Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15792 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15792 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BISIGNANO UMILE n. a Bisignano il 29/4/1954
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 5/10/2016

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno;
Udito il difensore della p.c. Avv. Gianluca Garritano che ha depositato conclusioni scritte e nota
spese;
Udito il difensore dell’imputato Avv. FrancescoD’Alessandro che si è riportato ai motivi,
chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 27392/16 resa in data 19/5/2016 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta
Penale, annullava la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro del 15/9/2015 che aveva
confermato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di concussione
continuata ascrittogli al capo A) della rubrica per aver costretto, nella qualità di sindaco del
Comune di Bisignano, Ivan De Bonis, amministratore unico della società che gestiva la casa di
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Data Udienza: 20/03/2018

riposo Vincenzo Giglio, ad assumere alle dipendenze della compagine Alessandro Funnarola
quale custode e Sonia De Luca quale assistente sociale, minacciando in caso contrario di
estrometterlo dalla gestione della struttura e di ritardare l’emissione dei mandati di
pagamento per spettanze già maturate.
La pronunzia rescindente rilevava che dalla sentenza impugnata non emergeva con chiarezza
se le manifestazioni minacciose nei confronti della p.o. fossero temporalmente collocabili nel
corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali,quando il ricorrente

elezione; evidenziava, inoltre, che la Corte territoriale aveva omesso di precisare tempi, forme
e note modali della condotta concussiva all’interno di una congrua ed esaustiva ricostruzione di
tale decisiva fase e non aveva sottoposto a vaglio la censura in ordine all’invocata applicabilità
della meno grave fattispecie di cui all’art. 319 quater cod.pen.
La Corte d’Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio di
penale responsabilità del Bisignano per il delitto di concussione, determinando la pena in
concorso di attenuanti generiche- già riconosciute in primo grado- in anni due mesi otto di
reclusione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo :
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 192 cod.proc.pen.
laddove è stata riconosciuta l’attendibilità del narrato della p.o. senza considerare in alcun
modo gli elementi di prova ( diretta e indiretta) in insanabile contrasto con la ricostruzione dei
fatti ritenuta in sentenza in relazione al capo A). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale è
incorsa in errori valutativi che si traducono in cattivo governo delle norme giuridiche in tema di
apprezzamento della prova con riguardo ad entrambi i profili oggetto d’annullamento. In
dettaglio, la difesa ritiene che la sentenza impugnata sia fondata su un apprezzamento
parziale e scorretto delle prove acquisite, avendo trascurato le deduzioni difensive esposte nei
motivi d’appello, in parte recepite dalla sentenza annullata con la quale il giudice del rinvio non
ha ritenuto di doversi confrontare. Infatti, ha ritenuto l’esistenza di plurimi elementi che
consentono di collocare temporalmente le minacce rivolte dal Bisignano al De Bonis in epoca
successiva all’assunzione della qualità di sindaco sebbene la p.o. non sia stata in grado di
indicare anche una sola condotta di minaccia successiva all’insediamento mentre quelle
asseritamente formulate nel corso della campagna elettorale non sono idonee ad integrare la
fattispecie di concussione per difetto della qualifica pubblicistica dell’agente. E’ stato lo stesso
De Bonis a riferire con riguardo all’assunzione del Funnarola che l’imputato si limitò ad una
telefonata con la quale gli comunicava che il giovane l’aveva cercato senza riuscire a mettersi
in contatto con lui mentre la De Luca si presentò presso la casa di riposo spendendo il nome
del sindaco, senza alcun diretto intervento del medesimo. Le uniche minacce riferite dalla p.o.
risultano temporalmente collocate nel periodo precedente le elezioni del 2007 e appaiono
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non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, o nel periodo successivo alla sua

finalizzate prima ancora che procacciare assunzioni presso la Socagen ad ottenere il consenso
elettorale del De Bonis.
Inoltre, secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata ha operato un’indebita
sovrapposizione tra richieste di assunzione e minacce a carattere costrittivo, reiteratamente
confondendo i due profili e ritenendo con un evidente salto logico che dalle minacce formulate
in sede di campagna elettorale possano discendere, quasi come necessaria conseguenza,
analoghe condotte del medesimo tenore anche in epoca successiva. Incongrui risulterebbero

