Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15810 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15810 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARECHINO PIERLUIGI nato il 20/06/1977 a GALATINA

avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco CASCIONE, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza depositata l’11/8/2017 con la quale il G.i.p.
dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari
a Pierluigi Carechino per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 e 56-629 cod. pen.
1

Data Udienza: 20/03/2018

2. Propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza sulla base di quattro motivi.
2.1. Omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152.
Secondo quanto ritenuto dal G.i.p., Carechino avrebbe partecipato ad
un’associazione dedita al narcotraffico operante nel territorio di Cutrofiano e
diretta dai fratelli Epifani, mentre il Tribunale, sovvertendo l’ipotesi accusatoria,

ha ritenuto il ricorrente compartecipe di altro sodalizio diretto da Antonio
Vincenzo Cianci, attivo nel Comune di Sogliano Cavour, contrapposto all’altro.
Il Tribunale ha ritenuto Carechino partecipe del sodalizio e dedito allo
spaccio sulla base del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse
con presunti fornitori e acquirenti, nonostante dagli atti d’indagine non risulti
alcun suo contatto con i presunti sodali dell’associazione: dette conversazioni
non evidenziano condotte significative che, complessivamente valutate, denotino
il suo organico inserimento in una stabile struttura criminosa.
Il ricorrente, poi, violò le regole in tema di “competenza territoriale”
vigenti per l’attività di spaccio; tuttavia, diversamente dai casi di Angelo Greco e
Andrea Icaro, appartenenti alla fazione di Cianci, la cui attività fuori dal Comune
di Sogliano suscitò la reazione dei fratelli Epifani, a seguito della quale avvennero
incontri fra i due gruppi, la condotta di Carechino non provocò alcun contrasto
fra le due fazioni, a conferma della sua estraneità a qualsiasi sodalizio.
2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 73 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309: le occasionali intercettazioni telefoniche che vedrebbero
coinvolto l’indagato, oltre ad avere un contenuto neutro, non sono corroborate
da altra attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria; gli indizi raccolti non
sono gravi, precisi e concordanti e risultano privi dei riscontri.
2.3. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-629
cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152: la vicenda della tentata
estorsione in danno della s.r.l. Arcudi Strade è indicativa dello scarso spessore
criminale di Carechino e del suo complice, la cui inazione, in epoca successiva ai
fatti, avrebbe consentito di configurare l’ipotesi della desistenza volontaria.
2.4. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 274 cod.
proc. pen.: il Tribunale del riesame non ha considerato l’assenza di tutte le
esigenze cautelari previste dalla norma citata, così come ritenuto dal G.i.p. per
una indagata che all’epoca dei fatti era la compagna di Carechino; vi è una
evidente disparità di trattamento, anche perché il ricorrente é detenuto
continuativamente dall’ottobre del 2014 per altro titolo.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

2. Va premesso che la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.
273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella
violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della

Il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza
e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur
investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; ne
consegue che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la
valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione
spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie
(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del
02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri,
Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez.
6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

3. Non è ravvisabile, in primo luogo, la contraddizione denunciata dal
ricorrente.
Secondo l’impostazione accusatoria, i gruppi criminali operanti in
Cutrofiano ed in Sogliano facevano parte di un’unica associazione finalizzata allo
spaccio di sostanze stupefacenti, i cui soggetti in posizione verticistica
intervenivano nei casi in cui insorgevano conflitti territoriali.
Già il G.i.p. ha recepito nell’ordinanza questa prospettazione e, con
riferimento specifico alla posizione di Carechino, lo ha ritenuto un soggetto
appartenente al gruppo dei cutrofianesi, che però spacciava anche in Sogliano,
luogo ove risiedeva.
Il Tribunale, dunque, non ha seguito una impostazione diversa da quella
del primo giudice, richiamando e commentando poi le conversazioni intercettate

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motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

più significative fra le tantissime riportate nell’ordinanza genetica, ritenute
determinanti per affermar- e la sussistenza del reato associativo e dei
numerosissimi reati-fine, per uno dei quali Carechino fu arrestato in flagranza e
giudicato separatamente in un processo definitosi con la condanna definitiva alla
pena detentiva di sei anni e sei mesi di reclusione.

