Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15811 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15811 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EPIFANI FRANCESCO nato il 15/12/1973 a GALATINA

avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gabriele VALENTINI, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza depositata 1’11/8/2017 con la quale il G.i.p.
dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari
a Francesco Epifani per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(capo C) e 73 stesso decreto (capi D 100 e D 101).
1

Data Udienza: 20/03/2018

2. Propone ‘ricorso Francesco Epifani, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge penale
e processuale e vizio di motivazione.
Il Tribunale del riesame ha fatto “un inaccettabile rinvio per relationem
all’ordinanza genetica”, le cui motivazioni “risultano essere una mera ripetizione
aprioristica del contenuto della sottesa richiesta del pubblico ministero
procedente”.

narcotraffico di cui avrebbe fatto parte Francesco Epifani, la difesa evidenza
soprattutto l’assenza di gravità indiziaria della sua cosciente volontà di
partecipare alla stessa.
Per quanto concerne il reato associativo non vi è alcuna intercettazione
che riguardi direttamente il ricorrente, identificato con in modo insufficiente e
contraddittorio nel “Checco” indicato in alcune conversazioni ovvero nello
“zoppo”.
In relazione ai due episodi di cessione di stupefacente, del quale sono
ignoti natura e principio attivo, il Tribunale ha dato una valutazione atomistica
del contenuto dei dialoghi, chiarito da Epifani in sede di interrogatorio.
Non vi è alcun riscontro investigativo all’ipotesi accusatoria, mancando
sequestri di stupefacente, relazioni di servizio attestanti incontri del ricorrente
con membri del sodalizio o acquirenti di droga, chiamate in reità a suo carico.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale erroneamente ha fatto
riferimento alla misura della custodia in carcere quale l’unica idonea e adeguata,
quando invece ad Epifani è stata applicata quella degli arresti domiciliari.
Non sussiste alcuna delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. ed in
particolare il pericolo di reiterazione del reato è escluso avuto riguardo alla
personalità di Francesco Epifani, gravato di un’unica condanna per bancarotta
fraudolenta, ed all’epoca di commissione dei fatti (maggio 2014).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente all’aspetto inerente alla valutazione
delle esigenze cautelari.

2. Per contro, dall’esame dell’ordinanza genetica l’eccezione inerente alla
mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare
del Pubblico Ministero risulta infondata.

2

Contestata la sussistenza della prova dell’organizzazione dedita al

Va ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art.
292, comma 1;lett. c), cod. proc. peri. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone
al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al
compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti
normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessità di una
riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze
cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257
del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del

2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv.
265984).
Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296
del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).
In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non
conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di
sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia” (così da
evitare vizi dell’emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche
rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo
condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, dopo avere riportato le
risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti delle
intercettazioni, ha dato dimostrazione di avere compiuto un’autonoma
valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, trattate negli ultimi
due autonomi capitoli dell’ordinanza.
Una conferma che, in generale, il G.i.p. ha compiuto detta valutazione è
data anche dal fatto che la richiesta del Pubblico Ministero sia stata respinta
integralmente per sei indagati per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e per
altri sei per mancanza delle esigenze cautelari. In proposito, si è affermato che
l’obbligo dell’autonoma valutazione deve ritenersi assolto «quando l’ordinanza,
benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M.
solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il

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11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep.

parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una
va. lutazione critica, e . non meramente a. desiva, della richiesta cautelare,
nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del
04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti,
Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).
Nel contempo risulta evidente come il Tribunale, evidenziando le
conversazioni intercettate ritenute fra le più rilevanti, abbia a propria volta
compiuto un’autonoma valutazione, sia pure con sintetica motivazione espressa

richiamando poi legittimamente l’ordinanza genetica: secondo il costante
orientamento di legittimità, l’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il
provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale
provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo
di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze
motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni
addotte a sostegno dell’altro cautelari (Sez. 5, n. 36917 del 20/06/2017, C., Rv.
271307, in motivazione; Sez. 1, n. 54607 del 02/11/2016, Milo; Rv. 268591;
Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765; Sez. 2, n.
774 del 28/11/2007 dep. 2008, Beato, Rv. 238903).

