Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15805 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15805 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CELENTANO ANTONIO n. a Napoli il 30/3/1971
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 24/10/2017

-visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza camerale del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale,Felicetta Marinelli, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell’indagato, Avv.ti Virgilio Marino e Bruno Von Arx, che hanno illustrato i motivi
e chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava la richiesta ex art. 309
cod.proc.pen. formulata nell’interesse di Celentano Antonio avverso il provvedimento del Gip di
Napoli che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari siccome
gravemente indiziato dei delitti di ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato in
concorso con Palmese Vitale, De Martino Massimo e Primitivo Ferdinando.
1

Data Udienza: 20/03/2018

Si ascrive al Celentano, titolare di tre farmacie sul territorio campano, di aver ricevuto presso
l’esercizio sito in Marano di Napoli, nell’arco di sei mesi e con la mediazione del Palmese, dai
coindagati Primitivo e De Martino, 350 ricette mediche del servizio sanitario nazionale, facenti
parte di uno stock provento di furto ai danni dell’Unità operativa assistenza di base del
Distretto Sanitario 13 della ASL di Caserta, falsificate mediante l’indicazione dei dati di ignari
pazienti e corredate di timbri e firme di medici di base, consegnando loro rilevanti quantitativi
di farmaci, anche di alto costo, dei quali chiedeva ed otteneva dalla Asl Napoli 2 Nord l’indebito

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo dei difensori, rappresentando in via
di premessa che l’addebito elevato nei confronti del ricorrente è relativo esclusivamente alla
ricezione di 350 ricette di provenienza furtiva, spedite presso la Farmacia Europa di Marano di
Napoli, di cui al capo D dell’ordinanza genetica, mentre il provvedimento del riesame prescinde
totalmente dal contenuto dell’accusa e dal tenore dell’ordinanza cautelare ed ignora i rilievi
mossi nella memoria e nelle indagini difensive depositate, giungendo a sostenere tesi in
contrasto con l’imputazione provvisoria, operando inconferenti richiami a parallele analoghe
condotte riscontrate presso le Farmacie Vargas di Boscoreale e Stazione di Ascea sebbene le
Procure competenti in relazioni a detti fatti non abbiano emesso alcun provvedimento e
debba,dunque, ritenersi che allo stato non abbiano rilievo penale. Deduce, quindi,
2.1 la violazione dell’art. 309, comma 9, cod.proc.pen. in relazione all’art. 268 cod.proc.pen.
con conseguente nullità dell’ordinanza di riesame con riguardo al ritardato rilascio di copia dei
files delle intercettazioni telefoniche ed ambientali da parte dell’Ufficio di Procura nonché
correlato vizio di motivazione. La difesa del ricorrente, riproponendo l’eccezione già formulata
dinanzi al Tribunale del Riesame e dal medesimo disattesa, segnala di aver avanzato fin dal 16
Ottobre richiesta di copia dei supporti fonici relativi alle intercettazioni, ottenendone il rilascio
solo il 23 ottobre seguente, ovvero il giorno precedente l’udienza fissata per la trattazione
dell’istanza ex art. 309 cod.proc.pen.
Il Collegio cautelare ha illogicamente ritenuto congruo il termine di poche ore residuato per
l’esame dei supporti, richiamando l’esiguità e brevità delle conversazioni senza tener conto
che la difesa aveva precisato che avrebbe voluto procedere ad una formale trascrizione delle
stesse e ha evidenziato che la difesa non ha richiesto la concessione di un termine, che il
Tribunale ben avrebbe potuto concedere d’ufficio o quantomeno prospettare alle parti.
Secondo il ricorrente il grave ritardo nella messa a disposizione dei materiali richiesti da parte
della Procura equivale ad un omesso rilascio e integra una nullità di ordine generale a regime
intermedio che avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad escludere le intercettazioni dall’ambito
della piattaforma indiziaria, sottoponendo le ulteriori emergenze alla c.d. prova di resistenza .
Pertanto, in ragione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni verrebbero meno gli elementi

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rimborso.

