Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15804 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15804 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Zona Giuseppe, nato il 19.03.1964
avverso l’ordinanza n. 2493/2017 del Tribunale del riesame di Napoli del 28.04.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina
Caselli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 17/11/2017

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Violazione dell’art.606 co 1 lett.b) c) e cod.proc.pen. in relazione all’art.27 Cost. ,art.284
comma 3 cod.proc.pen. per violazione di legge e per contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, in relazione alla prospettata esigenza di mutare le modalità di
esecuzione della misura cautelare.

generiche già proposte in sede di riesame avverso il provvedimento del Tribunale di
S,Maria C.V. che aveva rigettato l’istanza di modificare il regime restrittivo concedendo
l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario a provvedere alle
indispensabili esigenze di vita. Le censure, peraltro , sono state tutte , adeguatamente
esaminate e respinte dal Tribunale, con ragionamento immune da vizi logico – giuridici. È
giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione
riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello, senza alcuna censura
specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non
rispondono al concetto stesso di “motivo”, perché non si raccordano ad alcun punto del
provvedimento impugnato ed appaiono, quindi, prive del requisito della specificità
richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1500,00
(millecinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Co ì deciso in Roma, camera di consiglio del 17 novembre 2017
Il Presidente

M.

2

,,

Gallo
C

Il ricorso è inammissibile perché ripropone in modo pedissequo doglianze assai

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