Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15823 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15823 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Furnari Antonino, nato a Lercara Friddi, il 16.2.1939,
avverso la sentenza in data 9.1.2017 della Corte d’appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’appello di Milano con sentenza in data 9.1.2017 ha

confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 11.7.2014 che
aveva condannato Furnari Antonino, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge
nella misura minima e spese per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 5 d. Lgs.
74/2000, per non aver presentato, in qualità di legale rappresentante dell’Ente
Libera Associazione Internazionale Umanitaria Tesa ad Organizzare Nuovi Eventi
Onlus, la dichiarazione fiscale relativa al periodo d’imposta 2010, con imposta
evasa pari ad € 548.695,00.

2.

Con un unico motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione

dell’art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen. Deduce che l’agente
accertatore non aveva effettuato alcun controllo sugli anni 2010 e 2011 perché,
nel caso delle onlus, prima dell’accertamento, avrebbe dovuto attendere la

Data Udienza: 11/10/2017

relativa cancellazione dall’anagrafe; aveva esaminato i bilanci, ma non aveva
controllato i costi, limitandosi ad effettuare la stima solo sulle entrate. Il Giudice
penale quindi si era sostituto all’Amministrazione nella determinazione dell’entità
dell’imposta evasa, ipotizzando i costi sostenuti dall’Onlus nel 2010. Precisa che
l’art. 5 d. Lgs. 74/2000 richiede il dolo specifico dell’evasione delle imposte e
l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali spettava a chi vi era
obbligato, obbligo che non poteva gravare su chi(hon era tenuto il 29.12.2011,
mentre solo il 29.3.2012 l’Agenzia delle Entrate aveva accertato la natura non
solidaristica dell’Onlus che si era cancellata dalla relativa anagrafe il successivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La Corte territoriale ha spiegato con motivazione solida ed accurata,
non manifestamente illogica o contraddittoria: che la Libera Associazione
Internazionale Umanitaria Tesa ad Organizzare Nuovi Eventi Onlus operava in
maniera capillare sul territorio nazionale; era un’associazione chiusa – composta
da pochissimi soci che erano tutti parte dell’organo direttivo – che attuava la
raccolta fondi avvalendosi di una società, totalmente esportatrice, con sede in
Tunisia. La raccolta dei fondi aveva carattere continuativo e sistematico e
procurava entrate pari a circa due milioni di euro annui nel 2009 e nel 2010. Non
effettuava alcuna rendicontazione specifica in relazione alla raccolta fondi, la cui
massima parte veniva annullata contabilmente dai costi e, solo in minima parte,
era destinata all’attuazione di finalità solidaristiche. La maggior parte dei costi,
quelli relativi al telemarketing ed alle trasferte, non era documentata in modo
adeguato e somme rilevanti erano oggetto di money transfer in Albania in favore
di svariati soggetti non riferibili al fund raiser, nonché pagate in contanti e quindi
non tracciabili. In definitiva, l’Associazione aveva avuto come attività prevalente,
non quella del perseguimento della finalità di solidarietà sociale, ma la stessa
raccolta fondi, il cui incasso era stato destinato, in pregiudizio degli ignari
donatori, soprattutto all’autofinanziamento, con la conseguenza che non poteva
essere considerata un’autentica onlus.
3.1. I Giudici di merito hanno accertato che del reato era responsabile
l’imputato, il quale rivestiva, all’epoca, la qualifica legale richiesta per
l’assolvimento degli adempimenti fiscali, perché era stato presidente
dell’Associazione sin dal febbraio 2011 e pacificamente in carica alla
consumazione del reato. Inoltre, la Corte territoriale ha ben precisato
l’irrilevanza della cancellazione dall’anagrafe delle onlus, siccome era palese
l’assenza dei presupposti per l’iscrizione.

11.4.2012.

3.2. A fronte di tale compiuta motivazione, il ricorrente si è limitato ad
osservare che il Giudice penale si era sovrapposto nella sua valutazione
all’Agenzia delle Entrate, riconoscendo però, subito dopo, che la stessa Agenzia
aveva provveduto alla redazione di un apposito verbale di contestazione del
29.3.2012, cui aveva fatto seguito la cancellazione dell’Onlus in data 11.4.2012
e la notifica degli avvisi di accertamento in data 17.10.2012 (così in ricorso).
Inoltre, apoditticamente ha assunto che l’obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale non gli spettasse, senza contestare però la circostanza,
)

che egli era l’amministratore alla data

dell’adempimento.
3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene
pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le
spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione
di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, 1’11 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore
Ubaldip Macrì

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Il Presidente
AldpAia I ILL

accertata dai Giudici di merito

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