Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15799 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15799 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DRAGNE ILEANA nata il 26/01/1971 in ROMANIA

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/1/2017, la Corte di appello di Napoli confermava
integralmente la sentenza emessa il 9/2/2016 con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere aveva condannato Ileana Dragne alla pena ritenuta di
giustizia per concorso nei reati di rapina e lesione personale, entrambi aggravati.
Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, Ileana Dagne
era entrata nell’abitazione di Raffaele Setaro dopo avere concordato con lo
stesso una prestazione sessuale; durante la cena, poi, gli aveva somministrato

Data Udienza: 20/03/2018

una dose elevata di tranquillanti che avevano provocato nell’uomo uno stato
soporoso di incos. cienza; aveva quindi -fatto entrare due complici con i quali si era”
poi allontanata, previa sottrazione di una rilevante somma di denaro, di preziosi
e del telefono cellulare della vittima.

2. Propone ricorso Ileana Dragne, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza

della motivazione in punto di sussistenza della rapina aggravata.
I giudici di merito hanno ritenuto inattendibile la versione della
ricorrente, invero non illogica, senza spiegarne le ragioni: la stessa ha dichiarato
di essersi rifugiata nel sottoscala, temendo di trovare altri soggetti all’esterno
dell’abitazione; non vi è prova che fu lei a somministrare la sostanza soporifera
alla vittima, la cui reale causa di intossicazione non è mai stata provata. Inoltre,
il teste Vinciguerra, vicino di casa della persona offesa, non ha dichiarato di
avere visto la donna allontanarsi di corsa insomma ai due presunti rapinatori.
2.2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza
di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in punto di mancata assoluzione dell’imputata dal reato di
lesione personale: la persona offesa in una prima querela aveva dichiarato di
essersi ferita da sola e solo successivamente aveva riferito di un’aggressione e
della sottrazione dei beni.
2.3. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza
di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in punto di mancata concessione dell’attenuante della
partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen.: l’ingresso in casa
della vittima era assai agevole, cosicché il ruolo della Dagne non era stato
determinante.
2.4. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza
di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
alla ricorrente, incensurata, in condizioni precarie, debole e disorientata, una
pedina utilizzata da altri.
2.5. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza
di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione sulla mancata riduzione della pena.

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di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

2. Il primo e principale motivo di ricorso si pone in contrasto con alcuni
principi costantemente affermati dalla Suprema Corte.
2.1. Innanzitutto esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il
ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali.
La sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine
alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno
manifeste) e di contraddittorietà.
Nel caso di specie, poi, la Corte ha anche specificamente affrontato le
doglianze difensive, disattendendole sulla base di argomentazioni espresse in
senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del primo giudice: è ovvio che
sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur
condividendo le motivazioni espresse nella decisione impugnata, se ne dovesse
“inventare” di diverse.
In proposito va ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza si
salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo
grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a
maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi
nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del
16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n.
50119 del 17/10/2017, Ripamonti, non mass., nonché Sez. 2, n. 3935 del
12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
2.2. In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni del teste
Vinciguerra, richiamate dalla difesa, va ribadito che è inammissibile il ricorso per
cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur
richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con

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valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa

riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo,
Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Br Iegamotti, Rv. 265053; Sez. 3,
n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013,
Natale, Rv. 256723).
2.3. Infine va evidenziato che contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta,

8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il ricorso, invece, ha riproposto in larga parte, anche testualmente, le
doglianze svolte con l’appello, motivatamente disattese dalla Corte, sulla scorta
delle argomentazioni assai approfondite e logiche svolte dal Tribunale, con le
quali solo in minima parte si confrontò l’appellante.
2.4. Nella sentenza del Tribunale risulta evidenziato come le dichiarazioni
rese dall’imputata nel corso dell’esame dibattimentale fossero connotate da
“intrinseca contraddittorietà” e apparissero “chiaramente pretestuose” e del tutto
inverosimili, avuto riguardo alla descrizione del comportamento che la stessa
avrebbe tenuto all’arrivo dei due rapinatori e durante l’azione delittuosa ed a
quello che, pacificamente, tenne successivamente.
La donna, infatti, avrebbe aperto la porta a due uomini (in ipotesi)
sconosciuti e, invece di fuggire e chiedere aiuto, si sarebbe rifugiata nel
sottoscala; dopo l’allontanamento dei rapinatori, poi, la stessa non soccorse la
vittima, ma uscì di casa e dalla strada vide Raffaele Setaro fuori dal balcone,
piangente, che chiedeva aiuto; Setaro fu visto anche dal passante Clemente
Vinciguerra, il quale chiamò i Carabinieri e successivamente salì in casa, dove
insieme al figlio della persona offesa, rinvenne quest’ultima riversa sul letto, del
tutto incosciente.
Lo stesso teste – come ricordato nella sentenza impugnata – notò la
donna stazionare sotto casa della vittima insieme ai due rapinatori, con i quali si
allontanò rapidamente.
La sentenza di primo grado dà atto che questa ultima circostanza fu
confermata anche dal teste di P.G. Sangiovanni sulla base della visione delle
immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, collocate di fronte al
portone del palazzo ove abitava Setaro, e che l’imputata, nel corso dell’esame,
non seppe giustificare perché, dopo l’allontanamento dei rapinatori, lasciò sola la
vittima, in quelle condizioni.
La stessa decisione, inoltre, evidenzia un altro rilevantissimo fatto
ignorato dalla difesa negli atti d’impugnazione: dall’acquisizione dei tabulati

