Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15812 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15812 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMATO DANIELE nato il 12/09/1978 in SAN PIETRO VERNOTICO

avverso l’ordinanza del 17/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco CASCIONE, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a

1

Data Udienza: 20/03/2018

Daniele D’Amato limitatamente al reato di partecipazione all’associazione di tipo
mafioso denominata “Sacra Corona Unita” (capo 6).
Il Tribunale, invece, annullava l’ordinanza in ordine ai reati ex artt. 74 e
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 24 e 38), per totale mancanza di
motivazione.

2. Propone ricorso Daniele D’Amato, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di due motivi.

relazione agli artt. 292, comma 2 lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen. e
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, stante
l’assenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. delle esigenze cautelari e
dei gravi indizi di colpevolezza per la condotta ex art. 416 bis cod. pen.
Premesso che il Tribunale del riesame aveva una prima volta annullato
un’ordinanza di custodia cautelare emessa per gli stessi fatti, in ragione della
mancanza di autonoma valutazione e di una motivazione apparente, la difesa
sostiene che detto vizio, che ne comporta la nullità, è presente anche nel
successivo provvedimento.
Dalla lettura dell’ordinanza genetica del 13/9/2017 non si riesce a
comprendere quali siano gli elementi indizianti a carico del ricorrente, valutati
autonomamente dal giudice per le indagini preliminari, limitatosi ad una mera
elencazione delle fonti di prova.
2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla
valutazione delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia.
L’ordinanza si basa esclusivamente su dichiarazioni di tre collaboratori di
giustizia che in modo generico attestano la partecipazione di Daniele D’Amato
alla consorteria mafiosa, senza fornire alcun riscontro al riguardo e senza una
precisa indicazione del periodo al quale esattamente esse fanno riferimento,
considerato anche il precedente giudicato: D’Amato, infatti, per lo stesso titolo di
reato, è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Lecce del
14/2/2003, divenuta irrevocabile il 20/12/2004.
I collaboratori di giustizia non hanno descritto quale fosse il ruolo
concreto e dinamico ricoperto dal ricorrente nell’associazione mafiosa né hanno
indicato eventuali atti di intimidazione dallo stesso posti in essere per
commettere estorsioni od altri reati.
Dette dichiarazioni non si riscontrano reciprocamente né sono riscontrate
dalle conversazioni intercettate richiamate nell’ordinanza impugnata.

2

2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi proposti.

2. La doglianza inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte
del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è stata

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 24 e 38), mancando, “anche graficamente, la
motivazione”.
Il Tribunale, dunque, ha valutato nella sua interezza l’eccezione proposta
dalla difesa (“manca, invece…”), implicitamente disattesa quanto alla
motivazione relativa alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari per il delitto
ex art. 416 bis cod. pen., per il quale vi è stata una chiara integrazione delle
succinte (ma non assenti) argomentazioni dell’ordinanza genetica.
Dall’esame di detta ordinanza l’eccezione inerente alla mancanza di
autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare del Pubblico
Ministero risulta infondata.
Va ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art.
292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone
al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al
compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti
normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessità di una
riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze
cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257
del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep.
2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv.
265984).
Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296
del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).
In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non

3

accolta dal Tribunale del riesame limitatamente ai reati di cui agli artt. 74 e 73

conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di
sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia’ (così da
evitare vizi dell’emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche
rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo
condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha riportato le

intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle dichiarazioni di testi e
collaboratori di giustizia, il cui richiamo testuale o riassuntivo per relationem non
è di per sé censurabile, avendo poi fatto seguire le proprie valutazioni, con
contenuto grafico volutamente diverso, che danno anche il segno di un giudizio
autonomo.
Una conferma che il G.i.p. ha compiuto detta valutazione è data anche
dal fatto che la richiesta del Pubblico Ministero sia stata respinta integralmente
per due indagati e, quanto ad altri due indagati, per un capo d’imputazione. In
proposito, si è affermato che l’obbligo dell’autonoma valutazione deve ritenersi
assolto «quando l’ordinanza , benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla,
accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per
alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per
sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta
cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750
del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti,
Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).
Il Tribunale, poi, ha compiuto una rielaborazione sintetica degli elementi
indiziari salienti, “combinando” in modo più chiaro fatti e giudizi, anche in questo
caso con una operazione legittima: infatti, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod.
proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta
di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di
quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o
apparente (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212; Sez.
3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 6230 del
15/10/2015, Vecchio, dep. 2016, Rv. 266150; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015,
dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050).

3. In ordine al secondo motivo, va premesso che la insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione
4

risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti di

soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza
o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal lesto del provvedimento
impugnato; al giudice di legittimità spetta solo il compito di verificare se il
decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,

Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748
dell’11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo,
Rv. 252178).
Le deduzioni della difesa sono manifestamente infondate sotto ogni
profilo.
I tre collaboratori di giustizia hanno reso le dichiarazioni accusatorie,
indicando nel ricorrente un affiliato, negli anni 2006 (Fabio Maggio), 2010
(Davide Tafuro) e 2011 (Ercole Penna) e non vi è alcun concreto elemento dal
quale desumere che – diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito – gli
stessi si riferissero alle condotte delittuose, assai risalenti nel tempo, per le quali
Daniele D’Amato é stato condannato per il medesimo titolo di reato (fine anni ’90
ed eventualmente primissimi anni 2000, dovendosi avere riguardo, come
termine finale massimo, alla pronuncia della sentenza di primo grado).
Quanto al contenuto delle dichiarazioni, secondo costante giurisprudenza,
«in tema di reati associativi, il “thema decidendum” riguarda la condotta di
partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto
nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei
collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono
necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il
“fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua
appartenenza al sodalizio» (così, di recente, Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017,
Musacco, Rv. 269658; in senso conforme v. Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015,
Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, Bruni, Rv. 263699; Sez.
2, n. 23687 del 03/05/2012, D’Ambrogio, Rv. 253221).
Nel caso di specie, poi, le dichiarazioni dei tre collaboratori non solo
consentono un riscontro reciproco delle rispettive propalazioni sulla base del
criterio della cosiddetta convergenza del molteplice (sul quale, anche da ultimo,
v. Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987, in motivazione), ma
sono anche riscontrate dalle due conversazioni tra presenti intercettate, cui
l’ordinanza genetica e quella impugnata hanno attribuito un particolare rilievo: la

5

Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884;

prima dimostra l’incontro di D’Amato con un dirigente dell’associazione mafiosa,
la seconda la necessità che il ricorrente fosse informato dell’ingresso nel s’odalizio
di un nuovo affiliato.
La difesa ha affermato apoditticamente che dette conversazioni non
costituiscono riscontri esterni e ha contestato in modo del tutto generico il
significato alle stesse attribuito dai giudici di merito. Peraltro, l’interpretazione
del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o
cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di

utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della
manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono
recepite (Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 50701 del
04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino,
Rv. 267650).

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della
somma di € 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co.
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
Pero Messini D’Agostini
Il Presidente

1-ter

merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA