Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1580 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1580 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALANGA RAFFAELE N. IL 29/07/1967
avverso la sentenza n. 4041/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16620/2013
Ritenuto:
che il ricorrente Falanga Raffaele, al quale è stata applicata la pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per il reato di tentata rapina
e lesioni personali
in Roma il 13.2.2013 denuncia violazione di legge e vizio della motivazione
con riferimento alla diversa qualificazione dei fatti,posto che lo strumento
utilizzato per la rapina, per le ridotte dimensioni non può qualificarsi coltello
e pertanto, il GIP non ha provveduto a valutare correttamente i fatti
contestati , essendo possibile una diversa ricostruzione degli stessi;
-che la doglianza è manifestamente inammissibile perché, in aderenza ai
principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità ,è già stato ritenuto che :”
:”Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt.
444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per
cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica
risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata
della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di
cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14
gennaio 2009, n. 5240; sez. un. 27.3.1992, Di Benedetto), né alla parte è
consentito rimettere in discussione con l’impugnazione il negozio processuale
mediante il quale ha esonerato il pubblico ministero dall’onere della prova di
responsabilità;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le
conseguenze di legge;
aggravate in danno di Danilov Adrian e porto d’arma impropria, commessi
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma di C 1.500,00
in favore della C ssa delle ammende.
a era di consiglio dell’8.10.2013
Così deciso in R