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come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n.

telefonici emerse un “frenetico intreccio di telefonate”, nei giorni precedenti ed
anche la sera stessa’ della rapina, fra ‘ la ricorrente ed i . coimputati,
separatamente giudicati.
La prova che fu la donna a versare la sostanza soporifera è data dalle
coerenti e precise dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle sommarie
informazioni testimoniali, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., riscontrate dal
ritrovamento della bottiglia di spumante e di due bicchieri contenenti ancora del
liquido: del resto, in casa con Raffaele Setaro, prima dell’ingresso dei rapinatori,

La dimostrazione che lo stato soporoso fu indotto da un’assunzione di
tranquillanti fu invero contestata in modo perplesso nell’atto di appello (“…la
stessa ricostruzione accusatoria, pur se verosimile, non ha condotto alla
conclusione che la Dragne possa aver concorso nel delitto di rapina, mancando la
prova della somministrazione dei tranquillanti da parte dell’imputata”); in ogni
caso la prova è data dalla deposizione del medico Vincenzo Formisano, il quale
visitò Setaro, che versava in stato soporoso, desunse subito la causa e
somministrò l’antidoto, ottenendo la positiva reazione del paziente.
La persona offesa, peraltro, riferì che, poco dopo avere bevuto un sorso
di spumante, su sollecitazione della ricorrente, si accorse di non avere più forze e
si sdraiò sul letto; dopo circa quindici minuti constatò che la casa era a
soqquadro e che la donna si era allontanata.
3. Il secondo motivo, inerente al delitto di lesione personale, contrasta
con il principio di autosufficienza, essendosi soltanto richiamato un atto (la
querela) senza alcun altro riferimento; in ogni caso non è affatto illogico che i
giudici di merito abbiano valorizzato e privilegiato le successive e più precise
dichiarazioni rese da Raffaele Setaro.

4.

Privo di ogni fondamento è il motivo in ordine al riconoscimento

dell’attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., poiché la stessa è configurabile
non quando l’apporto del concorrente non sia stato determinante od abbia avuto
una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti,
bensì soltanto quando esso abbia assunto un’importanza obiettivamente minima
e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare
trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del
17/11/2015, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna,
Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035).

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vi era solo la ricorrente.

La sentenza impugnata ha evidenziato il ruolo (ovviamente) tutt’altro che
– marginale avuto dalla ricorrente, la quale ridusse la vittima . in uno stato di
incoscienza e poi aprì la porta ai complici, che fece entrare in casa.

5. Manifestamente infondata è anche la doglianza in tema di attenuanti
generiche, negate dai giudici di merito in ragione della mancanza di resipiscenza
e soprattutto dalla gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputata,
emersa dalla condotta tenuta.

intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma
come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non
comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen.:
«posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di
consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della
sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il
giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l’affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del
18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 2, n.
35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694; Sez. 1, n. 37550 del 06/07/2016,
Cacace, n.m.).
In particolare, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o
circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis,
disposta con il d.l. legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente
non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 39566
del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 6, n. 13022 del 11/02/2016,
Esposito, n.m.).
La difesa ha invocato il riconoscimento di dette attenuanti sulla base della
incensuratezza della ricorrente (dato da solo insufficiente) e di una presunta sua
“vulnerabilità”, chiaramente smentita dalla ricostruzione del fatto e priva di ogni
riscontro.

6. Non è censurabile neppure la decisione della Corte territoriale di non
rispondere al motivo di appello con il quale, a fronte di una motivazione molto
puntuale del Tribunale in ordine alla quantificazione della pena, la difesa aveva

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Secondo il diritto vivente, le attenuanti generiche non possono essere

dedotto che la pena era “stata comunque eccessiva e ben poteva essere
contenuta in limiti più contenuti, tenuti presenti i criteri tutti di cui all’art. 133
c.p.”: si trattava di un motivo chiaramente inammissibile per difetto di specificità
intrinseca (presente quando le impugnazioni siano fondate su considerazioni di
per sé generiche o astratte ovvero non pertinenti al caso concreto), oltre che di
specificità estrinseca (che può essere definita come la esplicita correlazione dei
motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento
della sentenza impugnata).

originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto
irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il
relativo motivo, in quanto l’originaria inammissibilità della censura formulata con
l’atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun
pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della
censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione;
infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito
favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di
rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse
da parte del ricorrente» (così Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv.
263157; in senso esattamente conforme v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015,
Arcone, Rv. 265878).

7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente viene condannata al
pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma di C 2.000, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
Pjpr Messini D’Agostini
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Il Presidente

Va in questa sede ribadito il principio secondo il quale «l’inammissibilità

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