4. Con il secondo motivo, relativo alle risultanze delle intercettazioni, il
ricorrente, invero, pare operare una indebita sovrapposizione fra i concetti di

dello stesso codice.
La prima disposizione, secondo la quale «l’esistenza di un fatto non può
essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti»,
evoca la prova critica, logica, indiretta, contrapposta alla prova diretta, storica o
rappresentativa, acquisibile con i mezzi previsti dal secondo titolo dello stesso
libro terzo del codice di rito; la seconda, invece, nel richiedere la sussistenza di
«gravi indizi di colpevolezza» quale prima condizione generale per l’applicabilità
di misure cautelari, si riferisce – secondo il diritto vivente – alla necessità che,
indipendentemente dal tipo di prova sino a quel momento acquisita, vi sia una
qualificata probabilità di colpevolezza.
La difesa, peraltro, sostiene la mancanza di gravità, precisione e
concordanza degli esiti delle intercettazioni sulla base di una interpretazione
alternativa delle conversazioni: sul tema va richiamata la costante
giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la
quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può
essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità
ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U., n.
22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,
D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).
Non è neppure pertinente il riferimento alla necessità di riscontri esterni,
se con esso il ricorrente ha voluto evocare l’applicabilità del disposto di cui
all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il diritto vivente, il contenuto di
intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei
confronti dell’imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua
colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla norma citata (anche nel
giudizio di merito), fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle
conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio,

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indizi richiamati nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e nell’art.273, comma 1,

Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n.
47028 del 03/10/2013, Farineila, Rv. 257519; Sez. – 4, n. 31260 del 04/1 .2/2012,
dep. 2013, Pellegrini, Rv. 256739).
In questo senso si sono anche espresse le Sezioni Unite, investite di una
diversa questione, affermando che «le dichiarazioni captate nel corso di attività
di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un
soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale
valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di

22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.).

5.

In ordine al terzo motivo, va ricordato che, secondo costante

giurisprudenza, si ha tentata estorsione in presenza di una minaccia integrata da
un qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente che sia
astrattamente idoneo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psichica
e morale del soggetto passivo, non essendosi verificato l’evento-costrizione per
la resistenza posta in essere dalla vittima.
L’idoneità degli atti, poi, deve essere valutata con giudizio operato ex
ante: ne consegue che, ai fini della valutazione dell’idoneità di una minaccia
estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la
formulazione della minaccia, dalla vittima (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017,
Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728;
Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).
Nel caso di specie è da escludere la prospettata ipotesi della desistenza
per l’assorbente ragione che, nei reati di danno a forma libera, essa può aver
luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che
siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di
produrre l’evento (v. Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226,
proprio in una fattispecie di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha
escluso che ricorressero gli estremi della desistenza, essendo già stata formulata
la richiesta estorsiva; in senso conforme, in generale, v. Sez. 5, n. 50079 del
15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi,
Rv. 269797; Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616; Sez. 6, n.
32830 del 09/04/2009, Norci, Rv. 244602).

6.

Manifestamente infondato è anche il motivo in tema di esigenze

cautelari.
Il pericolo di recidiva specifica è stato desunto dai numerosissimi
precedenti penali specifici di Pierluigi Carechino, uno dei quali recente.

5

corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U., n.

Lo stato di detenzione in atto proprio per detto ultimo fatto non è ostativo
‘all’applicazione della misura.
Va ribadito il principio secondo il quale lo stato di detenzione per altra
causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura
coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle
esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta
criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l’ordinamento prevede
per l’attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e

ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà
(Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del
02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata,
Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164).
Non ha alcun rilievo il confronto con la posizione di altra coindagata, in
quanto le esigenze cautelari debbono essere vagliate con specifico riferimento a
ciascun soggetto sia nella fase genetica sia successivamente, al momento della
valutazione dei presupposti per l’eventuale revoca o modifica della misura
cautelare (v. Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889).

7. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativ’ amente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini

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Il Presidente
menico Gallo

non potendosi escludere in modo assoluto che l’indagato, per una qualsivoglia

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