indispensabili all’adozione di qualsiasi misura restrittiva di talchè il provvedimento impugnato
dovrebbe essere annullato senza rinvio;
2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus connmissi delicti in
relazione alle fattispecie di cui agli artt. 648 e 640 cpv cod.pen. e il vizio della motivazione
sotto il profilo dell’omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità con particolare
riferimento:
A) alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 648 cod.pen. con

difesa del ricorrente l’ordinanza impugnata ha ricostruito in modo fuorviante i fatti all’origine
della vicenda cautelare senza valutare adeguatamente che, a seguito del furto delle 35m11a
ricette in bianco in danno della Asl di Maddaloni nella notte tra 1’11 e il 12 gennaio 2016,
l’accaduto fu comunicato a Federfarma e posto a conoscenza degli iscritti solo agli inizi di luglio
sebbene già il 4 marzo il De Martino fosse stato fermato mentre spediva una ricetta di
provenienza furtiva presso una farmacia di Napoli e in sede di perquisizione fossero state
trovate in suo possesso ben 235 ricette facenti parte dello stock, compilate con timbri, firme
dei medici e dati dei pazienti. Il Tribunale, discostandosi dalla valutazione del Gip, ha
illogicamente ritenuto che il Primitivo fosse coinvolto non solo nella rivendita dei farmaci
acquisiti attraverso la spedizione delle ricette rubate ma avesse partecipato attivamente anche
alla fase del rastrellamento dei farmaci, ignorando le contrarie affermazioni sia del medesimo
che del coindagato De Martino ed ipotizzando addirittura da parte di costoro una concreta
strategia difensiva volta ad ammissioni solo parziali per evitare l’addebito di ipotesi associative.
Inoltre, ha valorizzato conversazioni telefoniche inconferenti e postume rispetto ai fatti per
ritenere provato il carattere continuativo dei rapporti tra i due, facendo leva su una presunta
collaborazione nella commercializzazione dei farmaci defustellati pur in difetto di specifica
contestazione e nonostante il De Martino abbia chiarito che il Primitivo

si occupava

esclusivamente della rivendita dei farmaci e in una sola occasione, su suo incarico, era andato
a ritirarli presso la farmacia Picardi. Secondo la difesa la forzatura del compendio indiziario
effettuata dal Collegio sarebbe funzionale a fondare il coinvolgimento del Celentano, pur in
difetto di elementi che lo colleghino alla spendita delle ricette, posta in essere dal solo De
Martino e non anche dal Primitivo;
B) alla consapevolezza dell’indagato circa la provenienza furtiva delle ricette e al concorso con
il De Martino e il Primitivo. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata è viziata dalla totale
assenza di qualsivoglia riferimento al provvedimento del Gip e prescinde completamente
dall’ordinanza genetica mentre ulteriore vizio attiene all’inclusione della condotta contestata
all’interno di un più ampio quadro indiziario che coinvolgerebbe altre due farmacie facenti capo
all’indagato, nonostante la competenza territoriale in ordine ai fatti che si assumono collegati
risulti di altre Procure che non hanno elevato alcuna contestazione. In particolare, l’ordinanza
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r

riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei coindagati Primitivo e Di Martino. Secondo la

censurata non affronta il nucleo fondante della condotta e, pur riconoscendo l’anteriorità della
spendita delle ricette rispetto alla denunzia di Federfarma, deduce la consapevolezza del
Celentano della illecita provenienza da comportamenti asseritamente posti in essere
unitamente al Palmese, che lavorava presso la farmacia di Boscoreale e non in Marano,
argomentando sull’inserimento dell’indagato nel mercato nero dei farmaci, versante che esula
dalla contestazione. Inoltre, il Tribunale non ha dato conto delle doglianze difensive circa il
difetto di prova in ordine alla falsità dei timbri dei medici di base, dei dati dei pazienti e
l’assenza di investigazioni al riguardo ed ha fondato le proprie valutazioni in punto di dolo sul

