Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15797 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15797 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BIFOLCHI LORENZO n. a Perugia il 10/8/1979
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia in data 20/12/2016

-visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale,Felicetta Marinelli, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato,Avv. Gianalfredo Bolletta, che si è riportato ai motivi,
chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del
locale Tribunale- Sezione Distaccata di Todi- dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione
dei delitti di truffa e sostituzione di persona ascritti al Bifolchi e a Chiacchiera Orlanda;
confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente per la ricettazione di
1

Data Udienza: 20/03/2018

un assegno di provenienza furtiva ascritto al capo A) e riduceva la pena inflitta ad anni due di
reclusione ed euro 600,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato Bifolchi a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità dei delitti di cui agli artt. 494 e
640 cod.pen. nonostante la tardività della querela proposta da Liberati Patrizia, peraltro priva
di legittimazione all’istanza punitiva, avendo dichiarato di essere una collaboratrice della Assisi
Carni srl, circostanze che la Corte d’Appello ha omesso di rilevare, dichiarando l’estinzione per

2.2 la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio
dinanzi il Tribunale. La difesa denunzia che il giudice di primo grado ha dichiarato la
contumacia del Bifolchi nonostante l’assenza di prova di una valida notifica del decreto di
citazione all’imputato, attestata dal fatto che l’avviso di ricevimento non porta la firma del
prevenuto né di soggetti abilitati alla ricezione in sua vece con conseguente nullità assoluta
ed insanabile della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen. La difesa lamenta che la
Corte territoriale ha ritenuto tardivi i motivi relativi all’apparato circostanziale e al trattamento
sanzionatorio formulati in sede di discussione con riguardo al reato di ricettazione, opinando
che non si era formato ancora alcun giudicato sulla fattispecie.
3.11 ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi che la questione in ordine alla procedibilità dei reati
oggetto di declaratoria d’estinzione è preclusa dalla mancata devoluzione in appello e,
comunque, manifestamente infondata. Invero, il delitto ex art. 494 cod.pen. è perseguibile
d’ufficio mentre la contestata truffa è stata oggetto di rituale istanza punitiva giacchè, alla
stregua delle stesse alligazioni difensive, consta come la Palmieri in data 3 giugno 2008 abbia
riferito di due distinti episodi in suo danno, il primo risalente al giugno 2007 ed avente ad
oggetto la compravendita di due vitelli, il cui prezzo fu regolato con un assegno di euro 2000
di provenienza furtiva, fatti già in precedenza denunziati ai CC di Foligno; il secondo commesso
a fine maggio 2008, oggetto della contestazione di cui al capo C). Quanto alla veste della
Liberati, trattasi di eccezione mai prima sollevata dalla difesa cui incombeva l’onere di fornire
la prova in ordine al preteso difetto di legittimazione.
4. Destituita di pregio è anche l’eccezione di nullità della vocatio in judiciunn nel processo di
primo grado, risultando dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, che
l’imputato ha personalmente ricevuto in data 19/12/2009 la notifica del decreto di citazione a
giudizio, come attestato dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 776071796366 che
reca la sua sottoscrizione, mai formalmente disconosciuta.
2

prescrizione degli addebiti in luogo dell’improcedibilità;

5. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha esattamente rilevato che il gravame difensivo
non conteneva doglianze in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di
ricettazione sicchè la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante
ex art. 62 n. 4 formulata in sede di discussione è palesemente tardiva e inammissibili le
censure in questa sede proposte.
6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in considerazione dei

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

A

menico Gallo
67

profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA