Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15824 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15824 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Di Ceglie Felice, nato a Ruvo di Puglia, il 7.10.1948,
avverso la sentenza in data 21.4.2016 della Corte d’appello di Bari,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Domenico Fiore che si è riportato ai motivi ed ha
chiesto la dichiarazione d’estinzione dei reati per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bari con sentenza in data 21.4.2016, in riforma
della sentenza del Tribunale di Trani in data 23.2.2015, ha dichiarato di non
doversi procedere nei confronti di Di Ceglie Felice per i fatti ascrittigli – art.
81cpv cod. pen. e 74 d. Lgs. 74/2000 per aver distrutto le fatture della sua ditta
individuale, anni 2007, 2008, 2009, in modo da non consentire la ricostruzione
del reddito e del volume d’affari – fino al 2007 perché estinti per prescrizione ed
ha rideterminato la pena per la contestazione residu5 in anni 1 e mesi 2 di
reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 10 d. Lgs. 74/2000.
Dall’istruttoria era emersa la presenza di alcune fatture a lui riconducibili, mà-

Data Udienza: 11/10/2017

nessun altro elemento era stato provato; in particolare, non era stato provato
che aveva effettivamente emesso le fatture giacché erano state acquisite solo le
relazioni di servizio redatte dalla Guardia di Finanza di Trani che aveva delegato
per gli accertamenti una serie di comandi dislocati per tutto il territorio nazionale
mentre non erano stati sentiti i singoli accertatori; inoltre non era stato provato
il dolo.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la prova
relativa alla distruzione dei documenti si desumeva dal rinvenimento e

verbale di constatazione, insieme ai prospetti riepilogativi, senza sentire i
finanzieri che avevano acquisito le fatture o i clienti nei cui confronti erano state
emesse. Quanto all’elemento psicologico, i Giudici si erano limitati ad affermare
che “sotto il profilo psichico soggettivo, ancorché il reato contestato sia punito
esclusivamente a titolo di dolo (attesa la sua natura delittuosa), è certa la prova
che l’imputato si sia rappresentato la fattispecie criminosa ipotizzata e contestata
nei suoi confronti, nondimeno agendo”. Dalla motivazione della sentenza però,
non era dato sapere sulla base di quale elemento la Corte territoriale fosse
arrivata a tale incongrua ed illogica motivazione.
I Giudici d’appello, inoltre, non avevano indicato alcun elemento di calcolo
della pena ed avevano omesso l’approfondita analisi degli elementi costitutivi del
reato. Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Va ribadito l’orientamento di questa Sezione con sentenza 14.1.2016,
n. 6116, Tartarelli, Rv 266284, secondo cui non viola il divieto di testimonianza
indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p., la deposizione dell’ufficiale o
agente di polizia giudiziaria che riferisca, non in merito alle dichiarazioni di terzi,
ma sulle attività d’indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto
investigativo.
3.2. Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che i Giudici di merito
hanno sostenuto in modo non manifestamente illogico o contraddittorio che la
prova relativa alla distruzione dei documenti da parte dell’imputato era
desumibile dal rinvenimento ed acquisizione dei dati di riscontro acquisiti dai vari
clienti ed allegati al processo verbale di constatazione, insieme con i prospetti
riepilogativi: il mancato rinvenimento delle fatture era circostanza sufficiente a
far presumere l’occultamento o la distruzione. Questa considerazione, unita al
fatto che l’imputato, nella sua qualità, nonostante l’esercizio dell’attività di

2

dall’acquisizione dei dati di riscontro dei vari clienti ed allegati al processo

fabbricazione di calzature fin dal 2004, non aveva mai presentato le previste
dichiarazioni IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP, hanno costituito gli elementi
fondanti il convincimento della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo
richiesto dal reato contestato.
3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene
pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le
spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione

determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso, I’ll ottobre 2017.
Il Consigliere estensore
Utialda Macrì

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Il Presidente
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di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella

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