Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15793 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15793 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 04/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PURPO RAFFAELE N. IL 25/12/1965
2) SAVO SABRINA N. IL 01/10/1969
avverso l’ordinanza n. 1863/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
26/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EI.,SARE1TA RO I;
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 26 giugno 2012 ha
confermato l’ordinanza dell’i giugno 2012 maggio 2010 del G.i.p. presso il
Tribunale di Velletri che ha applicato a Purpo Raffaele la misura della custodia
cautelare in carcere e a Savo Sabrina, quella degli arresti domiciliari, indagati
per i reati p. e p. dagli artt. 110 cp e 73 comma 1 bis DPR 309/90, in relazione
alla cessione, in concorso con altri, di 4 Kg di hashish e 460 grammi di cocaina a
Pagnozzi Daniele, in Pomezia il 4 marzo 201 ed il Purpo anche in relazione alla

2. Il difensore del Purpo ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi:1) Inosservanza od erronea
applicazione della legge penale in ordine alla determinazione del luogo del
commesso reato, che non sarebbe quello ove fu rinvenuta la sostanza
stupefacente al momento della sua cessione ma quello nel quale si sarebbe
perfezionato l’accordo; 2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento agli artt. 273, 274, 275 e 292 lett. c) c.p.p. per l’insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, in quanto per entrambi i capi di imputazione ascritti
al Purpo vengono utilizzate, ma in maniera frammentaria le medesime
intercettazioni telefoniche tra il Purpo ed il suocero Savo Mario, che non hanno
contenuto pregnante, ossia non svolgono un costante ed assoluto riferimento
all’affare illecito oggetto di contestazione; inoltre i medesimi vizi concernono le
esigenze cautelari, in quanto si sarebbe ritenuto sussistente il pericolo di
reiterazione di gravi reati , nonostante l’incensuratezza dell’indagato ed il tempo
trascorso dalla commissione dei reati.
3. Anche Savo Sabrina, tramite il proprio difensore, ed unitamente a Purpo
Raffaele, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Mancanza
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità
degli indizi, in quanto i giudici non hanno tenuto conto che da un’attenta lettura
delle intercettazioni poteva riconoscersi alle stesse un contenuto alternativo; 2)
Inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento agli
artt. 273, 274, 275 e 292 lett. c) c.p.p. in quanto si sarebbe ritenuto sussistente
il pericolo di reiterazione di gravi reati, nonostante l’incensuratezza degli indagati
ed il tempo trascorso dalla commissione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva la Corte che i ricorsi sono infondati. Come è noto l’ambito del
controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non
riguarda la ricostruzione dei fatti, né le valutazioni, tipiche del giudice di merito,
sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, né la

cessione di 20- 25 kg di hashish, in epoca precedente al 16 febbraio 2010.

riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate,
compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute
adeguate, in quanto questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare
e del tribunale del riesame.
2. Questa Corte osserva che l’ordinanza oggetto della presente impugnazione è
sorretta da esaustiva e logica argomentazione motivazionale circa le ragioni
giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione. Il Collegio del

nella cessione delle sostanze stupefacenti, in quantità non trascurabile, facendo
riferimento al contenuto di numerose intercettazioni che in una lettura congiunta
e coesa, come già effettuata dal G.I.P., li hanno indotti a ritenere sussistente una
significativa attività di cessione di sostanze stupefacenti, riconducibili agli
indagati, ed agli altri coindagati in concorso, ed ha tratto da tale ricostruzione
anche il fondamento del rigetto dell’eccezione di incompetenza, avendo
evidenziato che la consumazione dei reati andava individuata con riferimento al
luogo di effettiva disponibilità dello stupefacente in Pomezia, da parte del
coindagato Pagnozzi, ove si esercitava l’attività di spaccio, con conseguente
competenza della Procura della repubblica presso il Tribunale di Velletri.
3. Il provvedimento impugnato ha svolto una motivazione ampia e dettagliata,
fornendo compiuta risposta alle singole doglianze difensive, per concludere nella
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso dei ricorrenti nella
cessione di 4 Kg di Hashish e 460 grammi di cocaina, affidati per il trasporto a
Savo Mario e destinati al Pagnozzi, sottolineando il ruolo preminente nella
gestione del traffico del Purpo e del coindagato Pagnozzi ed il coinvolgimento
della Savo, che svolgeva un ruolo di raccordo tra il convivente Purpo, il padre
Savo Mario ed il Pagnozzi. La motivazione del provvedimento impugnato risulta
fuindi completa e coerente sotto il profilo logico, anche in relazione alla
sussistenza delle esigenze cautelari, compresa la valutazione di adeguatezza
della misura cautelare detentiva della custodia in carcere per il Purpo, del quale i
giudici hanno sottolineato la capacità imprenditoriale nella gestione della droga e
quindi la pericolosità sociale dello stesso per il rischio di recidiva, e degli arresti
domiciliari per la Savo, ritenendo sussistente anche per la stessa un rischio di
recidiva, fronteggiabile con la misura gradata come applicata.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati ed al rigetto consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

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riesame ha infatti spiegato le ragioni per le quali gli indagati risultavano coinvolti

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94, c.1-ter
disp. att. c.p.p. in relazione a Purpo Raffaele

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

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