analizzate, incentrando il proprio convincimento su mere illazioni.
Del pari censurabile è la considerazione circa la mancata attivazione da parte del Celentano di
controlli circa la natura e i caratteri delle ricette spedite nonostante avesse subito pochi mesi
prima diverse perquisizioni per analoghe vicende giacchè, al contrario, si tratta di un’ipotesi
differente scaturita dalla querela di una socia , pendente tuttora in fase di indagini.
La tesi di una personale ricezione delle ricette di provenienza illecita da parte del Celentano è
contraddetta dall’esito delle indagini difensive che attestano come il titolare fosse presente in
farmacia solo un giorno la settimana e all’esclusivo fine di curare gli adempimenti
amministrativi mentre alcuna emergenza conforta l’alternativa prospettazione di una ricezione
non avvenuta attraverso gli ordinari canali della spedizione di ogni singola ricetta presso il
banco. Del tutto pretermesse risultano le dichiarazioni rese al riguardo dal De Martino, il quale
ha riferito di aver spedito presso la farmacia Europa solo una cinquantina di ricette e di non
aver avuto rapporti con l’indagato. ;
C) alla valutazione delle intercettazioni telefoniche. Il Tribunale non ha tenuto conto della
confutazione delle singole conversazioni telefoniche valutate nell’ordinanza genetica nella quale
non figura mai quale conversante il ricorrente e desume in maniera del tutto autoreferenziale
l’esistenza di rapporti tra il Celentano e il Primitivo, seppur mediati dal Palmese, sulla base di
intercettazioni postume rispetto alla spendita delle ricette di provenienza illecita, valorizzando i
contatti tra il Primitivo e la Farmacia Vargas asseritannente finalizzati alla rivendita dei farmaci
defustellati nonostante l’inverosimiglianza della tesi che vorrebbe il Celentano interessato a
riacquistare gli stessi medicinali dispensati con le ricette illecite giacchè lo stesso Primitivo, che
pure riferisce di un accordo con il Celentano per la fornitura di siffatti farmaci, non ha mai fatto
cenno alla loro provenienza da precedente ricettazione e il periodo in cui sarebbero verificate le
forniture, nei mesi estivi del 2016, è incompatibile con la spedizione delle ultime ricette
risalenti al mese di giugno mentre i contatti provati dai tabulati telefonici tra il Primitivo e la
Farmacia Vargas tra gennaio e marzo 2016 non consentono di trarre elementi di conferma alla
tesi accusatoria, non essendo dato conoscere i contenuti dei colloqui e con chi fossero
intervenuti;
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carattere seriale delle ricette e delle indicazioni riportate sulle stesse, mai direttamente

2.3 il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.
Secondo la difesa il Tribunale ha ritenuto l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
enfatizzando i contatti del Palmese con terzi nonostante la difesa avesse confutato
l’interpretazione delle telefonate già operata dal Gip , evidenziando come il loro tenore
escludesse la compartecipazione dell’indagato negli illeciti ascrittigli, evincendosi ad es. dal
testo integrale della conversazione n. 18 dell’8 ottobre 2016 ore 19,36 che il Palmese operava
all’insaputa del ricorrente in relazione alla fornitura di cerotti Flector. Incongruo risulta il
richiamo al carico pendente nei confronti del prevenuto, trattandosi di fattispecie

svalutata la circostanza che il Celentano, nelle more, aveva dismesso la carica di legale
rappresentante della Farmacia Vargas e di quella di Ascea che il Gip aveva posto a base dle
pericolo di reiterazione. Il ricorrente censura anche l’omessa valutazione delle deduzioni
operate nella memoria difensiva circa l’attualità e il pericolo di recidivanza e segnala come lo
stesso Tribunale del riesame in relazione alla posizione della Picardi, indagata attinta da una
più grave posizione indiziaria, abbia ritenuto di sostituire la misura degli arresti domiciliari con
il divieto di esercizio della professione con palese disparità di trattamento rispetto al
ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L’eccezione di nullità dell’ordinanza gravata per effetto del ritardato rilascio dei supporti
contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali è destituita di pregio e
deve essere disattesa.
Questa Corte ha affermato il condivisibile principio che, in tema di riesame, l’illegittima
compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico
ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma
dell’art. 268 cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e
sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai
fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine
generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto
determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di
ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale
vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire
il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, cod.
proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio “de
libertate” (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lesala, Rv. 246907).
Si è, tuttavia, precisato che il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso
alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della
applicazione della misura è causa di nullità sempre che il difensore dell’interessato dimostri di
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contravvenzionale, come pure al precedente relativo al reato di lesioni mentre è stata del tutto

essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l’esame del materiale,
anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio
dell’udienza di riesame ai sensi dell’art. 309, comma 9bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 54721 del
01/12/2016 , Lafleur, Rv. 268916).
Nella specie, da un lato non vi è prova che il ritardo nella consegna dei supporti sia
“ingiustificato” ovvero in concreto addebitabile a colpevole inerzia dell’ufficio inquirente e non a
disfunzioni di natura burocratica nel disposto adempimento inerente la duplicazione dei files;