alla p.o. dallo Scalmazzi come pure il fatto che il Funnarola e la De Luca si siano presentati al
De Bonis asserendo di essere stati mandati dal Sindaco. Ancor più fragile risulterebbe
l’argomento speso dalla Corte d’Appello in ordine alla maggior credibilità della tesi che vuole la
denunzia non frutto di un intento ritorsivo per l’annunciata intenzione dell’amministrazione
comunale di non rinnovare la concessione alla Socagen ma il portato delle continue
intromissioni dell’imputato nella gestione dell’attività, nonostante le difformi emergenze
processuali che la Corte ha incongruamente svalutato.
Analogamente la sentenza impugnata ha errato nella valutazione della credibilità del
dichiarante con riguardo all’asserita mancanza di puntualità nei pagamenti da parte del
Comune dal momento che le dichiarazioni della p.o. sul punto risultano smentite dai documenti
acquisiti al fascicolo e dall’esito della causa civile che ha rigettato l’azione della Socagen nei
confronti dell’amministrazione comunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della stessa.
Il De Bonis risulta ugualmente scarsamente credibile

nella ricostruzione della vicenda

concernente l’assunzione del Fumarola ( il quale, peraltro, ha sempre negato qualsiasi
interessamento dell’imputato per favorirla) dal momento che alla scadenza del contratto a
tempo determinato, pretesamente stipulato per effetto dell’intervento coercitivo del
prevenuto, il De Bonis rinnovò il contratto trasformandolo a tempo indeterminato. Dette
circostanze non sono state valutate dalla Corte territoriale che ha parimenti trascurato la
difforme versione dell’incontro presso l’Hotel Ferramonti offerta dal teste Paffile mentre sono
prive di attitudine a riscontrare le propalazioni delle p.o. le dichiarazioni dei testi Russo e
Broccolo. L’arbitraria selezione delle evidenze disponibili e la mancata scrupolosa verifica della
credibilità delle prove dichiarative integrano ad avviso della difesa un grave vizio
motivazionale rilevante sotto i profili dell’erroneità, della parziale mancanza e della illogicità
dell’apparato giustificativo;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità
dell’imputato per il delitto di concussione invece che di induzione indebita. Il ricorrente lamenta
che la Corte d’Appello ha confermato la sussunzione del fatto nel paradigma dell’art. 317
cod.pen. sulla base di una rappresentazione dei fatti smentita dalle acquisizioni probatorie dal
momento che l’asserita minaccia di ostacolare i pagamenti alla Socagen avrebbe avuto ad
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al fine della collocazione temporale delle pretese minacce i riferimenti alle circostanze riferite

oggetto somme che il De Bonis richiedeva al Comune ma non gli erano dovute, come accertato
in sede dibattimentale e nel contenzioso civile tra le parti, circostanze che la Corte ha omesso
di valutare e che inducono a ritenere che – in considerazione delle innumerevoli inadempienze
della società- l’accondiscendenza del De Bonis alle richieste di assunzioni debba inquadrarsi in
un’ottica di specifico tornaconto personale volto ad evitare che il Comune iniziasse a
contestare il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e a rifiutare i pagamenti.

3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome infondato. Devesi in via di premessa
evidenziare che la pronunzia rescindente ha delimitato l’ambito del rinvio alla ricostruzione e
collocazione temporale delle condotte minacciose e alla necessità di scandagliare l’eventuale
applicabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 319quater cod.pen. Siffatta precisa
perimetrazione palesa l’inammissibilità delle censure che concernono l’attendibilità della p.o.,
trattandosi di profilo non censurato né imprescindibilmente connesso all’accertamento
demandato alla Corte territoriale, che anzi presuppone l’affidabilità del narrato della p.c.,
imponendone la rivalutazione all’esclusivo fine del corretto inquadramento giuridico.
È insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che anche nel giudizio penale il
giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva quando una sentenza di
annullamento parziale riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni
ovvero quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo
imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in
relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
206170).

