantisi sui 50 mila euro
annui, ed il fatturato ricostruito tramite i clienti; g) che lo stesso, nelle date
prossime agli accrediti dai vari clienti, aveva effettuato consistenti prelievi in
contanti/ h) che l’imputato aveva riferito di un rapporto commerciale
continuativo con il Maiolo nonché di amicizia, per cui i prezzi spuntati erano bassi

nella dichiarazione annuale dei redditi della società a lui riconducibile. Le fatture

ed i pagamenti sovente in contanti/ talora la merce consegnata si era rivelata
difettosa e questo aveva giustificato l’omesso pagamento.
La Corte territoriale ha osservato con riferimento alle tre fatture dell’anno
2008, le sole per cui è stata pronunciata la condanna, cheve avevano ad oggetto
non forniture di bancali bensì prestazioni di manodopera da parte di tale Paulin
Adja, titolare di una società cooperativa, il quale aveva riferito che non aveva
mai intra tenuto rapporti commerciali con la ditta e di non aver incontrato il
z
titolare
veva disconosciuto le sottoscrizioni. I Giudici hanno accertato che dal

Giachetta vi erano notevoli differenze: i due documenti infatti erano diversi dal
punto di vista stilistico e strutturale. Hanno poi considerato inverosimile la
circostanza riferita, secondo cui la sproporzione nel numero della merce
acquistata dalla ditta/tra gli assegni e le fatture dipendeva dalla variabilità dei
prezzi dei pallets, dalle dinamiche del mercato e dal volume degli affari. Hanno
aggiunto che l’imputato non aveva reso alcuna plausibile e ragionevole
ricostruzione alternativa. Sono quindi pervenuti motivatamente alla conferma
della sentenza di primo grado.
Orbene, il ricorso per cassazione si basa essenzialmente su circostanze
irrilevanti, quali quelle dei rapporti tra l’imputato ed il Maiolo e non si confronta
sull’ampia motivazione in ordine all’inesistenza delle operazioni dell’anno 2008,
le sole per le quali v’è stata condanna.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, 1’11 ottobre 2017.

raffronto tra la fattura fornita dal titolare e quelle rinvenute nella contabilità del

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