Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 158 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 158 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO NUNZIO N. IL 30/09/1969
avverso la sentenza n. 1630/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce del
chiaro tenore dell’art. 585, comma II, n. 2, c.p., secondo cui, ai fini della legge
penale, sono da considerare armi “tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla
legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo” e, quindi,
anche gli oggetti dei quali l’art. 4, comma II, della legge n. 110/1975 vieta appunto il
porto senza giustificato motivo, facendovi rientrare, oltre a quelli espressamente
indicati, anche “qualsiasi altro strumento non considerare espressamente come arma
da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo,
per l’offesa alla persona”; normativa, questa, con riguardo alla quale questa Corte ha
più volte avuto occasione di precisare che la stessa trova applicazione, con
conseguente configurabilità dell’aggravante “de qua”, indipendentemente dalla
circostanza che il porto dell’oggetto utilizzato per l’offesa alla persona fosse, al
momento del fatto, da ritenere giustificato (in tal senso, per tutte, Cass. V, 10 maggio
—7 giugno 2006 n. 19518, PG in proc. Lenci, RV 234429);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spee del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decì .0 in ‘ o
il 23 settembre 2013
o
Il Pgosidente

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ROTOLO
Nunzio fu ritenuto responsabile del reato di lesioni personali volontarie in danno di
Paduano Giuseppe, con l’aggravante dell’uso di arma impropria costituita da una
chiave svitabulloni o da altro simile attrezzo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale
unitamente a vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante
(in mancanza della quale il reato sarebbe stato da dichiarare estinto per sopravvenuta
remissione di querela), sull’assunto che non sarebbe stato da qualificare come arma
impropria un oggetto come quello summenzionato, in quanto facente parte del
normale corredo di un’autovettura e non avente come destinazione naturale l’offesa
alla persona;

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