Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1579 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1579 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DELRIO SALVATORANGELO N. IL 10/03/1973
avverso la sentenza n. 862/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Del Rio Salvatorangelo impugna per cassazione, personalmente, la sentenza
della Corte di Appello di Cagliari indicata in epigrafe, nella parte in cui ha confermato quella di condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 400,00 di multa ee porto illegali di un fucile, uccisione di animali, minacce in danno di Gian Mario Mura.
Con il ricorso si deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione, con
riferimento alla valutazione degli elementi probatori offerti dal processo, avendo i
giudici di appello erroneamente attribuito decisiva rilevanza alla testimonianza di
Gian Mario Mura e del padre di questi Francesco, che avevano riferito che sarebbe
stato l’imputato ad uccidere un cane, temporaneamente ospitato presso l’abitazione
dei Mura, per vendetta nei confronti del suo proprietario, all’epoca del fatto (14 luglio 2005) detenuto siccome ritenuto colpevole di un furto commesso ai danni del
patrigno del Del Rio, non considerando adeguatamente che, come accertato da un
veterinario chiamato sul posto il giorno stesso della pretesa uccisione del cane, l’animale sarebbe morto alcuni giorni prima, rispetto a quello indicato dal teste Mura.
Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile perché interamente incentrato
su motivi che, nelle loro scarne articolazioni, si risolvono in deduzioni in fatto non
consentite nel giudizio di legittimità ovvero in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
In vero le doglianze del ricorrente relativamente all’assoluta inattendibilità
delle dichiarazioni accusatorie rese dei testi Mura, ripropongono questioni già esaminate e decise dalla Corte territoriale e si sviluppano tutte lungo una direttrice di
completa rivisitazione delle risultanze probatorie, delle quali è delineata una valutazione alternativa rispetto a quella operata dalla Corte.
Siffatta proposta rilettura delle emergenze fattuali della causa non è esperibile nella odierna sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza e linearità espositiva della sentenza impugnata e dei corretti passaggi argomentativi attraverso i
quali la stessa ha concluso per la responsabilità penale dell’imputato (l’essere il Mura, in quanto semplice custode del cane, sostanzialmente disinteressato ad incolpare
falsamente il Delrio; la difficoltà a stabilire, in base ad una semplice esame esterno,
l’esatto momento della morte dell’animale, attesa anche la calura del periodo estivo).

ePi”

messa dal Tribunale di Oristano, siccome ritenuto colpevole del reato di detenzione

Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali ed al
versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna dricorrente al pagamento delle

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