Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15795 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15795 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRONESTI’ GIUSEPPE nato il 04/03/1970 a POLISTENA

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
MARINELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Giovanni TRIPODI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/10/2016, la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava, in punto di responsabilità, la sentenza emessa il 4/6/2010 con la
quale il Tribunale di Palmi aveva condannato Giuseppe Pronestì (ed altri due
imputati non ricorrenti) alla pena ritenuta di giustizia per concorso in due reati di
riciclaggio, uno consumato e l’altro tentato.

Data Udienza: 20/03/2018

La Corte riformava la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta
a Pronestì in ragione della esclusione della recidiva.
Il ricorrente, titolare di un’autocarrozzeria, era ritenuto responsabile,
quanto al reato consumato, di avere apposto su un veicolo rubato le targhe di
una sua autovettura, della stessa marca e medesimo modello, in concorso con il
meccanico che materialmente stava eseguendo le operazioni al momento
dell’arrivo della Polizia nel capannone; quanto al reato tentato, di avere
smontato un motore provento di furto da un veicolo per rimontarlo su

condannato quale concorrente nel delitto di tentato riciclaggio.

2. Propone ricorso Giuseppe Pronestì, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192,
comma 1, cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., e mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al concorso, materiale o
morale, riferibile al ricorrente, non essendo stata dimostrata la disponibilità in
capo allo stesso dell’autovettura ritrovata in un garage, di proprietà della
suocera, adiacente alla sua autofficina.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, 530,
comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., 110 cod. pen. e vizio della
motivazione in quanto la sentenza impugnata si è fondata su indizi
dichiaratamente incerti, essendosi ravvisato un contributo del ricorrente “in
termini di ideazione e dal punto di vista morale”, in mancanza della prova di un
concorso materiale.
2.3. Vizio della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc.
pen. e 648 bis cod. pen., quanto alla valutazione degli indizi dal significato non
univoco per il tentato riciclaggio contestato al capo b).
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110
e 648 bis cod. pen., non essendo stato dimostrato che il motore rubato, trovato
vicino all’autovettura di Armando Amato, dovesse essere montato sulla stessa, e
che Pronestì fosse a conoscenza della provenienza delittuosa del motore.
2.5. Violazione di legge, poiché la condotta contestata non era finalizzata
ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni rubati e
pertanto integra il meno grave reato di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

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un’autovettura incidentata della stessa marca, il cui proprietario è stato

2. Con i primi due motivi, inerenti alla condanna . per il riciclaggio
consumato, la difesa ha trascurato il principio, costante in giurisprudenza,
secondo il quale esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più
adeguata – valutazione delle risultanze processuali.

ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità
(tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
Nel caso di specie, poi, la Corte ha anche specificamente affrontato le
doglianze difensive, disattendendole sulla base di argomentazioni espresse in
senso adesivo a quelle del primo giudice, riportate nella sentenza: è ovvio che
sarebbe priva di ogni fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur
condividendo le motivazioni espresse nella decisione impugnata, se ne dovesse
“inventare” di diverse.
In proposito va ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza
si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo
grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a
maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi
nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del
16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n.
50119 del 17/10/2017, Ripamonti, non mass., nonché Sez. 2, n. 3935 del
12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
I giudici di merito hanno evidenziato che al sopraggiungere della Polizia,
nel capannone ove si trovava l’autocarrozzeria di Pronestì, il meccanico Nicola
Rodofili (nei confronti del quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile)
aveva appena terminato di effettuare l’operazione di sostituzione delle targhe,
apponendo quelle del fuoristrada di proprietà del ricorrente, che si trovava
nell’autofficina, su quella provento di furto, ritrovata in un garage adiacente di
proprietà della suocera: si legge nella sentenza del Tribunale che “i due locali, il

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La sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione in

garage e l’autocarrozzeria, sono corpi di fabbrica contigui e al piano superiore
rispetto all’autOcarrozzeria è situata l’abitazione del Prones. tì”.
Nel corso del dibattimento di primo grado Rodofili e Pronestì hanno
dichiarato entrambi che era stato il secondo ad incaricare il dipendente di recarsi
ad aprire l’officina; il ricorrente ha sostenuto di essere stato all’oscuro della
sostituzione delle targhe prelevate dall’autovettura di sua proprietà e apposte su
quella rubata, operazione che ignoti “avevano effettuato a sua insaputa per
danneggiarlo”.