materiali e alla possibilità di esaminarli nell’ottica difensiva non anche allo svolgimento di
attività investigative o di consulenza sui medesimi che postulano generalmente tempi
scarsamente compatibili con i termini del riesame. Il Tribunale ha disatteso l’istanza con
argomentazioni congrue, evidenziando il numero esiguo e la brevità delle conversazioni
d’interesse per la posizione del prevenuto, tali da consentire un’adeguata disamina nel termine
a disposizione. In ogni caso, correttamente il Collegio cautelare ha evidenziato come la difesa
non abbia inteso far ricorso alla previsione dell’art. 309, comma 9 bis, cod.proc.pen. che, in
presenza di giustificati motivi e su richiesta personale dell’indagato, consente il differimento da
un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni dell’udienza di riesame, facendo carico al
Tribunale esclusivamente della delibazione circa la ricorrenza di apprezzabili ragioni a
fondamento della richiesta. L’istituto è finalizzato a consentire un effettivo esercizio delle
facoltà difensive ed è azionabile, tuttavia, a richiesta dell’indagato proprio in considerazione
della pur contenuta dilazione dei termini per la pronunzia che il differimento dell’udienza
comporta.
4. Il terzo motivo, nelle sue sottoarticolazioni, denunzia il vizio di motivazione sotto il profilo
dell’omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo alla mancanza di gravi indizi
di colpevolezza, appuntando le censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei coindagati
Primitivo e De Martino, sulla ritenuta consapevolezza in capo all’indagato della provenienza
illecita delle ricette spedite, sull’apprezzamento degli esiti delle intercettazioni telefoniche.
Il gravame muove da un preteso vulnus genetico dell’ordinanza impugnata, ravvisato
nell’asserita indebita valorizzazione di emergenze indiziarie che concernono condotte analoghe
a quelle per cui si procede consumate presso altre due farmacie facenti capo al Celentano,
ubicate in territorio di Boscoreale e di Ascea, fatti che secondo la prospettazione difensiva
esulano dall’odierna contestazione e sono privi di rilevanza penale in quanto le Procure
territorialmente competenti non hanno adottato iniziative nei confronti del prevenuto. La tesi
non ha pregio. La frammentazione degli esiti investigativi per ragioni di competenza
territoriale non preclude al giudice della cautela la doverosa contestualizzazione delle condotte
illecite alla sua cognizione, facendogli carico della delibazione di tutte le circostanze indizianti

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dall’altro, la garanzia difensiva deve essere parametrata alla concreta disponibilità dei

emergenti dagli atti al fine del riscontro o della negazione dell’attitudine del compendio
acquisito a giustificare la domanda cautelare.
Nella specie, la condotta provvisoriamente ascritta al Celentano nel capo D) della rubrica è
intrinsecamente connessa con le vicende accertate in relazione alle altre due farmacie gestite
da società dell’indagato, costituendo la spendita di ricette di provenienza furtiva in numero di
350 presso l’esercizio di Marano un segmento dell’ indagine che ha acclarato la spedizione
complessiva di ben 2.348 ricette false presso le tre farmacie del prevenuto con indebiti

4.1 II Tribunale cautelare ha argomentato circa il concorso del prevenuto nelle condotte di
ricettazione e truffa in danno dello Stato evidenziando che la serialità delle ricette spedite, la
coincidenza temporale della loro emissione, la ripetizione dei nomi di pazienti e medici non
poteva che indurre a sospettare della loro liceità. Il De Martino ha, infatti, riferito nel corso
dell’interrogatorio del 23/10/2017 ( e la circostanza è attestata dal compendio sequestrato)
che le ricette erano tutte intestate a tre/quattro pazienti e recavano indicazioni di medicinali
con la stessa molecola o per la cura di patologie tra loro contrastanti sì da rendere del tutto
inverosimile la prescrizione. L’ordinanza impugnata ha rilevato, inoltre, come Primitivo
Ferdinando, collaboratore del De Martino, primario artefice della spendita delle ricette di
provenienza illecita, alla stregua delle intercettazioni telefoniche acquisite fosse in frequente
contatto con la farmacia Vargas del Celentano e con il dipendente della stessa, Palrnese Vitale,
ivi recandosi per il conferimento a fini di rivendita dei medicinali “sfustellati”, circostanza
ammessa in sede di interrogatorio di garanzia dal Primitivo con la precisazione di aver
concordato con il Celentano le percentuali di vendita di detti farmaci che venivano recapitati
con la collaborazione del Palmese.
La natura delle conversazioni, i chiari riferimenti del Palmese al “Dottore”, quale destinatario
delle forniture convenute, i tempestivi aggiornamenti del Primitivo al De Martino circa le
operazioni delegategli sono tutti elementi che correttamente il Tribunale cautelare ha
valorizzato per dimostrare la natura illecita degli interessi che l’indagato coltivava con il
Primitivo e – per suo tramite- con il De Martino. Pare, pertanto, del tutto logica l’inferenza
tratta dal chiaro coinvolgimento del Celentano nell’attività di riciclaggio dei farmaci defustellati,
attendibilmente provenienti dalla spendita delle ricette illecite, circa un suo consapevole
coinvolgimento anche nella fase dell’accumulazione dei farmaci destinati al mercato nero, di
pochi mesi anteriore, tenuto conto anche che la disponibilità alla rivendita presupponeva un
rapporto di reciproca fiducia con il fornitore e risultano provati ben 19 contatti telefonici tra il
Primitivo e l’utenza della farmacia Vargas tra gennaio e marzo 2016, contatti in ordine ai quali
non sono stati forniti alternativi elementi giustificativi. Peraltro, come esattamente rilevato
dall’ordinanza impugnata, la circostanza che il Primitivo contattasse l’utenza della farmacia e

