Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1581 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1581 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BENINATO ANGELO N. IL 06/01/1982
avverso l’ordinanza n. 44/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA,
del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata in data 27 ottobre 2011 il Tribunale di
sorveglianza di Ancona ha respinto l’istanza di affidamento in prova al
servizio sociale e ha ammesso, invece, Beninato Angelo, condannato alla
pena di anni due di reclusione per il delitto di ricettazione, commesso il
27/08/2001, alla misura della detenzione domiciliare.
tramite il difensore, il quale deduce, con unico motivo, i vizi di violazione di
legge e difetto di motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché propone censure di merito e,
comunque, manifestamente infondate.
Con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici,
il Tribunale ha ritenuto che la più ampia misura dell’affidamento in prova al
servizio sociale non fosse idonea a contenere la residua pericolosità sociale
del Beninato, evidenziata dalle negative informazioni di polizia in data 14
settembre 2011; dalla denuncia dell’istante per guida in stato di alterazione
psicofisica, determinata dall’uso di sostanze stupefacenti, il 22 ottobre
2010; dalla relazione socio-familiare dell’Ufficio penale di esecuzione
esterna (U.E.P.E.), che rappresentava il non compiuto processo di revisione
critica del Beninato, già ospite della comunità Papa Giovanni XXIII, e
attualmente dedito ad attività lavorativa presso l’Eurolac s.r.l. in
Ripatransone, alla continuazione della quale è stato espressamente
autorizzato nell’ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Beninato,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

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