Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1581 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1581 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAROZZI ROBERTO N. IL 28/12/1967
avverso la sentenza n. 4899/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16624/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Tarozzi Roberto ricorre avverso la sentenza 17.05.2012
della Corte d’Appello di Firenze che ha condannato l’imputato per truffa
aggravata lamentando vizio di motivazione in relazione alla ritenuta

Il ricorso è inammissibile perché mera reiterazione dei motivi di appello,
senza alcuna specifica critica alle argomentazioni con le quali la Corte
territoriale li ha rigettati. Le censure attengono al merito e si risolvono
nella prospettazione di mere ipotesi fattuali, alternative a quelle ritenute
dalla Corte di merito e come tali non consentite in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così d ci o in Roma, camera di consiglio dell’ 8.10.2013.

sussistenza del delitto di truffa e del relativo elemento soggettivo.

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