Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15808 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15808 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE PAOLO nato il 24/05/1970 a GALATINA

avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza depositata 1’11/8/2017 con la quale il G.i.p.
dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere a Paolo De Simone per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo G), 2 e 4
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo G2).

1

Data Udienza: 20/03/2018

2. Propone ricorso Paolo De Simone, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc.
pen. e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, pur riportando nella premessa della motivazione il primo
motivo di doglianza articolato dal ricorrente nella richiesta di riesame,
concernente la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., non vi ha
poi dato alcuna risposta: si è in presenza, dunque, di una mancanza assoluta di
motivazione su una censura fondamentale, poiché inerente la legittimità

dell’ordinanza custodiale.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc.
pen. per mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive articolate nella
richiesta di riesame, inerenti alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia
Gioele Greco, che sconfesserebbero l’ipotesi investigativa: nel verbale di
interrogatorio del 21/5/2015 questi non riconobbe De Simone fra le persone che
accompagnavano Antonio Cianci, acquirente di rilevanti quantitativi di droga,
avendolo visto una sola volta; inoltre in due conversazioni telefoniche è emerso
che il ricorrente avrebbe preteso di essere pagato per custodire una pistola, che
si sarebbe rifiutato di consegnare, comportamento incompatibile per un affiliato
all’associazione mafiosa.
2.3. Violazione di legge e illogicità della motivazione sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Il ricorrente deduce che la partecipazione di De Simone al sodalizio
mafioso è stata desunta esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni in
cui interlocutore è sempre il figliastro Vincenzo Antonio Cianci, animato da forte
rancore verso il patrigno, le cui affermazioni, pertanto, il Tribunale avrebbe
dovuto valutare in modo rigoroso, ricercando, ove possibile, validi riscontri.
Le conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata confermano il
distacco di De Simone dall’associazione mafiosa, cui egli non apparteneva più,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
dovendosi preliminarmente prendere atto della inidoneità della rinuncia al ricorso
sottoscritta dal solo difensore, privo di procura speciale.
Secondo un principio statuito dalle Sezioni Unite, proprio in un caso di
rinuncia alla richiesta di riesame, «il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato
o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida

2

t-

rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno
Che il rappresentato sia presente alla dichia . razione di rinuncia fatta in udienza e
non vi si opponga» (Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv.
266244).

2. Il primo motivo è enunciato in termini generici, non avendo il
ricorrente riproposto le specifiche doglianze in tema di mancanza di una
autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza e delle

La mancanza di una esplicita risposta, in parte qua, all’eccezione di
nullità sollevata dalla difesa non comporta la nullità del provvedimento
impugnato.
Anche in sede cautelare (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari,
Rv. 264938) è stato ritenuto applicabile il principio, pur se riferito al giudizio di
merito, secondo il quale «l’inammissibilità originaria della doglianza, così come
dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte
territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto
l’originaria inammissibilità della censura formulata con l’atto di appello (non
esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e
renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella
presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l’eventuale
accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della
valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in
concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del
ricorrente» (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157; in senso
esattamente conforme v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
265878).
Dall’esame dell’ordinanza genetica l’eccezione risulta infondata.
Va ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art.
292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone
al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al
compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti
normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessità di una
riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze
cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257
del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep.
2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv.
265984).
3

esigenze cautelari, doglianza implicitamente disattesa dal Tribunale del riesame.

Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo Per come riferiti o ri as sunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970).
In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non

sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia” (così da
evitare vizi dell’emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche
rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo
condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, dopo avere riportato le
risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti delle
intercettazioni, ha dato dimostrazione di avere compiuto un’autonoma
valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, trattate negli ultimi
due autonomi capitoli dell’ordinanza.
Una conferma che, in generale, il G.i.p. ha compiuto detta valutazione è
data anche dal fatto che la richiesta del Pubblico Ministero sia stata respinta
integralmente per sei indagati per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e per
altri sei per mancanza delle esigenze cautelari. In proposito, si è affermato che
l’obbligo dell’autonoma valutazione deve ritenersi assolto «quando l’ordinanza,
benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M.
solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il
parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una
valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare,
nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del
04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti,
Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si
deduce lamentata nullità in relazione all’art. 292, comma 2 lett. c-bis), cod. proc.
pen., fondata sulla omessa esposizione da parte del giudice dei motivi per i quali
non ha ritenuto rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
Questi ultimi, infatti, non possono consistere in mere argomentazioni
difensive ma vanno intesi quali «specifici elementi a discarico», idonei ad