3. In ordine alle censure sulla gravità indiziaria, va ribadito che il controllo
di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento
del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza
dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; ne consegue che
alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza
della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del
08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,
Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
3.1. La doglianza in ordine alla sussistenza dell’associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti è estremamente generica a fronte degli elementi
di prova esposti nell’ordinanza genetica e delle valutazioni fatte dal G.i.p.

4

a fronte di brevi e generici motivi esposti dalla difesa in sede di riesame,

Le numerose conversazioni intercettate richiamate nella stessa ordinanza e
nel provvedimento impugnato dimostrano la frenetica attività di spaccio del
ricorrente, ben oltre le due cessioni specificamente contestate.
Nelle telefonate e messaggi certamente diretti a Francesco Epifani,
quest’ultimo viene chiamato “Checco”; pertanto non è illogica la deduzione circa
l’individuazione dello stesso quale la persona cui si riferiscono Cianci, Candido e
Russo nella significativa conversazione richiamata dal Tribunale del riesame, che
pure riporta altra telefonata in cui lo stesso Cianci evoca ancora “Checco”,

mandato una lettera per fare scannare Giordano e Checco”).
Il riferimento a Francesco quale quello “zoppo”, prima indicato nel fratello
Giordano, non è stato fatto dal G.i.p., ma è contenuto – come annotazione all’interno di una conversazione trascritta (nella quale sono citati entrambi i
fratelli) e risulta ininfluente.
3.2. il ricorrente, inoltre, pare operare una indebita sovrapposizione fra i
concetti di indizi richiamati nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e nell’art.273,
comma 1, dello stesso codice.
La prima disposizione, secondo la quale «l’esistenza di un fatto non può
essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti»,
evoca la prova critica, logica, indiretta, contrapposta alla prova diretta, storica o
rappresentativa, acquisibile con i mezzi previsti dal secondo titolo dello stesso
libro terzo del codice di rito; la seconda, invece, nel richiedere la sussistenza di
«gravi indizi di colpevolezza» quale prima condizione generale per l’applicabilità
di misure cautelari, si riferisce – secondo il diritto vivente – alla necessità che,
indipendentemente dal tipo di prova sino a quel momento acquisita, vi sia una
qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017,
Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;
Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, 3ovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del
15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini,
Rv. 257576).
Non è neppure pertinente il rilievo in ordine alla mancanza di riscontri
esterni, se con esso la difesa ha voluto evocare l’applicabilità del disposto di cui
all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il diritto vivente, il contenuto di
intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei
confronti dell’imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua
colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla norma citata (anche nel
giudizio di merito), fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle
conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Annbroggio,

5

accostandolo a Giordano, nome di battesimo del fratello di Francesco Epifani (“ha

Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n.
47.028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 2575195.
In questo senso si sono anche espresse le Sezioni Unite, investite di una
diversa questione, affermando che «le dichiarazioni captate nel corso di attività
di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un
soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale
valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di
corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U., n.

4. In tema di esigenze cautelari, invece, dallo stesso testo dell’ordinanza
impugnata risulta una motivazione illogica e contraddittoria laddove il Tribunale
del riesame, dopo avere rilevato la mancanza di “emergenze di fatto dalle quali
inferire che nel frattempo il ricorrente abbia cambiato le proprie scelte di vita”,
sostiene che l’unica misura adeguata a salvaguardare dette esigenze sia quella
della custodia in carcere, quando invece a Francesco Epifani, ritenuto operare
quale spacciatore per conto dell’associazione, il G.i.p. ha applicato la misura
degli arresti domiciliari, tenuto conto anche “del tempo trascorso dalla
commissione dei reati (di per sé sintomatico di un proporzionale affievolimento
del pericolo di reiterazione”).
La considerazione di detto errato presupposto inficia la tenuta logica della
motivazione sull’intero aspetto delle esigenze cautelari, che pertanto dovrà
essere nuovamente valutato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle
esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli
atti, al Tribunale di Lecce (Sezione per il riesame delle misure coercitive).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
o Messini D’Agostini
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r

Il Presidente
D

enico Gallo

22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.).

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