Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1580 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1580 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TINAGLIA MASSIMILIANO N. IL 08/01/1974
avverso la sentenza n. 1639/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte dl Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato quella del Tribunale della sede in data 15 febbraio 2008,
che aveva condannato Tinaglia Massimiliano alla pena di mesi tre di
arresto siccome colpevole del reato previsto e punito dall’art. 9, comma
1° legge 1423/56, per aver violato gli obblighi imposti dalla sorveglianza
speciale a cui era sottoposto, non venendo trovato in casa in occasione

– che avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, chiedendone l’annullamento, in quanto i giudici di appello:
(a) non avrebbero valutato adeguatamente le risultanze probatorie,
escludendo l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 54 code pen.
Invocata dall’imputato – costretto dalla lombosciatalgia da cui è affetto,
a recarsi in ospedale – in base al solo dato, insufficiente ed incongruo,
dell’assenza da casa del sorvegliato in occasione del controllo,
svalutando la certificazione medica prodotta dalla difesa, da ritenersi
invece idonea a dimostrare la effettiva sussistenza di uno stato di
necessità; (b) hanno escluso la concessione al prevenuto delle attenuanti
generiche, facendo incongruo ed esclusivo riferimento ai negativi
precedenti penali del sorvegliato speciale; (c) hanno confermato la
sentenza di primo grado anche con riferimento all’entità della pena, da
ritenersi Invece eccessiva e sproporzionata;

Considerato in diritto

che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi

manifestamente infondati;

– che infatti, con riferimento al primo motivo dedotto In ricorso, deve
rilevarsi che le argomentazioni ivi sviluppate prescindono totalmente dal
contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, la quale ha invece
precisato, con motivazione adeguata e plausibile, che l’esclusione
dell’applicabilità dell’esimente era giustificata, tenuto conto: che la
patologia accusata dal sorvegliato speciale non era di gravità tale da
impedirgli di comunicare preventivamente l’autorità di PS la sua esigenza
di recarsi in ospedale; che la moglie del sorvegliato, in occasione del
controllo (eseguito alle ore 4,45) si era limitata a riferire che il marito

di un controllo notturno eseguito il 19 ottobre 2006;

non era in casa, ma di non sapere dove lo stesso fosse andato; che alle
ore 5,05 il sorvegliato non era stato reperito in nessun ospedale; che
solo alle ore 5,10 il sorvegliato si era presentato in un ospedale, ubicato
tra l’altro in una zona più distante dalla sua abitazione rispetto ad altri
presidi ospedalieri, circostanze tutte che valutate globalmente
inducevano a ritenere che il ricorrente, soltanto dopo essere stato
informato dalla moglie delrawenuto controllo negativo, si era affrettato
ad approntare una giustificazione per la sua assenza di casa, fermo

limitava a descrivere soltanto una «sintomatologia riferita»;

– che anche la censura relativa al diniego delle generiche, risulta
manifestamente infondata, non considerando il ricorrente che
rappresenta principio di diritto assolutamente consolidato (tra le molte
pronunce in tal senso si veda Cass., sez. 2, sentenza n. 2285
dell’11/10/2004 – 25/1/2005, Alba, rv. 230691), che “ai

fini

dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere
discrezionale conferitogli dalla legge con l’Indicazione delle ragioni
ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante
rilievo” e che tale obbligo dl motivazione deve ritenersi certamente
assolto nel caso in esame, avendo i giudici di appello evidenziato che
correttamente il giudice di primo grado aveva negato la concessione
delle attenuanti generiche, in ragione del precedenti penali
dell’imputato;

– che manifestamente infondato è infine anche l’ultimo motivo
d’Impugnazione relativo alla eccessività della pena, tenuto conto che
l’obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata mesi
tre di arresto) deve ritenersi sufficientemente osservato, “qualora il
giudice dichiari di ritenere “adeguata” o “congrua” o “equa” la misura
della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto”, poiché la
scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice
abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi
previsti dall’art. 133 cod. pen.” (in tal senso, ex muitis Cass., Sez. 6,
Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Ftv. 184395);

restando, per altro, che la certificazione rilasciata dal pronto soccorso si

- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non
ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa
delle ammende, congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p.;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

delle spese del procedimento e della somma di C 1000,00 alla Cassa

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