Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15791 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15791 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Testa Salvatore, nato il 17.12.1991
avverso la sentenza 1085/16 del 04.11.2016 della Corte d’appello di Napoli, 5a
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina
Caselli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 17/11/2017

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha condannato Testa Salvatore per rapina
pluriaggravata ,in concorso con soggetto non identificato, in danno di due minorenni
che avevano costretto, sotto minaccia di arma, a consegnare i loro due cellulari,
propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendone
l’annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari,
come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

relazione all’art.108 cod.proc.pen.;
b) Violazione dell’art.606 comma 1 lett,b) ed e) in relazione all’art.192cod.proc.pen. :
vizio della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla
valutazione della prova;
c) Violazione dell’art.606 comma 1 lett,b) ed e) attesa l’omessa valutazione ed erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art.62 bis cod.pen.

Il ricorso è inammissibile perché quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore censura l’ordinanza con la quale la Corte aveva negato
il termine a difesa ma non attinge specifici punti del provvedimento nè rappresenta
censure specifiche con riguardo alla pretesa violazione del diritto di difesa ; dal
verbale di udienza ,inoltre, non emerge che il difensore avesse rappresentato alla
Corte specifiche esigenze difensive ,disattese da quest’ultima, né prima né dopo la
decisione. Peraltro il diniego di termini a difesa, o la concessione di termini ridotti
rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar
luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale
esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non
abbia subito alcuna lesione o menomazione (SS.UU n.155 del 2011); per altro aspetto
, come rileva lo stesso ricorrente, la mancata concessione del termine a difesa
previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime
intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui
all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e, quindi, al più tardi, immediatamente
dopo il provvedimento reiettivo della richiesta, e non può essere dedotta per la prima
volta con il ricorso per cassazione ( n,20475/2002; n.19524/2007; n.155/2011),I1
motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché mira ad ottenere dalla Corte di
legittimità una inammissibile ricostruzione dei fatti ed un diverso apprezzamento

2

a) Violazione dell’art.606 comma 1 lett,b) : erronea applicazione della legge penale in

delle prove mediante criteri di valutazione eccentrici rispetto a quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento. Secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,

Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 1500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così decisof in Roma, il 17 novembre 2017
Il Cons ie Lé sore

Il Presidente

valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,

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