Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15792 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15792 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nei confronti di:
1) ASCIONE VINCENZO N. IL 03/04/1980 * C/
avverso la sentenza n. 2092/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LATINA, del 14/11/2011

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sentita la relazione fatta dal Consiglier Dott. Eb lISABET-T,A RO I\.,
sentite le conclusioni del pG
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Data Udienza: 04/12/2012

Rilevato che nel procedimento penale nei confronti di Ascione Vincenzo, indagato
del reato di cui all’art. 2 D.Igs n. 74 del 2000, perché, nella qualità di titolare
della ditta individuale Autovia di Ascione Vincenzo, con sede in Formia, al fine di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni
modello Unico 2006 (anno di imposta 2005) elementi passivi fittizi, utilizzando
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società G.P.A.
Auto s.a.s., Asia Trade International sei, Eur car Import export srl, come indicate
nel capo di imputazione, con evasione di imposta pari ad euro 145.644, 18 a

2006, con sentenza del 14 novembre 2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Latina
ha dichiarato, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere il fatto a lui
ascritto oggetto di altro procedimento;
che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto
ricorso per cassazione censurando l’erronea applicazione della legge penale, in
quando il giudice avrebbe ritenuto una causa di improcedibilità dell’azione penale
la pendenza di un altro procedimento penale a carico dell’imputato per lo stesso
fatto, come se si trattasse di un caso di ne bis in idem (in effetti come invocato
dalla difesa);
che invece, a parere del P.G. ricorrente, il giudice avrebbe dovuto esaminare il
materiale probatorio e, se del caso, disporre il rinvio a giudizio dell’indagato, con
l’obiettivo della riunione tra i procedimenti penali, una volta che gli stessi si
trovino pendenti nello stesso grado di giudizio;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato;
che la giurisprudenza in relazione alla possibilità di applicare l’art. 129 c.p.p.
(che stabilisce l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità
ovvero della mancanza di una condizione di procedibilità o l’avvenuta estinzione
del reato) come soluzione ai casi di c.d. litispendenza ha precisato che una non
procedibilità può conseguire alla preclusione determinata dalla consumazione del
potere già esercitato dal P.M., solo nelle situazioni di litispendenza relative a
procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive
di una stasi del rapporto processuale, “mentre le ipotesi di duplicazione del
processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è
incompetente rimangono regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di
competenza” (in tal senso, SSUU. n. 34655 del 28/6/2005, dep. 28/9/2005, P.G.
in proc. Donati ed altro, Rv. 231800);
che dalla sentenza impugnata non è dato comprendere in quale delle situazioni
sopramenzionate si trovassero i due procedimenti penali a carico dell’Ascione, e
cioè se uno costituisse davvero duplicazione dell’altro nella stessa sede
giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., al fine di valutare la

titolo di IRPEG/IRES e di euro 23.653,34 a titolo IVA; accertato il 18 settembre

correttezza della sentenza di improcedibilità alla luce del menzionato arresto
delle Sezioni Unite;
che, di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento della sentenza, senza
rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per un nuovo
giudizio

P.Q.M.

Tribunale di Latina.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

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