possibilità che il meccanico, in concorso con terzi ignoti, potesse avere
autonomamente adottato una simile iniziativa, tenendo all’oscuro il proprio
datore di lavoro proprietario del veicolo, non solo sotto un profilo logico, ma
anche sulla base di un alibi che con motivazione ampia e adeguata il Tribunale
prima e la Corte poi hanno ritenuto falso e non solo fallito, come invece dedotto
dal ricorrente.
Nella sentenza di primo grado, infatti, si sono indicati plurimi elementi
(non scalfiti dai documenti richiamati ed allegati dalla difesa) in base ai quali va
escluso che la mattina del controllo Pronestì si trovasse a Napoli; egli
“verosimilmente si trovava dentro la sua autocarrozzeria insieme al coimputato e
riusciva a fuggire all’arrivo degli agenti: è quella sagoma di sesso maschile che
l’agente Ciprioti Fabio ha visto dileguarsi da una porta sul retro non appena la
Polizia faceva irruzione nel capannone”, valutazione questa espressamente
condivisa dai giudici di appello.
La difesa contesta la sicura identificazione del fuggitivo nel ricorrente,
circostanza che però non risulta decisiva, in quanto, alla luce della ricostruzione
dei giudici di merito, è sufficiente, ai fini della sua responsabilità concorsuale,
che lo stesso fosse ben consapevole che nella sua autocarrozzeria e
nell’adiacente garage, pure nella sua disponibilità, si fosse effettuata la
sostituzione contestata con l’utilizzo delle targhe della sua autovettura,
operazione che non trova spiegazione alternativa a quella della finalità di
occultare la provenienza delittuosa dell’altro veicolo.
Detta consapevolezza e la mala fede di Giuseppe Pronestì sono state
legittimamente desunte anche dall’alibi falso, con il quale egli cercò di
accreditare la propria assenza dall’officina, quel giorno, sostenendo di essersi
recato a Napoli: secondo costante giurisprudenza, infatti, l’alibi falso ha un
rilevante valore indiziario, in quanto sintomatico, a differenza di quello fallito, del
tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità (cfr., ad es., Sez.
5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148; Sez. 1, n. 18118 del
11/02/2014, Rv. 261993).

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I giudici di merito non hanno creduto a questa versione dei fatti ed alla

3. “Quanto al terzo ed al quarto motivo, “la sicura responsabilità di
Pronestì per l’operazione delittuosa consumata con l’utilizzo delle targhe della
sua autovettura, apposte su quelle del veicolo dello stesso modello, provento di
furto, ha indotto i giudici di merito a ritenere il ricorrente (in concorso con il
proprietario dell’autovettura, condannato con sentenza per lui irrevocabile)
colpevole anche del riciclaggio tentato, in ragione della medesimezza del
contesto spazio-temporale.
Infatti, nello stesso garage ove vi era il veicolo di provenienza furtiva, sul

quale erano state apposte le targhe di quello di Pronestì, era custodita
l’autovettura incidentata di proprietà di Armando Amato; da questo mezzo era
stato smontato il motore, vicino al quale ce n’era un altro, di provenienza furtiva,
corrispondente ad un veicolo identico per marca e modello a quello di Amato: in
questo quadro risulta logica e non censurabile l’ipotesi che “la Ford Fiesta ed il
motore rubato siano stati portati dall’Amato al Pronestì proprio perché
quest’ultimo procedesse ad effettuare identica operazione” (così la sentenza di
primo grado) e che il ricorrente, quel giorno, fosse “intento a dedicarsi alle
attività di alterazione di veicoli o parti di essi di provenienza delittuosa” (in questi
termini la decisione impugnata).

4. Il tema della qualificazione giuridica, introdotto con il quinto motivo, è
inammissibile in quanto non proposto in appello: non possono essere dedotte
con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia
correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione,
ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di
quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707
del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,
Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368,
proprio in tema di diversa qualificazione giuridica del fatto; Sez. 3, n. 16610 del
24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.
266202).
In ogni caso la censura è manifestamente infondata, atteso che, secondo
la costante giurisprudenza di legittimità, si configura il delitto di riciclaggio
quando su un’autovettura venga sostituita la targa o manipolato il numero del
telaio ovvero smontato il motore, condotte che costituiscono operazioni tese ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del veicolo (Sez. 2, n.
56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553; Sez. 2, n. 5505 del
22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013,

5

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Giordano, Rv. 257059; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma, Rv. 256056;
Sez. 2; n. 44305 del 25/10/ -2005, Alaimo, Rv. 232770).

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al
pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma di C 2.000, così equitativamente fissata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/3/2018.

Il Consigliere estensore
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ragione dei motivi dedotti.

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