Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1581 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1581 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIORANA MARIA N. IL 08/10/1968
avverso la sentenza n. 1585/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina ha sostanzialmente confermato,
rimodulando la pena, la sentenza di primo grado con la quale Maiorana Maria era
stata condannata per i reati di rissa e lesioni personali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a

l’affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere, in punto di diritto, come in tema di ricorso per
cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di
condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni
fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13
maggio 2011 n. 26660).
3. Nella specie, questa volta in punto di fatto, la mera lettura dell’odierno
ricorso permette di acclarare, innanzitutto, come, avanti questa Corte di
legittimità, si ripropongano le medesime questioni sollevate in sede di appello e
disattese dalla Corte territoriale con motivazione del tutto logica.
La Corte di Appello ha logicamente fatto discendere dal complesso delle
indagini istruttorie la penale responsabilità dell’imputata per i fatti ascritti e così
come contestati.
1

mezzo del proprio difensore, lamentando una motivazione apparente circa

4.

Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, la condanna della

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2015.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al

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