Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15825 del 25/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15825 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELLAJ ERDIOL N. IL 14/07/1988
avverso la sentenza n. 5062/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/11/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sortite le conclusioni del PG Dott. ok;
’30..14.0206.

tds.

V1

O

Uditi difensor Avv.;

4

Data Udienza: 25/03/2013

ritenuto in fatto
1. Con sentenza del Tribunale di Genova del 4.11.2009 nei confronti di CELA)
Erdial veniva applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato
di cui all’art. 14 c. 5 ter d. Igs. 286/1998, per essersi trattenuto nel nostro stato ,
ancorchè espulso con provvedimento del Questore di Genova notificatogli il 3.9.2009.

2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione l’imputato ,

acquisito alcun elemento idoneo a provare l’effettiva commissione dei reati
addebitati.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza senza

considerato in diritto

La fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, che
punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del
questore, :Ancorché posta in essere prima della scadenza dei termini per il
recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a
seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del
processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma
incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti
sostanzialmente assimilabili alla “abolitio crimini?: con la conseguente necessità di
dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla
previsione dell’art. 673 cod.proc.pen. (cft. Sez. I, 28.4.2011, n. 22105 e
29.4.2011, n. 20130).
Il decreto legge 23.6.2011, n. 89, convertito con modificazioni in I. 2.8.2011,
n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla
direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il
recepirriento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha
quindi navata la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta

abolitio

criminis). La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5-ter, d.igs. n. 286 del 1998,
introdotta con l’intervento normativa suindicato, non realizza infatti una continuità
normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale
intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei

2.

per dedurre errata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., non essendo stato

presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito
delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si
può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza
volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato
(CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai
fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.
L’intervenuta aboliti° criminis, impone quindi di risolvere il problema che si
ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso
imputato, con motivazione che, ancorché succinta, sarebbe in astratto adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è
destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla
impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile,
resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod. pen. La nozione
di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., non
può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto
che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in
particolare, della intervenuta aboliti° criminis e annullare la condanna per fatto
divenuto privo di rilievo penale.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma addì 25 Marzo 2013.

pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del

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