4

conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di

incidere sul giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2657 del 19/12/2017, dep.
2018, Celentano, non mass.).
Nel caso di specie la difesa ha svolto una deduzione su due
conversazioni, relative alla custodia di una pistola, che il Tribunale ha
considerato, pur dando una diversa interpretazione; la seconda circostanza,
inerente al mancato riconoscimento di De Simone nell’album fotografico da parte
di Gioele Greco, anch’essa è stata implicitamente ritenuta irrilevante, a fronte
delle dichiarazioni dello stesso collaboratore di giustizia e della circostanza,

4. In ordine al terzo motivo, va premesso che la insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza
o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento
impugnato.
Il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti
né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la
rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le
censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito; ne consegue che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di
merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di
cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n.
18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,
Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400;
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
4.1. Le numerose conversazioni intercettate costituiscono – secondo i
giudici di merito – la base del quadro indiziario a carico di Paolo De Simone, il cui
ruolo viene tratteggiato dal figliastro Antonio Cianci in numerosi dialoghi.
A questo proposito non è pertinente il richiamo alla necessità di riscontri
esterni, se con esso il ricorrente ha voluto evocare l’applicabilità del disposto di
cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il diritto vivente, il contenuto
di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei

5

ricordata dalla difesa, che quest’ultimo vide De Simone un sola volta.

confronti dell’imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua
colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla norma citata (anche nel
giudizio di merito), fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle
conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Annbroggio,
Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n.
47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012,
dep. 2013, Pellegrini, Rv. 256739).

diversa questione, affermando che «le dichiarazioni captate nel corso di attività
di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un
soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale
valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di
corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U., n.
22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714).
La difesa ha attribuito alle conversazioni intercettate un significato
diverso da quello indicato nell’ordinanza impugnata in modo plausibile e
comunque non illogico; anche in questo caso va richiamata la costante
giurisprudenza di legittimità sul tema: l’interpretazione del linguaggio adoperato
dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato (e nella fattispecie
quasi mai lo è stato), costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del
giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di
esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei
limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse
sono recepite (Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 50701
del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016,
Folino, Rv. 267650).
Secondo il Tribunale, quanto alla posizione di Paolo De Simone, non si
era verificata una “inedita ed inverosimile espulsione dal sodalizio quanto la
sanzione autorevole di un mutamento nei rapporti di forza a livello personale
nell’ambito del medesimo”, circostanza desumibile da alcune conversazioni
sintetizzate nell’ordinanza impugnata (alle quali soltanto fa riferimento il ricorso)
e confermata “da numerosissime altre intercettazioni riportate nel
provvedimento impugnato”.
Il richiamo all’ordinanza genetica è legittimo: secondo il costante
orientamento di legittimità, l’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il
provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale
provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo
di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze

6

In questo senso si sono anche espresse le Sezioni Unite, investite di una

motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni
addotte a sostegno dell’altro cautelari (Sez. 1, n. 54607 del 02/11/2016, Milo;
Rv. 268591; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765;
Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007 dep. 2008, Beato, Rv. 238903).
Anche alle conversazioni aventi ad oggetto la pistola detenuta da De
Simone per conto dell’associazione è stata dal Tribunale fornita una
interpretazione non illogica: il ricorrente, che non intendeva prestarla, alla fine la
consegnò poi al cognato Rosario Frassanito.
4.2. Rispetto al comprensibile (iniziale) mancato riconoscimento

fotografico di De Simone da parte del collaboratore di giustizia Gioele Greco, ben
più significativa è la dichiarazione da questi resa nell’interrogatorio del 7/7/2015,
richiamata nell’ordinanza impugnata: egli disse di avere appreso da Antonio
Cianci che lui ed il padre (De Simone) erano affiliati al clan Coluccia di Galatina.
Peraltro, in un secondo momento, dopo averne parlato, Greco disse che
De Simone, da lui visto una sola volta, assomigliava alla persona ritratta nella
foto n. 1 (che corrispondeva al ricorrente).
In proposito va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, «in tema
di reati associativi, il “thema decidendum” riguarda la condotta di partecipazione
o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto
organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o
l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare
singole attività attribuite all’accusato, giacché il “fatto” da dimostrare non è il
singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio»
(così, di recente, Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269658; in
senso conforme v. Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380; Sez.
5, n. 17081 del 26/11/2014, Bruni, Rv. 263699; Sez. 2, n. 23687

del

03/05/2012, D’Ambrogio, Rv. 253221).

5. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

7

r

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co.

1-ter

disp. att. cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore
Fero Messini D’Agostini
Il Presidente
)1menico Gallo

9

e
0:7

Così deciso il 20/3/2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA