Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15791 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15791 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
1) TOMASELLA MARIO N. IL 10/02/1954
avverso l’ordinanza n. 30/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del
15/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott ELISABETTA ROSI;
lett /seggiole conclusion . del PG Dott. \r)
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dit i difensor Avv.;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15
febbraio 2012, letta in udienza, ha rigettato l’istanza, avanzata da Tomasella
Mario, di accertare l’inesistenza del titolo esecutivo e, in subordine, di
restituzione nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza

del

Tribunale di Trieste, in composizione monocratica emessa il 19 gennaio 2011,
(con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione e 300 euro di multa per il reato di omesso versamento delle ritenute

ritenendo che l’imputato avesse avuto formale notizia del processo, per la
regolarità delle notifiche presso la sua residenza anagrafica, atteso che la notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari risultava effettuata a mani del
ricorrente stesso e per il fatto che lo stesso all’udienza del 19 gennaio 2011 era
assistito dal difensore Avv. Zingale, in qualità di difensore di ufficio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, a mezzo del proprio
difensore, il Tomasella, chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’art.
175 c.p.p., nel testo emendato con la legge n. 60 del 2005. L’istante ha avuto
conoscenza del processo solo a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione il 5
gennaio 2012, in quanto notificato alla attuale ed effettiva residenza. Infatti sia
la contestazione INPS, che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., che il decreto di
citazione a giudizio, erano stati notificati ad un diverso indirizzo a mezzo posta,
notifiche perfezionatesi tutte per compiuta giacenza; inoltre anche l’estratto
contumaciale era stato notificato allo stesso modo. Il ricorrente ha lamentato
l’errata applicazione della norma sulla rimessione in termini, che impone al
giudice di ricercare elementi che provino l’effettiva conoscenza del procedimento
in capo all’istante, ovvero la manifestazione di una rinuncia a comparire, mentre
nel caso in questione il Tribunale avrebbe dato rilievo al solo dato formale della
regolarità della notifica, senza neppure curarsi di esaminare le allegazioni
prodotte con l’istanza. Inoltre il ricorrente censurava il fatto che si fosse dato
rilievo alla nomina quale difensore di fiducia del medesimo legale che aveva
assistito, ex art. 97 c. 4 c.p.p., il ricorrente nell’udienza del 19 gennaio 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, in quanto la motivazione

dell’impugnata ordinanza contiene l’erronea affermazione che la formale ritualità
delle notificazioni basterebbe ad escludere a possibilità di essere rimesso nei
termini per impugnare. Invece il vigente testo dell’art. 175 c.p.p. prevede
l’ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali (o
per opporsi ai decreti di condanna) quando risulta dagli atti che l’imputato non
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non

6(21P-Pf

previdenziali ed assistenziali, sentenza divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2011),

abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare, per cui non spetta
all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e
della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale, ma è onere del giudice che
esamina l’istanza stessa reperire agli atti la eventuale prova positiva, fornendo
congrua motivazione della propria valutazione.
Infatti la mera regolarità formale della notifica non può essere da sola
considerata dimostrativa dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del
destinatario (in tal senso, Sez.3, n. 24065 del 13/5/2010, dep. 23/6/201,

Rv. 250437), di qui l’illegittimità del provvedimento di rigetto di una istanza di
restituzione nel termine fondato unicamente su tale rilievo.
2. Questa Corte ha già ripetutamente ricordato le ragioni che stanno alla base
della novella che ebbe a modificare l’art. 175 c.p.p., ossia la necessità di
rimediare ad un “difetto strutturale” del sistema italiano (individuato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo in numerose pronunce, tra le quali la sentenza
Sejdovic), cioè all’assenza di un meccanismo capace di porre rimedio alla
situazione di chi, a fronte di una mera presunzione legale di conoscenza, non
poteva ritenersi avesse effettivamente, consapevolmente e volontariamente,
rinunciato a comparire o a richiedere un giudizio di seconda istanza. Il disposto
dell’art. 175 c.p.p. deve essere interpretato, quindi, alla luce dell’interpretazione
che la Corte di Strasburgo ha fornito della nozione di conoscenza “effettiva” del
procedimento penale, la quale presuppone un atto formale di contestazione
idoneo ad informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo
carico, al fine di consentirgli di difendersi nel merito dell’accusa, esigenza che il
nostro ordinamento nazionale deve assicurare attraverso una corretta vocatio in
iudicium.

3. Seguendo questi assunti è stato di recente precisato che “è illegittimo il
provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre
opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della
regolarità formale della notificazione dell’atto – nella specie avvenuta mediante
servizio postale – in quanto detta notifica, se non effettuata a mani
dell’interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell’effettiva
conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi
di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Pertanto, in tal caso,
il giudice non può arrestarsi all’esame della, pur ritenuta, ritualità formale della
notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva
conoscenza dell’atto, considerato che l’art. 175, c.2,c.p.p. – come modificato dal
D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 60 del 2005 – ha sostituito
alla prova della non conoscenza del procedimento – che in passato doveva essere
fornita dall’interessato – una sorta di presunzione “iris tantum” di non

Battanta, Rv. 247796 , Sez. 1, n. 16523 del 16/3/2011, deo. 27/4/2011, Scialla,

conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire agli atti
l’eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l’interessato abbia
avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e
consapevolmente rinunciato a proporre opposizione.” (cfr. Sez.4, n. 3564 del
12/1/2012, dep. 30/1/2012, Amendola, Rv. 252669)
Pertanto, in applicazione di tali principi, emerge

l’erroneità dell’ordinanza

impugnata, quanto alla ritenuta conoscenza effettiva della vocatio in iudicium da
parte dell’istante, ordinanza che deve essere annullata con rinvio, per nuovo

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

esame, al Tribunale di Trieste.

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