Se, pertanto, la libertà del giudice di rinvio è completa quando la precedente sentenza di
merito sia stata totalmente messa nel nulla dalla pronuncia della Cassazione, è invece
condizionata quando l’annullamento sia stato parziale, mantenendo pieno effetto ad alcune
statuizioni giacchè in tal caso la sentenza del giudice di rinvio si integra con quelle parti
dell’originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto che la Corte di Cassazione
ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito. La libertà di indagine del giudice di rinvio
non può, dunque, che essere interpretata nel senso che tale libertà deve ritenersi piena nei soli
ambiti che non coinvolgono questioni ormai precluse a seguito delle pronunce già effettuate e
ritenute intangibili dalla Corte di Legittimità.
Questa Corte ha, inoltre, precisato che l’art. 624 cod.proc.pen. con l’espressione “parti della
sentenza”, che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale
annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia
giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione
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CONSIDERATO IN DIRITTO

ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa
contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in
relazione a questi ultimi, la decisione adottata autorità di cosa giudicata (Sez. 1, n. 11041 del
05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). Nel caso di specie, il rinnovato apprezzamento della prova
dichiarativa in conformità alla decisione di primo grado ha un valore meramente ricognitivo e
non è suscettibile di censura alla luce dell’art. 628, comma 2, cod.proc.pen.
4. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità del

dibattimentale, ritenendo che le minacce a valenza costrittiva poste in essere nei confronti del
De Bonis siano iniziate già nel corso della campagna elettorale e proseguite dopo l’elezione a
Sindaco del prevenuto nel maggio 2007, culminando nella diretta presentazione del Fumarola e
della De Luca al De Bonis ” a nome del Sindaco” per l’assunzione. La tesi di un’insanabile
cesura tra le condotte minatorie attuate dal Bisignano nei confronti del De Bonis in epoca
antecedente la rielezione e l’assunzione dei due lavoratori non è condivisibile alla luce della
complessiva ricostruzione della vicenda operata dalle conformi sentenze di merito. Invero,
risulta pacificamente accertato che il Bisignano, già Sindaco dell’omonimo Comune dal giugno
2006 al febbraio 2007 e rieletto a seguito dello scioglimento del consesso e dell’indizione di
nuove elezioni amministrative, nutriva ragioni di risentimento nei confronti della p.o. ,
responsabile della gestione della Casa di Riposo Giglio, per motivi politici, non avendo il De
Bonis appoggiato la sua candidatura già nel 2006, esponendosi ad iniziative latamente
ritorsive, avendo in tal senso la parte civile interpretato gli stretti controlli amministrativi cui la
struttura veniva assoggettata e i ritardi nella corresponsione dei pagamenti per i servizi
prestati. Nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione a seguito del
commissariamento, il sindaco uscente Bisignano, nuovamente candidato,in almeno due
occasioni incontrava, grazie all’intermediazione di conoscenti, il De Bonis sollecitandone
l’appoggio politico, pretendendo l’assunzione presso la struttura di soggetti da lui segnalati e
paventando in caso contrario gravi ricadute sulla gestione della Casa di Riposo. Per tal via
conseguiva il consenso del De Bonis ad appoggiarlo nella nuova tornata elettorale e a farsi
carico delle segnalazioni di lavoratori da assumere.

4.1 Deve innanzitutto rilevarsi come la ricostruzione dei fatti accreditata dalle sentenze di
merito evidenzi l’assenza di soluzioni di continuità nell’azione del prevenuto tra il primo e il
secondo mandato sicchè il primo giudice segnalava che ” la condotta del Bisignano è
costantemente connotata dall’abuso delle qualità e dei poteri connessi alla carica, anche nel
breve periodo in cui giuridicamente non li esercitava”. Alla luce di detto rilievo deve
osservarsi che le condotte poste in essere dal Bisignano nel corso della campagna elettorale
del 2007 non erano attribuibili ad un privato cittadino candidato ad una carica amministrativa
sibbene ad un amministratore che a distanza di poche settimane dallo scioglimento del
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ricorrente in esito ad un ampio scrutinio delle circostanze di fatto acquisite in sede

