Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15794 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15794 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SIGNORINI ANDREA n. a Genova il 9/8/1972
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 6/10/2016

-visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Genova confermava integralmente la
decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Signorini
colpevole del delitto di appropriazione indebita, condannandolo, previo riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di giorni 15 di reclusione ed euro 50,00
di multa.

1

Data Udienza: 20/03/2018

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’illogicità, la
carenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione all’erronea valutazione della prova
circa la legittimazione ad esercitare il diritto di querela. Osserva il ricorrente che i giudici di
merito hanno ritenuto che l’istanza punitiva sia stata correttamente presentata
dall’amministratore della srl Planet Video 2 Member Cinema Store Gorup, Signora Linda
Navoni, qualificatasi come amministratrice e legale rappresentante della compagine, sebbene
dalla visura camerale prodotta risulti che la stessa all’epoca della querela non ricopriva più la
carica sociale né era legittimata alla querela in forza di procura speciale. Infatti, dal richiamato

La Corte d’appello ha incongruamente ritenuto che a fronte dell’attualità dei poteri di
rappresentanza affermata in querela spettava all’imputato dimostrare che la Navoni non era
stata confermata nella carica e che, pertanto era priva di legittimazione, affermazione che viola
la ripartizione dell’onere probatorio che impone all’accusa la prova sul punto.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
E’ affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della riferibilità della
querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all’art. 337 cod. proc. pen. si limita a
richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la
presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto, con la
conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 5, n.
8368 del 26/09/2013 , Giacobelli, Rv. 259037;Sez. 2, n. 12455 del 04/03/2008 , Mondì, Rv.
239747).

Infatti, quando si tratta di società di capitali l’onere a carico del querelante è adempiuto con la
mera indicazione della legale rappresentanza che comporta l’implicito riferimento all’art. 2384
cod. civ. e alle regole civilistiche bisogna far riferimento in tema di ripartizione dell’onere
probatorio. La giurisprudenza in proposito ha affermato il risalente e consolidato principio
(esportabile in tema di legittimazione alla querela) secondo cui in materia di rappresentanza
processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore
non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in
giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il
potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto,
poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti
soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in
cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a
pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a
condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia
tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine
2

documento emerge che la stessa era cessata dalla carica nel 2008.

all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il
soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche
asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza
processuale della persona giuridica stessa (Sez. U. Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv.
599251; in termini Sez. 3, n. 20563 del 30/09/2014, Rv. 632726).

Pertanto, in caso di querela sporta dall’amministratore, legale rappresentante di una società di
capitali, l’imputato, il quale sostenga il difetto di potere o di rappresentanza deve dare la

2, n. 6745 del 21/03/1975, Talarico, Rv. 130334).
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in considerazione dei
profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il consigliere estensore
AL.k.”
Anna Mari
De Santis
,

Il Presidente
Amenico Gallo –

prova del proprio assunto perche la querela venga dichiarata inammissibile ( in tal senso Sez.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA