Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15796 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15796 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NUNZIO MARCO nato il 07/05/1968 a TORINO

avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di
Torino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/7/2017, la Corte di appello di Torino dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Marco Di Nunzio avverso la sentenza emessa
il 21/6/2012 con la quale il Tribunale di Pinerolo aveva condannato Marco De
Nunzio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita.

1

Data Udienza: 20/03/2018

Secondo la Corte, con l’atto di appello la difesa non aveva avanzato
censure specifiche alle moiivazioni formulate d’al primo giudice, in ‘violazione
della disposizione dell’art. 581 lett.

c)

cod. proc. pen., come di recente

interpretata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

2. Propone ricorso Marco Di Nunzio, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per difetto e contraddittorietà di
motivazione, nella quale la stessa Corte richiama censure specifiche alla

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il principio è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che
hanno evidenziato come «il giudizio di appello non può e non deve essere inteso
come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni
argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto
richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri
termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente
puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi
della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di
specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo
l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello è
un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi
limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice
d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito
dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che

2

sentenza di primo grado contenute nell’atto di appello, ove pure si era chiesta la

pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la
realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art.
111, secondo comma, Cost.».
Con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno anche distinto il difetto
della “specificità intrinseca”, presente quando le impugnazioni siano fondate su
considerazioni di per sé generiche o astratte ovvero non pertinenti al caso
concreto, da quello della mancanza della cosiddetta “specificità estrinseca”, che
può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con

La Corte di appello di Torino ha rilevato questo secondo difetto.

3. Ritiene il Collegio che nell’atto di appello, in relazione all’affermazione
di responsabilità, la difesa si sia confrontata con le argomentazioni del primo
giudice, contestando, in particolare, che l’appropriazione dei beni, così come il
danneggiamento del locale, fosse imputabile all’imputato, prospettando sul tema,
sia pure per la prima volta, una versione alternativa e chiedendo sul punto la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, volta a dimostrare la pregressa
presenza di un altro conduttore e la rottura della porta d’ingresso.
Invero la Corte, nella motivazione della sentenza, ha nella sostanza
espresso le ragioni per le quali difettavano manifestamente i presupposti per
accogliere la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., valutazione che però non
poteva essere fatta con una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione,
peraltro adottata ad esito dell’udienza dibattimentale.

4. Ne consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, in
conformità anche alla richiesta del Procuratore generale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
Po Messini D’Agostini
tA,2(A/144,1,

A2x14,

Il Presidente
menico Gallo

le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

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