consiglio comunale si ricandidava alla massima carica, spendendo nelle sue relazioni con gli
oppositori politici qualifiche e poteri che più non gli competevano ma che erano di fatto
esercitati dal momento che nel corso dell’incontro con il De Bonis presso l’Hotel Ferrannonti,
intermediato da Tommaso Paffile, egli non esitava a telefonare alla funzionaria Agatina
Bentivedo per sollecitare alcuni pagamenti a favore della Casa di Riposo.
Non è, dunque, fuor di luogo il richiamo al disposto dell’art. 360 cod.pen., in base al quale, se
la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, l’esistenza di questo non è

di carattere generale, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale
tra la – pur cessata – qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato.
La pronunzia rescindente ha al riguardo segnalato che la norma in esame stabilisce un
peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle relative
fattispecie incriminatrici e la concreta capacità offensiva di una condotta la cui realizzazione è
in concreto resa possibile dalla natura dell’attività precedentemente esercitata, precisando che
l’ultrattività della qualifica personale si basa su un collegamento di natura funzionale con il
fatto che il legislatore ha in via eccezionale considerato rilevante ma la tassatività della relativa
sequenza temporale impone pur sempre di ritenere che il fatto deve seguire la perdita della
qualità, non precederne l’assunzione. Nella specie, in guisa del tutto peculiare le più evidenti
condotte costrittive risultano intercluse da segmenti temporali che vedono il ricorrente
ricoprire la qualifica di P.u. e anche nel periodo della campagna elettorale del 2007 la condotta
del prevenuto recava l’impronta della carica solo formalmente cessata.

4.2 Ma anche a voler diversamente opinare deve rilevarsi che le minacce profferite nei
confronti del De Bonis, aventi ad oggetto il preannunziato intralcio nella gestione della casa di
riposo e il ritardo nei pagamenti dovuti, erano dotate di un’efficienza causale destinata a
protrarsi nel tempo, non esaurendo la loro carica intimidatoria al momento della loro
formulazione. La prospettazione di un comportamento emulativo teso ad ostacolare la gestione
dell’attività imprenditoriale della p.c. era, infatti, destinata ad attualizzarsi con la rielezione
del Bisignano e con la richiesta di dar corso alle assunzioni di soggetti dal medesimo
raccomandati.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la promessa di denaro o di altra utilità è
sufficiente per la consumazione del reato di concussione solo quando il fatto costrittivo sia
unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intinnidatrice del pubblico ufficiale
tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad
una pluralità di atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. In tal caso l’originaria
promessa di future utilità costituisce soltanto una generica adesione ad una proposta che, per
essere operante, ha bisogno del realizzarsi di successive condizioni tra cui la sussistenza
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esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto, disposizione che pone un principio

attuale del potere del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, Teardo, Rv. 181951;
n. 2142 del 26/09/2007, Marino e altri, Rv. 238836).

Il condivisibile principio desumibile dalle pronunzie richiamate in ordine ad un fatto costrittivo
che proiettandosi nel futuro riproduca il nnetus e lo attualizzi in relazione ai singoli episodi di
indebita dazione trova conforto sistematico nell’affermazione secondo cui il delitto di
concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per
effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico

venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi
l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo
(Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macri’ e altro, Rv. 265453).
4.3 Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere, secondo gli assunti difensivi, che la carica
minatoria espressa dal ricorrente nei confronti del De Bonis si sia limitata alla fase della
campagna elettorale senza rinnovate esplicite manifestazioni in epoca successiva, non è
revocabile in dubbio che la concreta attivazione del sinallagma illecito, che subordinava la
garanzia dei pagamenti e la tranquillità della gestione della casa di riposo all’assunzione dei
soggetti segnalati dal sindaco, è avvenuta solo a seguito della rielezione del Bisignano e faceva
leva sulla concreta, sia pure implicita, rievocazione e attualizzazione della minaccia e sulla
conseguente coartazione della volontà del privato. Che alcuna cesura sia ravvisabile nella
condotta del prevenuto sotto il profilo dell’abuso costrittivo emerge con evidenza dalla
ricostruzione dell’episodio dell’assunzione del Fumarola effettuato dalla p.o. e convalidato dalle
dichiarazioni del Russo, giacchè l’omonimo assessore che accompagnò il giovane presso
l’abitazione del De Bonis si limitò ad asserire ” questa è la persona”, ottenendo
dall’interlocutore l’invito a recarsi presso la Casa di Riposo il giorno successivo per
l’assunzione. E nello stesso senso depone la telefonata del Bisignano al De Bonis intesa a
rappresentargli che il Fumarola lo aveva cercato senza trovarlo, telefonata che nella sua
apparente asetticità dimostrava il personale interesse del Sindaco all’assunzione e rendeva
concreta ed attuale l’alternativa di ritorsioni in danno della società in caso di diniego.

Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale le minacce e le richieste di
assunzioni sono progressive espressioni della condotta abusiva, caratterizzate dalla perdurante
costrizione della libera determinazione del privato che, quantunque iniziata ancor prima della
riassunzione della carica di sindaco da parte del Bisignano, è pervenuta a consumazione in
epoca successiva all’elezione con conseguente integrazione dell’illecito ascritto sub A).
5. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi con riguardo alle censure che attingono la mancata
sussunzione del fatto nella fattispecie di induzione indebita.

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servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo,

Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del
2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente
che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui
deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun
vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo
con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e si distingue dal delitto di induzione
indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui
condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si

libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini
decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché
motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di
una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470; Sez.
6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta e altro, Rv. 267277).
I caratteri scriminanti del danno antigiuridico e del vantaggio indebito risultano nella specie
correttamente scrutinati dal momento che s’appalesa sicuramente contra jus la richiesta di
assunzione di plurimi soggetti pretesa dall’agente ad onta delle esigenze della società gestrice
della struttura, senza alcuna considerazione dei profili professionali eventualmente necessari e
in dispregio di trasparenti procedure di selezione del personale, al fine di soddisfare in maniera
clientelare le istanze di soggetti elettoralmente vicini al Sindaco. Né può riconoscersi pregio
all’argomento che adombra un interesse calunnioso del De Bonis alla denunzia in
considerazione della propalata volontà dell’amministrazione di non rinnovare alla scadenza il
contratto in corso con la Socagen, trattandosi di un’illazione smentita dagli esiti processuali
che confermano, invece, la situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società
e l’esistenza di un contenzioso economico con il Comune, dati che danno conto della
penetrante incidenza delle minacce formulate nei confronti della p.o., la cui portata è
insuscettibile di essere ridimensionata per effetto del postumo riconoscimento delle ragioni
dell’amministrazione in relazione al computo dell’Iva sui corrispettivi maturati.
5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato in punto di analisi differenziale tra
l’induzione e la costrizione, che qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza
della promessa o della dazione indebita dell’utilità, si accompagni anche un male ingiusto di
portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il
destinatario dell’azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra
costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito
o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto
(Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503). Nel caso a giudizio a fronte
dell’abuso costrittivo integrato da reiterate minacce di paralizzare l’attività della Socagen per
8

ciku,

risolva in un’induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della

ottenere l’assunzione di soggetti graditi al ricorrente, non è dato ravvisare

benefici,

contingenti o a lungo termine,per la p.o., costretta ad accedervi per garantire l’operatività della
struttura, avendo il De Bonis negato un interesse al rinnovo della concessione, dichiarazione
che trova logica conferma nella scelta di far trasferire la famiglia al nord a seguito di episodi di
intimidazione subiti da ignoti tra l’aprile e il giugno 2007 ( pag. 10 sentenza primo grado).
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussunzione del fatto nell’alveo
dell’art. 317 cod.pen., valorizzando la natura delle minacce, le ricadute coercitive sulla vittima,

6.11 ricorso deve essere conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla p.c. nell’odierno grado,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione delle spese in favore della parte civile De Bonis Ivan che liquida in euro 3.510,00
oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 20 Marzo 2018

Il Consigliere estensore
Anna 33(.,
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Il Presidente
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l’assenza di profili di indebito vantaggio per la stessa.

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