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rimborsi per circa 123mila euro da parte delle As1 competenti.

non quella personale del Palmese contraddice la tesi, pure adombrata dalla difesa, di rapporti
esclusivi con quest’ultimo, addirittura in danno dell’indagato.
Né ha pregio il rilievo in ordine alla pretesa carenza delle emergenze investigative in punto di
falsificazione delle ricette, atteso che l’accertata provenienza furtiva dei moduli ne palesa la
contraffazione poiché i medici di base hanno notoriamente dotazioni regionali registrate e
risulta del tutto defatigatoria la pretesa necessità di accertare la veridicità delle singole
prescrizioni in presenza di dati concludenti che le pongono fuori del circuito sanitario legale.

investigativo e di recidere il collegamento indiziario tra gli illeciti consumati nella farmacia di
Marano e quelli analoghi registrati presso altri esercizi facenti capo all’indagato non può
trovare accoglimento come pure non ha pregio l’insistito richiamo, al fine di sostenere
l’assenza di dolo del Celentano, alle dichiarazioni potenzialmente liberatore del coindagato De
Martino che ha negato di conoscere il ricorrente, pur riferendo di aver spedito circa una
cinquantina di ricette presso la Farmacia Europa. Orbene, il costrutto accusatorio che
l’ordinanza genetica e quella di riesame hanno convalidato individua nel Primitivo il
collegamento tra il De Martino e il Celentano e ne disegna un ruolo di compartecipe non solo
nella fase del riciclaggio dei medicinali approviggionati illecitamente ma anche in quella
antecedente dell’illegale accumulazione dei farmaci con argomenti pertinenti ed esenti da
criticità logiche, tenuto conto delle dichiarazioni della teste Consiglia Melillo, dipendente della
Farmacia Picardi, la quale ha riferito che Massimo De Martino era coadiuvato nella spedizione
delle ricette di illecita provenienza da altro soggetto, identificato nel Primitivo, che si era
presentato a nome del complice nella farmacia almeno in una decina di occasioni, spedendo
numerose ricette.
La circostanza che il ricorrente non operasse al banco della Farmacia di Marano e vi fosse solo
saltuariamente presente per l’adempimento di oneri burocratici è circostanza insuscettibile di
minare l’impianto accusatorio, risultando del tutto plausibile e logicamente verosimile- alla
luce delle acquisizioni in atti e tenuto conto degli standard valutativi propri del giudizio
cautelare- che le ricette siano passate in blocco o in più tranche al Celentano allo scopo di
accelerare le spedizioni ed evitare che reiterati accessi degli stessi soggetti nell’esercizio
potessero indurre in sospetto ignari operatori.
4.3 Pare, dunque al Collegio che l’ordinanza impugnata abbia correttamente scrutinato le
emergenze acquisite alla luce delle deduzioni difensive, dando conto della reiezione del
gravame con un percorso argonnentativo esaustivo e privo di aporie e illogicità manifeste che,
lungi dall’omettere il confronto con il provvedimento genetico, ne ha operato il preventivo
richiamo per relationem in senso adesivo ( pag. 3 nota 2), innestandovi la puntuale
confutazione degli aspetti oggetto di censura alla luce della memoria difensiva conferita in atti.
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4.2 II tentativo della difesa di svincolare la vicenda a giudizio dal complessivo sviluppo

5. Analogamente destituita di pregio è la doglianza che revoca in dubbio la ricorrenza nella
specie dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod.proc. pen., avendo il Tribunale
richiamato a fondamento del concreto ed attuale rischio di reiterazione di condotte della stessa
specie le allarmanti modalità esecutive delle condotte e, in particolare, la loro sistematicità e il
danno rilevante causato allo Stato,la continuità temporale degli illeciti e la conclamata
disponibilità del ricorrente alla reintroduzione dei farmaci illecitamente approviggionati nel
circuito della distribuzione legale, profilo che attesta un’elevata intensità del dolo e una
peculiare spregiudicatezza, ove si consideri che il Celentano era stato oggetto nel febbraio del

ordine al quale è stato citato a giudizio dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, ciononostante
persistendo in condotte antigiuridiche nel medesimo settore.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018

Il consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

2 omenico Gallo

2016 di una serie di perquisizioni per illegale commercio di medicinali all’ingrosso, fatto in

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