Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15802 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15802 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cusani Armando , nato il 08.10.1963
avverso l’ordinanza n. 1791/2017 del Tribunale del riesame di Roma, del 05.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina
Caselli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

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Data Udienza: 17/11/2017

uditi per l’imputato, gli avv. Luigi Antonio Paolo Panella e Angelo Francesco Palmieri ,
che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe Cusani Armando, a mezzo dei difensori di
fiducia, ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti

a) Violazione dell’art. 627 c.p.p. per mancata ottemperanza alla sentenza di
annullamento con rinvio n. 29151/2017 di Codesta Ecc.ma Corte. Violazione del
combinato disposto degli articoli 335, 405, 406 e 407 c.p.p. in relazione all’art. 606, lett.
c) c.p.p. per inutilizzabilità delle indagini successive al decorso dei primi sei mesi dal
19.2.2015. Omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi
dell’art. 125, co. 3 c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. c) ed e) c.p.p..Con l’unico,
complesso ed articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta in particolare che il
Tribunale non avrebbe ottemperato a quanto disposto con il provvedimento di rinvio della
Suprema Corte in ordine all’esigenza di verificare puntualmente le iscrizioni nel registro
degli indagati e delle notizie di reato, al fine di attestare l’utilizzabilità degli atti di
indagine acquisiti ed esaminati nell’ordinanza di custodia cautelare, successivamente
allo scadere dei primi sei mesi di indagini e, comunque, la effettiva sussistenza di una
nuova ipotesi di reato a carico del Cusani.

Il ricorso non può essere accolto perché è inammissibile: i motivi, infatti, sono
meramente reiterativi di quelli proposti con la richiesta di riesame ed in nulla si
confrontano con le specifiche argomentazioni che hanno condotto il Tribunale del
riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, a respingere quelle censure. I motivi,inoltre,
si fondano, nelle intenzioni del ricorrente su atti che, nella mancata osservanza del
principio di autosufficienza del mezzo, non vengono prodotti.
Peraltro, il Tribunale, con una motivazione che questa Corte ritiene pienamente legittima,
ha ben posto in evidenza che, in ossequio al dictum del rinvio , il giudizio demandatogli
riguardava l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche compiute dopo la data di
scadenza del termine per le indagini preliminari (19.9.2015) ed a tal fine aveva
provveduto ad acquisire presso la Procura della Repubblica di Latina ,oltre al fascicolo
integrale della Procura, tutta la documentazione relativa alla iscrizione della posizione
di Armando Cusani, dalla cui disamina era emersa, a carico dello stesso, in data 29

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strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

dicembre 2015, una seconda iscrizione, nell’apposito registro informatico per il reato di
cui all’art. 319 c.p. Ha evidenziato il Tribunale che la norma riguardante le iscrizioni
nel registro degli indagati non prescrive formalità particolari per tale incombente , sul
punto smentendo, a ragione ,l’assunto del ricorrente secondo il quale ,per l’iscrizione non
sarebbe sufficiente l’annotazione nel registro informatico. L’assunto del Tribunale è
corretto :d’ altra parte a salvaguardare le esigenze della difesa è del tutto sufficiente
l’attestazione del cancelliere addetto alla tenuta di quel registro ed al quale va indirizzata

ricorrente aveva l’onere di produrre in questo giudizio quale onere processuale proprio ed
a prescindere dall’acquisizione del Tribunale, per circostanziare l’affermazione di
inadeguatezza dell’iscrizione, manca inammissibilmente all’esame del motivo.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato, con ciò esaurendo il mandato ricevuto dalla Corte di
legittimità , l’assoluta novità del fatto oggetto di iscrizione ex art. 319 c.p. del dicembre
2015 rispetto a quello, per lo stesso titolo di reato, iscritto nel febbraio 2015. Infatti, i
due fatti si differenziano oltre che per la data del commesso reato , anche per il
soggetto passivo della corruzione, qualificandosi , pertanto, per le modalità del tutto
autonome rispetto al precedente. Anche a tal proposito occorre rilevare l’assoluta
genericità della censura avanzata dalla difesa, che non ha prodotto l’atto del GIP
richiamato nel provvedimento impugnato ,dal quale si può evincere il fatto oggetto
dell’imputazione nuova. Rispetto alla esauriente risposta del Tribunale, che ha chiarito
anche nei fatti la situazione portata alla sua attenzione il ricorrente si è limitato a negare
l’esistenza di una iscrizione richiamando atti ( consulenza informatica) che non ha posto
a disposizione della Corte e ad insistere nella identicità della seconda imputazioni che,
pur presente agli atti, non viene posta a disposizione di questa Corte ,secondo modalità
di sufficienza del ricorso, per consentire la valutazione del motivo di censura.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso : ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che
lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
– al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 (mille/00).

P.Q.M.

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l’istanza per conoscere il contenuto delle iscrizioni ivi apposte. E tale certificazione, che il

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
in Roma, camera di consiglio del 17 novembre 2017
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Il Presidente
Gallo
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