Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15822 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15822 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Socci Romana, nata a Castelbellino, il 4.7.1961,
avverso la sentenza in data 16.3.2015 della Corte d’appello d’Ancona,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’appello d’Ancona l con sentenza in data 16.3.2015) ha

confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Jesi,
in data 17.4.2013, che aveva condannato Socci Romana alla pena di mesi 8 di
reclusione, oltre pene accessorie di legge e spese, per il reato di cui all’art. 10-ter
d. Lgs. 74/2000, perché aveva omesso di versare VIVA nel periodo d’imposta
2009 per l’importo di C 636.868,29, in Castelbellino il 30.9.2010; in parziale
riforma della predetta sentenza ha ordinato poi la confisca per equivalente dei
beni fino alla concorrenza della somma evasa ed ai sensi dell’art. 130 c.p.p., in
rettifica della decisione di primo grado, ha ordinato la pubblicazione della
sentenza sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

2.

Con un unico motivo di ricorso, l’imputata lamenta la violazione

dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostiene di non aver
pagato per la crisi di liquidità dovuta alla congiuntura economica sfavorevole e

Data Udienza: 11/10/2017

che, già prima di ricevere l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., aveva richiesto
ed ottenuto la rateizzazione alla competente Agenzia delle Entrate del debito IVA
2009. Peraltro, con le poche risorse a disposizione, aveva regolarmente pagato
le retribuzioni dei lavoratori ed adempiuto alle obbligazioni nei confronti dell’INPS
e dell’INAIL, mentre non aveva mai incassato VIVA dichiarata. Richiama a suo
favore l’assenza dell’elemento psicologico e la presenza invece della forza
maggiore.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ pacifico il fatto contestato. La difesa si fonda sostanzialmente
sull’assenza dell’elemento psicologico e la presenza invece di una causa
scrinninante. Ebbene i Giudici di merito hanno adeguatamente spiegato che le
congiunture economiche negative che avevano investito la società non potevano
costituire un impedimento insuperabile al versamento dell’IVA anno 2009 e che
la società, che aveva fatto ricorso alla rateizzazione, non aveva poi provveduto
all’assolvimento del debito, nonostante avesse continuato a lavorare e pagato le
retribuzioni ai dipendenti. Orbene, nel ricorso si lamenta l’inadempimento
dell’IVA da parte dei debitori intestatari delle relative fatture. Tale deduzione è
però irrilevante, giacché l’ordinamento prevede meccanismi correttivi che evitano
la formazione del debito quando VIVA non sia stata riscossa, sicché nella specie è
certo che VIVA era dovuta e che non è stata versata per fatto imputabile,
siccome la ricorrente non ha documentato che la crisi sia stata imprevedibile,
repentina e di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per adempiere (si
veda, ex plurimis, il precedente di questa Sezione 12.4.2017, n. 39503).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, l’11 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore
Ubalda Mperì

Il Presidente
AWo Cavallo
CQAA/L—

11

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