Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 158 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 158 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLITI DOMENICO N. IL 10/02/1982
avverso l’ordinanza n. 370/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Mammoliti
Domenico di riconoscimento della continuazione tra i delitti di cessione e
detenzione di sostanze stupefacenti commessi a Bovalino e Siderno, nonché a
Benestare fino al 19/10/2004, giudicati con sentenza 13/4/2011 della stessa
Corte e quelli di traffico di stupefacente commesso nel 2007 nelle province di

appello di Brescia.
La Corte territoriale osservava che, benché le condotte fossero analoghe, in
entrambi i casi fungendo il Mammoliti da fornitore di sostanze stupefacenti,
sussisteva una notevole distanza temporale tra i fatti, una sostanziale – seppur
parziale – diversità spaziale e un’assoluta diversità dei contesti soggettivi
interagenti con Mammoliti: ciò impediva di ravvisare un unico disegno criminoso
tra le condotte, tale non potendo definirsi il generico programma di locupletare
attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti. La reiterazione criminosa era,
piuttosto, segno di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine
trae sostentamento: Mammoliti, in sostanza, era persona dedita
sistematicamente al traffico di sostanza stupefacente.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mammoliti Domenico, deducendo
violazione di legge e carenza di motivazione.
La Corte territoriale aveva dato atto dell’analogia tra le condotte e del
medesimo ruolo assunto dal ricorrente, entrambi indici della sussistenza di un
unico disegno criminoso, così come la residenzialità del ricorrente nella provincia
di Reggio Calabria. La motivazione appariva fragile nel sottolineare il distacco
temporale tra le condotte e la diversità dei contesti soggettivi: entrambe le
condotte di fornitura erano rivolte a mercati di potenziali acquirenti, nella
strategia criminosa presente in quegli anni, non interrottkda alcun periodo di
detenzione o di interesse giudiziario.
La motivazione, nella parte in cui aveva negato l’esistenza della
continuazione ed affermato la professionalità nel delitto, risultava meramente
formale, senza alcuna analisi degli elementi di fatto emergenti dalle sentenze di
condanna. Da esse si evinceva che non esisteva un “generico programma di
locupletazione criminosa” di Mammoliti, ma un unico programma che richiedeva
una necessaria evoluzione dinamica ed un mutamento di luoghi al fine di
allontanare i sospetti giudiziari, cosi’ da incrementare i guadagni illeciti in diversi
contesti, pur rimanendo unica la fonte di approvvigionamento.

2

atAA-.

Reggio Calabria e Brescia, giudicati con sentenza del 13/12/2011 della Corte di

La Corte aveva altresì omesso di valorizzare l’identica natura della sostanza
commercializzata (cocaina): esisteva, quindi, un programma delittuoso snodato’
negli anni attraverso una identica condotta di fornitura di sostanza e rivolta ad
una platea di acquirenti i finalizzatia al reperimento di un guadagno teso al
mantenimento del traffico.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che
l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro
specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di
regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato
progettuale sottostante alle condotte poste in essere; pertanto, l’identità del
disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio
temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la
successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei
reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anterioneSi è più volte ribadito, inoltre, che la
ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il
caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati
commessi) che caratterizza il reato continuato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato questi principi, rilevando che
la distanza cronologica tra le condotte poste in essere (tre anni) e la diversità
soggettiva e spaziale degli altri soggetti coinvolti nei reati (nel 2004 gli acquirenti
erano operanti nella provincia di Reggio Calabria, nel 2007 si trattava, invece, di
commercianti di droga operanti in quella di Brescia) non permetteva di ritenere
sussistente un unico disegno criminoso nel significato sopra ricordato: vale a
dire, di ritenere che, all’epoca delle prime cessioni nel 2004, Mammoliti avesse
già programmato le cessioni che avrebbe effettuato tre anni dopo.

Il ricorrente oppone a tale motivazioni motivi, da una parte generici,
dall’altra manifestamente infondati.
Nel censurare l’astrattezza della motivazione dell’ordinanza, che
dimostrerebbe che la Corte territoriale non avrebbe esaminato gli elementi di

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

fatto emergenti dalle sentenze di condanna, il ricorrente non ne evidenzia alcuno
che possa “avvicinare” le condotte del 2004 e del 2007; non solo, implicitamente
conferma che i contesti nell’ambito dei quali si erano svolte le condotte illecite
erano differenti, sia pure giustificando tale diversità con una “evoluzione
dinamica” della condotta; giustificazione – questa sì – del tutto astratta.

In realtà, il ricorrente propugna una nozione di continuazione del tutto
differente: se, infatti, per ritenerla sussistente, fosse sufficiente – come afferma

identica condotta di fornitura di sostanza e rivolta ad una platea di acquirenti
finalizzatik al reperimento di un guadagno teso al mantenimento del traffico”, è
evidente che la distinzione tra continuazione e professionalità nel reato
(giustamente valorizzata dalla Corte territoriale) verrebbe a svanire.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue

ex lege, in

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

il ricorrente – un “programma delittuoso snodato negli anni attraverso una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA