Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15813 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15813 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FULLONE COSIMO nato 1’11/05/1977 in MESAGNE

avverso l’ordinanza del 17/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pasquale ANNICHIARICO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a

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Data Udienza: 20/03/2018

Cosimo Fullone limitatamente al reato di partecipazione all’associazione di tipo
mafioso denominata “Sacra Corona Unita” (capo 6).
Il Tribunale, invece, annullava l’ordinanza in ordine ai reati ex artt. 74 e
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 24 e 49), per totale mancanza di
motivazione.

2. Propone ricorso Cosimo Fullone, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di tre motivi.

relazione all’art. 649 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame, con
ordinanza del 24/1/2017, aveva annullato un’ordinanza di custodia cautelare con
argomenti di rito e di merito e la successiva ordinanza del G.i.p. è stata emessa
in assenza di un mutamento degli elementi già precedentemente valutati: a
questa doglianza il Tribunale non ha dato risposta.
2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del
riesame non avrebbe potuto integrare una radicale mancanza di motivazione
nell’ordinanza genetica, avuto riguardo alla conversazione tra Pietro Solazzo e lo
stesso Fullone.
2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 273, commi 1 e 1 bis, e 192, comma 3, cod. proc. pen.,
poiché, in primo luogo, l’ordinanza impugnata fa riferimento a più dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, quando invece vi è un unico dichiarante (Sergio
Campana), che ha collocato la presunta affiliazione di Fullone nel giugno 2014, in
un periodo successivo a quello in cui il sodalizio ha cessato di operare, secondo
la contestazione del capo d’accusa.
Inoltre il Tribunale ha richiamato solo la prima parte dell’unica
conversazione nell’ordinanza citata, trascurando di valorizzare un’altra frase
dalla quale si desume la volontà del ricorrente di rimanere estraneo a qualsiasi
dinamica associativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, risultando fondato il terzo motivo.

2.

Non è fondato, per contro, il primo motivo con la quale è stata

eccepita la preclusione del giudicato cautelare.
Secondo

costante

giurisprudenza,

la

preclusione

processuale

conseguente alle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di

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2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in

impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di
appello, avverso le ordinanze in tema di misure ca . utelari, ha una portata più
modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata
allo stato degli atti sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma
soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti
di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Perché si formi il giudicato cautelare, pertanto, è indispensabile che vi sia
stato un apprezzamento specifico di tale materiale, una valutazione

questioni dedotte e quelle deducibili, e quindi le questioni comunque riconducibili
anche implicitamente al percorso logico-sistematico che ha condotto allo
specifico apprezzamento di merito allo stato degli atti ed ai suoi presupposti.
Proprio tali due peculiarità, al tempo stesso necessarie e caratterizzanti la valutazione specifica di merito in fatto ed in diritto degli elementi probatori e il
riferimento allo stato degli atti – segnano la differenza tra il giudicato cautelare e
la cosa giudicata e spiegano perché la mera soluzione in rito, quella cioè che non
sia conseguenza della valutazione del merito ma che si imponga per aspetti
meramente procedurali afferenti il rapporto processuale o le caratteristiche
intrinseche degli atti che danno origine alla procedura di verifica, non è idonea a
determinare alcun tipo di giudicato cautelare (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006,
dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 1 n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv.
265858; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 3, n. 29975
del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944; Sez. 6, n. 42213 del 27/10/2010, Riviezzi,
Rv. 248804).
Nel caso di specie la prima ordinanza è stata annullata esclusivamente
per il motivo inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p.
della richiesta cautelare del Pubblico Ministero, cosicché, alla luce dei ricordati
principi, non si era formato alcun giudicato cautelare.

3. Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso.
La doglianza inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte
del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è stata
accolta dal Tribunale del riesame limitatamente ai reati di cui agli artt. 74 e 73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 24 e 49), mancando, “anche graficamente, la
motivazione”.
Il Tribunale, dunque, ha valutato nella sua interezza l’eccezione proposta
dalla difesa (“manca, invece…”), implicitamente disattesa quanto alla
motivazione relativa alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari per il delitto

3

contenutistica sotto i profili di fatto e di diritto, apprezzamento che poi copre le

ex art. 416 bis cod. pen., per il quale vi è stata una chiara integrazione delle
succinte (ma non assenti) argomentazioni dell’Ordinanza genetica.
Dall’esame di detta ordinanza l’eccezione inerente alla mancanza di
autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare del Pubblico
Ministero risulta infondata.
Va ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art.
292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone
al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al

normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessità di una
riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze
cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257
del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep.
2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv.
265984).
Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296
del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).
In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non
conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di
sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia” (così da
evitare vizi dell’emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche
rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo
condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha riportato le
risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti di
intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle dichiarazioni di testi e
collaboratori di giustizia, il cui richiamo testuale o riassuntivo per relationem non
è di per sé censurabile, avendo poi fatto seguire le proprie valutazioni, con
contenuto grafico volutamente diverso, che danno anche il segno di un giudizio
autonomo.
4

compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti

Il Tribunale, poi, ha compiuto una rielaborazione sintetica degli elementi
“combinando” in modo più chiaro fatti e giudizi, anche in questo caso
con una operazione legittima: infatti, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod.
proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta
di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di
quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o
apparente (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212; Sez.

15/10/2015, Vecchio, dep. 2016, Rv. 266150; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015,
dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050).

4. Fondato, invece, è il motivo di ricorso in tema di gravità indiziaria.
Il Tribunale, in premessa, fa riferimento a “plurime dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia”, quando invece – come risulta dall’ordinanza genetica nei confronti del ricorrente vi è una unica chiamata di correo (da parte di Sergio
Campana), non solo generica (“Fullone è a noi affiliato dal giugno 2014 e si
occupa di stupefacenti”) ma soprattutto riguardante un periodo successivo a
quello (maggio 2014) in cui l’associazione mafiosa avrebbe cessato di operare,
secondo quanto contestato nel capo d’imputazione.
Secondo l’ordinanza questo riferimento temporale “non esclude e non
comporta affatto – ove ciò risulti dalle indagini – che egli [Fullone] anche in un
periodo precedente abbia manifestato la propria disponibilità nei confronti del
sodalizio mafioso”.
Questa disponibilità – secondo il Tribunale – sarebbe attestata da una
conversazione tra presenti avvenuta il 2 aprile 2013 fra Fullone, Pietro Solazzo e
Marco Pecoraro.
Trattasi di un unico dialogo, il cui significato non è stato ben indicato
nell’ordinanza impugnata, che pure ha trascurato di valutare la seconda parte
della conversazione, riportata invece nel provvedimento genetico, alla luce della
quale la valutazione di “intraneità” di Fullone al sodalizio mafioso risulta assai
dubbia.
Il quadro indiziario rappresentato dai giudici di merito non pare affatto
grave, essendo costituito dal contenuto non chiaro di una conversazione tra
presenti e da una chiamata di correo che non riguarda il periodo in
contestazione, come peraltro lo stesso Tribunale del riesame aveva evidenziato
nella propria precedente ordinanza di annullamento in un quadro rimasto del
tutto immutato: “E’ singolare, d’altra parte, che il dichiarante Campana Sandro
collochi l’affiliazione dell’indagato in un’epoca (giugno 2014) successiva a quella

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3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 6230 del

in cui, secondo la prospettazione accusatoria recepita dal giudice, terminerebbe
l’operatività del sOdalizio mafioso (sino almaggio 2014)”.

5. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,
poiché gli elementi probatori a carico di Cosimo Fullone, per come rappresentati
dai giudici di merito, non sono idonei a fondare un giudizio di qualificata
probabilità di colpevolezza per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 22968
del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017,

Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del
12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di
efficacia della misura cautelare.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore
generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
,P444ro Messini D’Agostini

Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683;

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