Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1582 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1582 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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nei confronti di:
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»TANOU MAHAMADOU N. IL 05/08/1982
avverso la sentenza n. 51/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
05/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata l’imputato è stato assolto dal reato
previsto dall’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato a questa Corte
Successivamente lo stesso Procuratore generale ha dichiarato di rinunciare
all’impugnazione, essendo intervenuta sentenza del 28 aprile 2011 della Corte
di giustizia europea, la quale ha stabilito che la Direttiva del 16/12/2008, in
materia di rimpatri, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2008/115/CE,
deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale
che, come l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, preveda la pena della
reclusione per il cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per
la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un
determinato termine il territorio dello Stato, vi permanga senza giustificato
motivo, con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tale
norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all’impugnazione.
Nulla per le spese, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico
ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2012.
il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino.